Termine da rispettare: di regola 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (il giudice può fissare un termine diverso, da 10 a 60 giorni, indicato nel decreto; per chi risiede all’estero il termine è più lungo). Se il termine scade senza opposizione, il decreto diventa definitivo.

Il decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento (o di consegna di beni) emesso dal giudice su richiesta del creditore, sulla base dei soli documenti da questo presentati e senza sentire prima il debitore. Chi lo riceve può difendersi proponendo opposizione: si apre così una causa ordinaria, nella quale il creditore deve dimostrare il proprio diritto.

Cosa controllare subito

  • La data della notifica, da cui decorre il termine per l’opposizione (conservare la busta o la PEC).
  • Se il decreto è «provvisoriamente esecutivo»: in questo caso il creditore può notificare subito il precetto e procedere al pignoramento anche se si propone opposizione; con l’opposizione si può chiedere al giudice di sospendere l’esecutività.
  • Se il decreto è stato notificato entro 60 giorni dalla pronuncia: in caso contrario perde efficacia (art. 644 c.p.c.).

Le strade possibili

1. Pagare o accordarsi. Se il debito è fondato, trattare subito con il creditore (anche su interessi, rateizzazione e spese) è spesso la soluzione più economica.

2. Proporre opposizione. Si propone davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, con atto di citazione (o con ricorso nelle cause di lavoro e di locazione), entro il termine indicato. Nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria (ad esempio condominio, locazione, contratti bancari), dopo la decisione sull’esecutività la mediazione deve essere avviata dal creditore che ha ottenuto il decreto.

3. Opposizione tardiva. È ammessa solo se si prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, e comunque non oltre dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650 c.p.c.).

Documenti da portare

  • il decreto ingiuntivo con la relata di notifica (busta o PEC completa) e il ricorso del creditore allegato;
  • contratti, ordini, fatture e ogni documento sul rapporto con il creditore;
  • ricevute di pagamenti già effettuati;
  • contestazioni, reclami e corrispondenza scambiata con il creditore.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.

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