La separazione dei coniugi può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il procedimento dinanzi al Tribunale, che può essere attivato su base consensuale (quando i coniugi trovano un accordo sulle condizioni della separazione) o giudiziale (in casi di forte conflittualità e di disaccordo sulle basi della separazione stessa), mira ad ottenere un provvedimento con il quale pur non ponendosi fine definitivamente al matrimonio, incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio, determinandosi lo scioglimento della (eventuale) comunione legale dei beni e la cessazione gli obblighi di fedeltà e di coabitazione.
La documentazione da predisporre per le cause di separazione è piuttosto semplice da raccogliere.
Occorrono sempre, oltre a tutti i documenti che possano risultare utili ai fini della prova sull’eventuale addebito, sulle capacità reddituali dell’altro coniuge, sui rapporti con i figli:
1) estratto di matrimonio con annotazioni marginali
2) stato di famiglia (di ciascuno dei coniuigi, se già risultano anagraficamente in due distinti stati familiari)
3) certificato di residenza di ciascun coniuge
4) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ovvero certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che attesti tale dato (quest’ultimo può essere ottenuto mediante una semplice richiesta corredata dal pagamento di pochi euro).