Famiglia e persone
- Separazione
- Divorzio
- Adozione
- Modificare l’assegno di mantenimento
- Figli nati fuori dal matrimonio
- Amministratore di sostegno
- Accettare o rinunciare a un’eredità
Casa e condominio
- Ho ricevuto un’intimazione di sfratto
- Sfrattare un inquilino moroso
- Impugnare una delibera condominiale
Debiti, crediti e notifiche
- Recuperare un credito
- Ho ricevuto un decreto ingiuntivo
- Ho ricevuto un precetto o un pignoramento
- Ho ricevuto una notifica via PEC o nell’area web
Lavoro e previdenza
- Ho ricevuto una lettera di licenziamento
- TFR non pagato: il Fondo di garanzia INPS
- Invalidità civile e previdenza
Danni e risarcimenti
Fisco
Spese legali
Alla morte di una persona i suoi eredi (per testamento o per legge) sono chiamati all’eredità, ma diventano eredi solo se accettano. La scelta va fatta con attenzione, perché con l’accettazione si acquistano i beni ma si risponde anche dei debiti del defunto.
Le scelte possibili
1. Accettazione pura e semplice. Può essere espressa (con una dichiarazione scritta) o tacita (compiendo atti che solo un erede può compiere, ad esempio vendere beni ereditari). L’erede risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio.
2. Accettazione con beneficio d’inventario. Si dichiara davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale e si redige l’inventario dei beni: l’erede risponde dei debiti solo nei limiti di quanto ha ricevuto. È obbligatoria per minori e persone incapaci.
3. Rinuncia. Si dichiara davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale. Non è più possibile se l’eredità è già stata accettata, anche tacitamente.
Prima di decidere, il chiamato può compiere atti conservativi e di amministrazione temporanea dei beni senza per questo diventare erede (vedi Le facoltà di azione cautelare del chiamato all’eredità). Chiunque vi abbia interesse, ad esempio un creditore, può chiedere al giudice di fissare un termine entro cui il chiamato deve dichiarare se accetta.
Documenti da portare
- il certificato di morte e l’eventuale testamento;
- lo stato di famiglia o l’elenco dei possibili eredi;
- l’elenco dei beni conosciuti (immobili, conti, titoli, veicoli);
- i debiti noti: lettere di creditori, finanziamenti, cartelle, garanzie prestate;
- gli eventuali atti già compiuti sui beni ereditari.
Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.
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