Famiglia e persone
- Separazione
- Divorzio
- Adozione
- Modificare l’assegno di mantenimento
- Figli nati fuori dal matrimonio
- Amministratore di sostegno
- Accettare o rinunciare a un’eredità
Casa e condominio
- Ho ricevuto un’intimazione di sfratto
- Sfrattare un inquilino moroso
- Impugnare una delibera condominiale
Debiti, crediti e notifiche
- Recuperare un credito
- Ho ricevuto un decreto ingiuntivo
- Ho ricevuto un precetto o un pignoramento
- Ho ricevuto una notifica via PEC o nell’area web
Lavoro e previdenza
- Ho ricevuto una lettera di licenziamento
- TFR non pagato: il Fondo di garanzia INPS
- Invalidità civile e previdenza
Danni e risarcimenti
Fisco
Spese legali
Quando il datore di lavoro è insolvente e non paga il trattamento di fine rapporto, il lavoratore può ottenerlo dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS (legge 29 maggio 1982, n. 297). Il Fondo copre anche, entro certi limiti, le ultime tre mensilità di retribuzione non pagate.
I due casi
1. Datore soggetto a procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, già fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa). Il lavoratore deve chiedere l’ammissione del proprio credito allo stato passivo; la domanda al Fondo si presenta dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo o dopo l’omologazione del concordato.
2. Datore non soggetto a procedura concorsuale (ad esempio piccolo imprenditore sotto le soglie di legge, o impresa cancellata dal registro da oltre un anno). Il lavoratore deve prima ottenere un titolo (decreto ingiuntivo o sentenza) e tentare l’esecuzione forzata: se questa risulta infruttuosa, in tutto o in parte, può rivolgersi al Fondo. La Cassazione ha chiarito come provare che il datore non poteva essere sottoposto alla procedura concorsuale (vedi Revirement della Cassazione sull’intervento del Fondo di Garanzia INPS).
Documenti da portare
- la lettera di assunzione o il contratto di lavoro;
- le buste paga e la Certificazione Unica;
- la lettera di cessazione del rapporto;
- il conteggio del TFR e delle retribuzioni non pagate;
- gli atti della procedura concorsuale (domanda di ammissione, stato passivo) oppure il titolo esecutivo e il verbale di pignoramento negativo.
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.
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