Famiglia e persone
- Separazione
- Divorzio
- Adozione
- Modificare l’assegno di mantenimento
- Figli nati fuori dal matrimonio
- Amministratore di sostegno
- Accettare o rinunciare a un’eredità
Casa e condominio
- Ho ricevuto un’intimazione di sfratto
- Sfrattare un inquilino moroso
- Impugnare una delibera condominiale
Debiti, crediti e notifiche
- Recuperare un credito
- Ho ricevuto un decreto ingiuntivo
- Ho ricevuto un precetto o un pignoramento
- Ho ricevuto una notifica via PEC o nell’area web
Lavoro e previdenza
- Ho ricevuto una lettera di licenziamento
- TFR non pagato: il Fondo di garanzia INPS
- Invalidità civile e previdenza
Danni e risarcimenti
Fisco
Spese legali
Il precetto è l’intimazione a pagare quanto risulta da un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, un assegno, una cambiale, un atto notarile), con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata. Il pignoramento è il primo atto dell’esecuzione: può riguardare beni mobili, immobili oppure crediti del debitore presso terzi (stipendio, pensione, conto corrente).
I limiti di pignorabilità
- Stipendio: pignorabile, per i crediti ordinari, nella misura di un quinto; in caso di concorso con crediti alimentari non oltre la metà.
- Pensione: è impignorabile una somma pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti ordinari.
- Somme già accreditate sul conto prima del pignoramento (stipendio o pensione): pignorabili solo per l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale.
- Per i debiti con l’agente della riscossione valgono limiti specifici.
Le strade possibili
1. Pagare o accordarsi con il creditore, anche per una rateizzazione.
2. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): per contestare il diritto del creditore a procedere, ad esempio perché il debito è già stato pagato, è prescritto o il titolo non è valido.
3. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): per far valere vizi formali del titolo, del precetto o dei singoli atti, entro 20 giorni.
4. Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): prima della vendita o dell’assegnazione si può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, depositando almeno un sesto dell’importo dovuto; per beni mobili e immobili il giudice può concedere il pagamento a rate mensili fino a 48 mesi.
5. Procedure di sovraindebitamento: chi non riesce a far fronte ai propri debiti può valutare, con l’aiuto di un organismo di composizione della crisi, le procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Documenti da portare
- il precetto e il titolo esecutivo notificato;
- l’atto di pignoramento e ogni avviso ricevuto (anche dalla banca o dal datore di lavoro);
- le ultime buste paga o il cedolino della pensione e gli estratti del conto corrente;
- ricevute di pagamenti già effettuati e ogni accordo intervenuto con il creditore.
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.
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