Da sapere: le condizioni stabilite nella separazione, nel divorzio o nei provvedimenti sui figli possono essere modificate in ogni tempo se sopravvengono giustificati motivi. Finché il giudice non decide, l’assegno resta dovuto nella misura stabilita: non va ridotto o sospeso di propria iniziativa.

I provvedimenti sui figli e sui contributi economici non sono definitivi: possono essere rivisti quando cambiano le circostanze che li avevano giustificati (art. 473-bis.29 c.p.c.).

Quando si può chiedere la modifica

Ad esempio quando:

  • il reddito di uno dei genitori o ex coniugi cambia in modo significativo (perdita del lavoro, pensionamento, nuove entrate);
  • il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente;
  • cambiano le esigenze dei figli (scuola, salute, trasferimento);
  • nascono nuovi obblighi familiari;
  • il coniuge beneficiario instaura una nuova convivenza stabile o un nuovo matrimonio.

Come si procede

  • Con l’accordo dell’altro genitore o coniuge: ricorso congiunto al tribunale oppure negoziazione assistita dagli avvocati.
  • In mancanza di accordo: ricorso al tribunale secondo il rito per le persone, i minorenni e le famiglie.

Chi non riceve l’assegno dovuto può agire per il recupero delle somme e chiedere che il pagamento avvenga direttamente da parte del datore di lavoro o dell’ente che eroga la pensione all’obbligato; il mancato versamento può avere anche conseguenze penali.

Documenti da portare

  • il provvedimento in vigore (sentenza, decreto, accordo);
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • la documentazione del cambiamento (lettera di licenziamento, contratti, certificati medici, iscrizioni scolastiche);
  • le spese sostenute per i figli;
  • per gli arretrati, il conteggio delle somme non versate.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.

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