Con il divorzio si ottiene lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (celebrato in chiesa e trascritto nei registri dello stato civile).

Quando si può chiedere

Il caso di gran lunga più frequente è quello dei coniugi già separati. La domanda di divorzio può essere proposta quando la separazione si è protratta ininterrottamente:

  • per almeno sei mesi, se la separazione è stata consensuale (anche quando il giudizio, iniziato come contenzioso, si è poi trasformato in consensuale);
  • per almeno dodici mesi, se la separazione è stata giudiziale.

Il termine decorre dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione oppure, se la separazione è avvenuta fuori dal Tribunale, dalla data certificata nell’accordo di negoziazione assistita o dalla data dell’accordo concluso davanti al sindaco.

La legge (art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898) prevede anche altri casi, meno frequenti, nei quali il divorzio può essere chiesto senza una previa separazione: tra questi, la condanna dell’altro coniuge per determinati reati gravi, il matrimonio non consumato, la sentenza di rettificazione di sesso, lo scioglimento o il nuovo matrimonio ottenuti all’estero dal coniuge straniero.

Le strade possibili

1. Divorzio congiunto davanti al Tribunale. Quando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni (figli, assegni, casa familiare), presentano un ricorso congiunto. Il Tribunale, verificato che gli accordi non contrastano con l’interesse dei figli, pronuncia la sentenza. È possibile chiedere che l’udienza sia sostituita dal deposito di note scritte.

2. Divorzio giudiziale. In mancanza di accordo, uno dei coniugi propone ricorso secondo il rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dalla riforma del processo civile (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.). È un processo con preclusioni rigorose: le domande, le prove e i documenti vanno indicati sin dall’atto introduttivo.

3. Negoziazione assistita da avvocati. I coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato, sottoscrivono un accordo che, una volta autorizzato o munito di nulla osta dal Pubblico Ministero, produce gli stessi effetti della sentenza. È percorribile anche in presenza di figli minori.

4. Accordo davanti al sindaco. È la strada più semplice, ma è esclusa in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, con handicap grave o economicamente non autosufficienti, e l’accordo non può contenere trasferimenti patrimoniali. I coniugi rendono la dichiarazione all’ufficiale dello stato civile e devono tornare a confermarla dopo almeno trenta giorni.

Separazione e divorzio in un unico procedimento

Dopo la riforma del 2022 non è più necessario attendere la fine della separazione per proporre la domanda di divorzio: nello stesso ricorso possono essere chieste sia la separazione sia il divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.). La domanda di divorzio diventa però decidibile solo quando la sentenza di separazione è passata in giudicato e sono decorsi i termini indicati sopra. Secondo la Corte di cassazione (sent. n. 28727 del 16 ottobre 2023) il cumulo è ammesso anche quando i coniugi presentano una domanda congiunta.

Documenti da portare al primo appuntamento

  • estratto dell’atto di matrimonio con le annotazioni (rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio);
  • certificati di residenza e di stato di famiglia di ciascun coniuge (anche come autocertificazione);
  • copia della sentenza di separazione con l’attestazione del passaggio in giudicato, oppure del decreto di omologazione della separazione consensuale, dell’accordo di negoziazione assistita o dell’accordo concluso davanti al sindaco;
  • se vi sono figli minori o se si chiedono assegni: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione sugli immobili, sui beni mobili registrati e sulle quote societarie e gli estratti dei conti bancari e finanziari degli ultimi tre anni (art. 473-bis.12 c.p.c.);
  • in presenza di figli minori: le informazioni necessarie al piano genitoriale (scuola, attività extrascolastiche, frequentazioni, vacanze abituali).

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Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza sul caso concreto. Testo aggiornato a ottobre 2026.

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