Famiglia e persone
- Separazione
- Divorzio
- Adozione
- Modificare l’assegno di mantenimento
- Figli nati fuori dal matrimonio
- Amministratore di sostegno
- Accettare o rinunciare a un’eredità
Casa e condominio
- Ho ricevuto un’intimazione di sfratto
- Sfrattare un inquilino moroso
- Impugnare una delibera condominiale
Debiti, crediti e notifiche
- Recuperare un credito
- Ho ricevuto un decreto ingiuntivo
- Ho ricevuto un precetto o un pignoramento
- Ho ricevuto una notifica via PEC o nell’area web
Lavoro e previdenza
- Ho ricevuto una lettera di licenziamento
- TFR non pagato: il Fondo di garanzia INPS
- Invalidità civile e previdenza
Danni e risarcimenti
Fisco
Spese legali
Dalla riforma della filiazione (legge 219/2012 e d.lgs. 154/2013) tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, siano essi nati dentro o fuori dal matrimonio: stessi diritti al mantenimento, all’educazione, all’eredità e ai rapporti con i parenti di entrambi i genitori.
Il riconoscimento
- Il figlio può essere riconosciuto alla nascita, con dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, oppure successivamente, con atto davanti all’ufficiale dello stato civile, al notaio o con testamento.
- Il figlio che ha compiuto 14 anni deve dare il proprio assenso al riconoscimento.
- Se il figlio ha meno di 14 anni ed è già stato riconosciuto da un genitore, occorre il consenso dell’altro genitore; in caso di rifiuto decide il tribunale.
- Se il genitore non riconosce spontaneamente il figlio, si può chiedere al tribunale la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, anche con prova genetica; per il figlio l’azione non si prescrive.
Affidamento e mantenimento
Quando i genitori non convivono più, affidamento, collocamento, frequentazione, mantenimento e assegnazione della casa familiare si regolano:
- con un ricorso congiunto al tribunale, se c’è accordo;
- con la negoziazione assistita dagli avvocati;
- con un ricorso al tribunale secondo il rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie, in mancanza di accordo.
Di regola l’affidamento è condiviso e ciascun genitore contribuisce al mantenimento in proporzione al proprio reddito.
Documenti da portare
- l’estratto dell’atto di nascita del figlio;
- i certificati di residenza dei genitori e del figlio;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e gli estratti conto;
- le informazioni utili al piano genitoriale (scuola, attività, abitudini del figlio);
- le spese sostenute per il figlio.
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.
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