Per recuperare un credito rappresentato da titolo di credito (assegno o cambiale), occorre semplicemente l’originale del titolo stesso.
Se il credito è documentato da fatture commerciali, occorre copia delle fatture stesse, del d.d.t (se si tratta di merce) o, in generale, un estratto dei libri contabili obbligatori, autenticato da notaio e con certificazione di regolare tenuta.
Per i contratti, le promesse di pagamento e le ricognizioni di debito, occorre una copia (o in caso di contestazione, l’originale) del contratto.
Per i contratti di locazione , successivi all’1/1/2005, occorre copia del contratto con la prova dell’avvenuta registrazione, stante la nullità dei contratti non registrati sancita dalla legge 311/2004.
Per i crediti derivanti da rapporti condominiali, occorre copia del bilancio, copia del piano di riparto e copia della delibera assembleare di approvazione (art. 63 disp. att. c.c.: Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l’autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato)