L’amministrazione di sostegno (artt. 404 e seguenti c.c.) protegge la persona che, per un’infermità o una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: ad esempio un anziano con decadimento cognitivo, una persona con disabilità o malattia psichica, chi è in coma. A differenza dell’interdizione, limita la capacità della persona solo per gli atti indicati dal giudice, rispettandone il più possibile la volontà.

Chi può chiederla

Il ricorso può essere presentato:

  • dalla stessa persona interessata;
  • dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente;
  • dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo grado;
  • dal pubblico ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali che seguono la persona sono tenuti a presentare il ricorso o a informare il pubblico ministero.

Come si svolge

1. Ricorso al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.

2. Audizione della persona interessata da parte del giudice, che può avvenire anche presso l’abitazione o la struttura in cui si trova.

3. Decreto di nomina, che indica l’amministratore, la durata e gli atti che può compiere in nome o insieme al beneficiario. L’amministratore rende conto periodicamente al giudice.

La scelta cade di preferenza su un familiare; la persona interessata può anche designare in anticipo il proprio amministratore, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nei casi semplici il ricorso può essere presentato senza avvocato, ma l’assistenza è utile quando vi sono patrimoni da gestire, conflitti familiari o atti importanti da compiere.

Documenti da portare

  • certificati medici recenti (preferibilmente specialistici) sulle condizioni della persona;
  • documento d’identità e codice fiscale della persona interessata;
  • stato di famiglia ed elenco dei parenti stretti con i relativi indirizzi;
  • la situazione patrimoniale e reddituale: pensioni, conti, immobili, spese ricorrenti.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.

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