Famiglia e persone
- Separazione
- Divorzio
- Adozione
- Modificare l’assegno di mantenimento
- Figli nati fuori dal matrimonio
- Amministratore di sostegno
- Accettare o rinunciare a un’eredità
Casa e condominio
- Ho ricevuto un’intimazione di sfratto
- Sfrattare un inquilino moroso
- Impugnare una delibera condominiale
Debiti, crediti e notifiche
- Recuperare un credito
- Ho ricevuto un decreto ingiuntivo
- Ho ricevuto un precetto o un pignoramento
- Ho ricevuto una notifica via PEC o nell’area web
Lavoro e previdenza
- Ho ricevuto una lettera di licenziamento
- TFR non pagato: il Fondo di garanzia INPS
- Invalidità civile e previdenza
Danni e risarcimenti
Fisco
Spese legali
L’amministrazione di sostegno (artt. 404 e seguenti c.c.) protegge la persona che, per un’infermità o una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: ad esempio un anziano con decadimento cognitivo, una persona con disabilità o malattia psichica, chi è in coma. A differenza dell’interdizione, limita la capacità della persona solo per gli atti indicati dal giudice, rispettandone il più possibile la volontà.
Chi può chiederla
Il ricorso può essere presentato:
- dalla stessa persona interessata;
- dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado;
- dal pubblico ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali che seguono la persona sono tenuti a presentare il ricorso o a informare il pubblico ministero.
Come si svolge
1. Ricorso al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.
2. Audizione della persona interessata da parte del giudice, che può avvenire anche presso l’abitazione o la struttura in cui si trova.
3. Decreto di nomina, che indica l’amministratore, la durata e gli atti che può compiere in nome o insieme al beneficiario. L’amministratore rende conto periodicamente al giudice.
La scelta cade di preferenza su un familiare; la persona interessata può anche designare in anticipo il proprio amministratore, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nei casi semplici il ricorso può essere presentato senza avvocato, ma l’assistenza è utile quando vi sono patrimoni da gestire, conflitti familiari o atti importanti da compiere.
Documenti da portare
- certificati medici recenti (preferibilmente specialistici) sulle condizioni della persona;
- documento d’identità e codice fiscale della persona interessata;
- stato di famiglia ed elenco dei parenti stretti con i relativi indirizzi;
- la situazione patrimoniale e reddituale: pensioni, conti, immobili, spese ricorrenti.
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.
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