Famiglia e persone
- Separazione
- Divorzio
- Adozione
- Modificare l’assegno di mantenimento
- Figli nati fuori dal matrimonio
- Amministratore di sostegno
- Accettare o rinunciare a un’eredità
Casa e condominio
- Ho ricevuto un’intimazione di sfratto
- Sfrattare un inquilino moroso
- Impugnare una delibera condominiale
Debiti, crediti e notifiche
- Recuperare un credito
- Ho ricevuto un decreto ingiuntivo
- Ho ricevuto un precetto o un pignoramento
- Ho ricevuto una notifica via PEC o nell’area web
Lavoro e previdenza
- Ho ricevuto una lettera di licenziamento
- TFR non pagato: il Fondo di garanzia INPS
- Invalidità civile e previdenza
Danni e risarcimenti
Fisco
Spese legali
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e, di regola, motivato. Le tutele variano in base al motivo (giusta causa, giustificato motivo soggettivo od oggettivo, licenziamento collettivo), alla data di assunzione, alle dimensioni dell’azienda e al tipo di contratto: per questo è importante far esaminare subito la lettera.
Cosa verificare
- la forma della comunicazione e la data in cui è stata ricevuta;
- se il licenziamento disciplinare è stato preceduto dalla contestazione dell’addebito e dal termine per le giustificazioni;
- la reale esistenza e la gravità dei motivi indicati;
- l’eventuale carattere discriminatorio o ritorsivo del licenziamento, che la legge sanziona con la nullità.
Le strade possibili
1. Impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni, con lettera dell’avvocato o del sindacato.
2. Conciliazione: in sede sindacale o protetta; per gli assunti dal 7 marzo 2015 il datore può proporre anche una specifica offerta di conciliazione.
3. Ricorso al giudice del lavoro entro i successivi 180 giorni, anche in via d’urgenza.
La Corte costituzionale (sentenza n. 111 del 2025) ha stabilito che il lavoratore che si trova in condizione di incapacità di intendere o di volere può impugnare il licenziamento direttamente in giudizio entro 240 giorni.
Documenti da portare
- la lettera di licenziamento con la busta, la raccomandata o la PEC;
- il contratto o la lettera di assunzione;
- le ultime buste paga e la Certificazione Unica;
- le eventuali contestazioni disciplinari e le giustificazioni inviate;
- ogni comunicazione rilevante con il datore di lavoro (e-mail, messaggi, ordini di servizio).
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.
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