Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell’IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 13.659,64 euro. Tale limite, vigente nel 2026, è stato aggiornato con decreto del Ministero della giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025. Il limite viene adeguato ogni due anni in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’Istat.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, ai fini dell’ammissione si considera, di regola, la somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da tutti i componenti della famiglia, compreso il richiedente. Devono essere considerati anche i redditi esenti dall’IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Nella sola materia penale, il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
Si considera esclusivamente il reddito personale del richiedente quando la causa riguarda diritti della personalità oppure quando i suoi interessi sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare convivente. La legge prevede inoltre specifiche ipotesi nelle quali determinate persone offese da reati possono essere ammesse al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.
In ambito civile, la domanda deve essere presentata alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente in relazione:
- al luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il procedimento;
- al luogo in cui ha sede il magistrato competente a decidere la causa, se il procedimento non è ancora iniziato;
- al luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per i ricorsi davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti.
In ambito penale, la domanda deve essere presentata all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il procedimento e, in particolare:
- alla cancelleria del GIP, durante le indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice procedente, nelle fasi successive;
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, quando il procedimento è davanti alla Corte di cassazione.
Prima di rivolgersi a un avvocato per chiedere l’assistenza mediante patrocinio a spese dello Stato è opportuno munirsi dell’ultima dichiarazione dei redditi e della documentazione relativa a tutti i redditi rilevanti, propri e degli eventuali familiari conviventi. Il modello ISEE può essere utile come documentazione di supporto, ma non costituisce il parametro legale per l’ammissione e non sostituisce la dichiarazione reddituale richiesta dalla normativa.
