(nota a Cass. civ., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608)
Cass. civ., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608 – Pres. Rubino, Rel. Gianniti – P. (avv. Romeo) c. A.T.E.R. del Comune di Roma (avv. Viarengo).
Mediazione obbligatoria o demandata dal giudice – Condizione di procedibilità – Esperimento del procedimento – Comparizione personale della parte ritualmente onerata dell’attivazione, anche tramite rappresentante sostanziale – Sufficienza – Mancata partecipazione dell’altra parte – Improcedibilità della domanda – Esclusione – Sanzione pecuniaria e argomenti di prova ex art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010 – Operatività.
(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5 e 8; d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. in l. 9 agosto 2013, n. 98; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)
Massima (non ufficiale)
In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.
Abstract
L’ordinanza della Terza Sezione civile della Corte di cassazione torna sul delicato snodo della condizione di procedibilità nella mediazione obbligatoria e demandata. Ribadita la necessaria comparizione personale delle parti – anche tramite rappresentante munito di poteri sostanziali – secondo l’insegnamento di Cass. n. 8473/2019, la pronuncia chiarisce che l’esperimento del procedimento si considera realizzato anche quando, al primo incontro, compaia la sola parte ritualmente onerata dell’attivazione, rimanendo la mancata adesione del convocato confinata al piano sanzionatorio ed evidenziale ex art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010. La decisione rafforza così la dimensione sostanziale dell’istituto, evitando che la diserzione del chiamato si traduca in fattore paralizzante dell’accesso alla giurisdizione.
Parole chiave
Mediazione obbligatoria – Mediazione demandata dal giudice – Condizione di procedibilità – Esperimento del procedimento – Comparizione personale – Rappresentante sostanziale – Mancata partecipazione del convenuto – Art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010 – Sanzione pecuniaria e argomenti di prova – Sfratto per morosità – Edilizia residenziale pubblica.
Nota
1. – La Terza Sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza 15 aprile 2026, n. 9608 (Pres. Rubino, Rel. Gianniti), affronta nuovamente il tema della condizione di procedibilità imposta dalla disciplina della mediazione obbligatoria e demandata, di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e ne precisa la fisionomia in una fattispecie nella quale la parte istante aveva ritualmente attivato il procedimento e si era presentata al primo incontro, mentre la controparte convocata si era limitata a manifestare la propria mancata adesione. Al di là delle ulteriori questioni – in tema di specificità della contestazione del quantum, di efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento postale ai sensi dell’art. 2700 c.c. e di divieto di nova in appello – la pronuncia si segnala soprattutto per il principio elaborato in materia di mediazione, articolato attorno alla nozione di «esperimento del procedimento» quale fatto giuridico produttivo dell’avveramento della condizione. Sul piano del decisum processuale, il ricorso del conduttore è integralmente rigettato, con conferma della sentenza di appello che aveva escluso l’improcedibilità della domanda di risoluzione e di rilascio nonostante la dichiarata diserzione, da parte dell’A.T.E.R. del Comune di Roma, del primo incontro di mediazione disposto dal giudice.
2. – La vicenda processuale prende le mosse dall’azione di sfratto per morosità promossa dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma nei confronti del conduttore di un alloggio di edilizia pubblica, per canoni asseritamente insoluti dal 1° luglio 1992 al 2012, nell’ammontare complessivo di euro 54.148,66. Costituendosi in giudizio, il convenuto eccepiva la sproporzione e la genericità degli importi richiesti, la parziale prescrizione dei canoni e la mancata ricezione della raccomandata del 2006 indicata dall’ente locatore quale atto interruttivo, dando altresì atto di aver attivato la procedura di mediazione disposta dal giudice, alla quale l’A.T.E.R. non aveva partecipato, dichiarando soltanto la propria mancata adesione. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13673/2015, riteneva validamente interrotta la prescrizione, accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto, condannando il conduttore al pagamento dei canoni maturati dal luglio 2001 in poi e infliggendo all’ente locatore la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione non giustificata alla mediazione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3409/2022, confermava integralmente la pronuncia di prime cure, rigettando l’eccezione di improcedibilità sul presupposto che la sanzione per la diserzione del convenuto si esaurisse in quella pecuniaria e nella possibilità per il giudice di trarre argomenti di prova, a tutela del diritto a una pronuncia di merito. Avverso tale decisione il conduttore proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, il primo dei quali – quello qui di interesse – denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010 nella parte in cui i giudici di merito avevano escluso l’improcedibilità della domanda nonostante la mancata partecipazione dell’attore-istante della mediazione demandata al primo incontro davanti al mediatore.
3. – Il quadro giurisprudenziale di riferimento è stato progressivamente delineato dalla stessa Corte di cassazione a partire dalla sentenza della Sezione Terza, 27 marzo 2019, n. 8473 (Rv. 653270-01), capostipite dell’orientamento che individua nella comparizione personale delle parti – ovvero del rappresentante sostanziale munito di apposita procura, anche coincidente con il difensore – un requisito ineludibile per il valido esperimento del procedimento, e correlativamente per l’avveramento della condizione di procedibilità. La medesima decisione precisava già allora che la condizione può ritenersi realizzata anche qualora una o entrambe le parti, al termine del primo incontro, manifestino la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso negoziale. Nel solco di tale arresto si sono progressivamente collocate ulteriori pronunce: la Sezione Seconda, con sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035 (Rv. 663177-01), ha statuito, con riferimento alla mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, che ciò che rileva è l’utile esperimento del procedimento entro l’udienza di rinvio, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore conclusosi senza accordo; la Sezione Seconda, con sentenza 16 ottobre 2023, n. 28695 (Rv. 669192-01 e 02), ha disciplinato le conseguenze processuali della mancata rilevazione dell’improcedibilità in primo grado, prefigurando la rimessione in termini in sede di gravame; la Sezione Terza, con ordinanza 8 luglio 2024, n. 18485 (Rv. 671795-01), ha confermato che l’esperimento si considera realizzato anche quando le parti, dopo l’invito del mediatore, non si soffermino su profili procedurali ma entrino direttamente nel merito delle reciproche posizioni; la stessa Sezione, con sentenza 31 maggio 2025, n. 14676 (Rv. 674983-01 e 02), ha precisato che il valido conferimento del potere di rappresentanza richiede la titolarità di pieni poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e la conoscenza delle circostanze di fatto rilevanti, senza che la procura debba contenere uno specifico riferimento alla singola controversia.
