Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad 11.746,68 euro (limite valido per l’anno 2022: i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi accertata dall’Istat).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Per la sola materia penale, il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
In ambito civile, la domanda va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.
In ambito penale, la domanda si propone:
– alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
– alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
– alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

E’ sempre opportuno, prima di rivolgersi all’avvocato per chiedere di essere assistiti col patrocinio a spese dello Stato, munirsi dell’ultima dichiarazione dei redditi e di un modello ISEE aggiornato.