Famiglia e persone
- Separazione
- Divorzio
- Adozione
- Modificare l’assegno di mantenimento
- Figli nati fuori dal matrimonio
- Amministratore di sostegno
- Accettare o rinunciare a un’eredità
Casa e condominio
- Ho ricevuto un’intimazione di sfratto
- Sfrattare un inquilino moroso
- Impugnare una delibera condominiale
Debiti, crediti e notifiche
- Recuperare un credito
- Ho ricevuto un decreto ingiuntivo
- Ho ricevuto un precetto o un pignoramento
- Ho ricevuto una notifica via PEC o nell’area web
Lavoro e previdenza
- Ho ricevuto una lettera di licenziamento
- TFR non pagato: il Fondo di garanzia INPS
- Invalidità civile e previdenza
Danni e risarcimenti
Fisco
Spese legali
I provvedimenti sui figli e sui contributi economici non sono definitivi: possono essere rivisti quando cambiano le circostanze che li avevano giustificati (art. 473-bis.29 c.p.c.).
Quando si può chiedere la modifica
Ad esempio quando:
- il reddito di uno dei genitori o ex coniugi cambia in modo significativo (perdita del lavoro, pensionamento, nuove entrate);
- il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente;
- cambiano le esigenze dei figli (scuola, salute, trasferimento);
- nascono nuovi obblighi familiari;
- il coniuge beneficiario instaura una nuova convivenza stabile o un nuovo matrimonio.
Come si procede
- Con l’accordo dell’altro genitore o coniuge: ricorso congiunto al tribunale oppure negoziazione assistita dagli avvocati.
- In mancanza di accordo: ricorso al tribunale secondo il rito per le persone, i minorenni e le famiglie.
Chi non riceve l’assegno dovuto può agire per il recupero delle somme e chiedere che il pagamento avvenga direttamente da parte del datore di lavoro o dell’ente che eroga la pensione all’obbligato; il mancato versamento può avere anche conseguenze penali.
Documenti da portare
- il provvedimento in vigore (sentenza, decreto, accordo);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione del cambiamento (lettera di licenziamento, contratti, certificati medici, iscrizioni scolastiche);
- le spese sostenute per i figli;
- per gli arretrati, il conteggio delle somme non versate.
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.
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