Per divorzio si intende sia lo scioglimento del matrimonio celebrato esclusivamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile, sia la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, trascritto nei Registri dello stato civile.

L’art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio […] quando […] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».
La  documentazione necessaria all’inizio del procedimento è analoga a quella che occorre per le cause di separazione, e quindi vanno raccolti:

1)  estratto di matrimonio con annotazioni marginali rilasciato dal Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio

2)  stato di famiglia (di ciascuno dei coniuigi, se già risultano anagraficamente in due distinti stati familiari)

3)  certificato di residenza di ciascun coniuge

4)  dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ovvero certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che attesti tale dato (quest’ultimo può essere ottenuto mediante una semplice richiesta corredata dal pagamento di pochi euro).

I casi in cui si può ottenere il divorzio sono previsti dall’art. 3 della Legge n. 898 del 1970. In estrema sintesi, occorre:

a) che sia stata omologata la separazione consensuale e siano trascorsi almeno sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale

oppure

b) sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale e sia trascorso almeno un anno dall’udienza presidenziale ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile

oppure

c) che uno dei coniugi sia stato condannato all’ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità

oppure

d) che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio

oppure

e) che il matrimonio non sia stato consumato

oppure

f) che sia stato dichiarato giudizialmente il mutamento di sesso di uno dei coniugi.

Per maggiori dettagli, consulta l’art. 3 della Legge sul divorzio