A tale matrice si affiancano, come tessere ulteriori del mosaico, alcune decisioni che hanno scandito il regime processuale dell’istituto: Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596 (Rv. 658634-01), ha addossato l’onere di esperire la mediazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, alla parte opposta, in coerenza con la posizione di attore sostanziale; Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2024, n. 3452 (Rv. 670006-01), ha escluso l’estensione della mediazione obbligatoria alle domande riconvenzionali, circoscrivendo il vincolo all’atto introduttivo; Cass., Sez. II, 27 luglio 2023, n. 22805 (Rv. 668573-01), ha ribadito che la mediazione disposta dal giudice, ove disattesa, determina l’improcedibilità della domanda «ab initio» svolta; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4133 (Rv. 670108-01), ha negato la natura perentoria del termine quindicinale di cui all’art. 5, comma 2, escludendo che la sua inosservanza determini, di per sé, l’improcedibilità; in senso analogo si è espressa la Sezione Terza con ordinanza 13 dicembre 2024, n. 32454 (Rv. 673144-01); la stessa Sezione, con ordinanza 13 maggio 2025, n. 12858 (Rv. 674696-01), ha escluso la rilevabilità in appello dell’improcedibilità non eccepita né rilevata in prime cure. In tale contesto, l’arresto in commento si presenta come ulteriore tassello di un sistema in via di progressivo consolidamento, nel quale la condizione di procedibilità è declinata sempre più in chiave sostanzialistica, agganciata al fatto effettivo dell’esperimento e non al mero adempimento formale.
4. – Il punto di maggiore interesse della pronuncia risiede nella formulazione, in chiave dichiaratamente sistematica, della categoria dell’«esperimento del procedimento di mediazione», quale fatto giuridico unitario individuato in due elementi costitutivi: la celebrazione del primo incontro e la comparizione qualificata di almeno una parte. La Corte distingue con nettezza, sul piano delle conseguenze processuali, due ipotesi tradizionalmente trattate in modo non sempre coerente nella prassi applicativa. Da un lato, ove la mediazione non venga affatto instaurata, ovvero al primo incontro non compaia alcuna delle parti – e segnatamente non compaia la parte onerata dell’attivazione – la domanda è improcedibile, giacché l’esperimento, nella sua dimensione minima, non può dirsi avverato. Dall’altro, ove il procedimento sia ritualmente instaurato e la parte istante sia presente, la diserzione dell’altra parte – pur censurabile – non pregiudica l’avveramento della condizione, ma attiva soltanto le conseguenze previste dall’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione previgente al d.lgs. n. 149/2022, oggi trasfuso, con modifiche, nell’art. 12-bis del medesimo decreto), vale a dire la sanzione pecuniaria e la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.
L’argomento decisivo, di matrice sistematica, è quello, non nuovo ma qui formulato con inedita nitidezza, secondo cui «l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi». La diserzione del convocato, ove fosse idonea a determinare l’improcedibilità, finirebbe per attribuire al convenuto un potere di paralisi del giudizio non compatibile con il disegno costituzionale dell’art. 24 e con la stessa funzione deflattivo-conciliativa della mediazione, pensata per favorire e non per ostacolare la tutela delle situazioni soggettive. La pronuncia si pone, sotto questo profilo, in posizione di sostanziale continuità con l’orientamento inaugurato da Cass. n. 8473/2019, ma ne segna al contempo un significativo rafforzamento applicativo, perché esplicita ciò che le decisioni precedenti avevano per lo più solo presupposto: la natura unilateralmente sufficiente – non bilateralmente necessaria – della comparizione qualificata della parte onerata.
Si tratta, per altro verso, di una pronuncia che opera una pacata «stretta interpretativa» sui requisiti soggettivi della comparizione. Il Collegio non si limita a riaffermare la necessità della presenza personale (o per rappresentante sostanziale) della parte; aggiunge un argomento strutturale-testuale di particolare peso: la lettura coordinata degli artt. 5, comma 1-bis, e 8 del d.lgs. n. 28/2010 – che prevedono l’esperimento della mediazione «con l’assistenza degli avvocati» – postula una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste, sicché la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i ruoli, ontologicamente distinti, di parte e di assistente. La motivazione si arricchisce, infine, di un argomento finalistico, che fa leva sulla natura conciliativa dell’istituto: la mediazione mira a «riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti», funzione che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare, anche perché su di essi grava già, ai sensi dell’art. 4, comma 3, l’obbligo di previa informativa al cliente, che presuppone una piena consapevolezza dell’istituto.
L’arresto può dunque collocarsi, per usare le formule oramai correnti, nello spazio di una processualizzazione del principio di Cass. n. 8473/2019: la regola della comparizione personale, in origine espressa in forma binaria (presenza/assenza), viene ora articolata in un sistema di graduazione, fondato sull’identità della parte che si sottrae all’incontro, e correlativamente sul tipo di conseguenza che ne discende. La fattispecie scrutinata – mediazione demandata dal giudice in giudizio di sfratto per morosità promosso da ente di edilizia residenziale pubblica – si è prestata particolarmente a tale operazione di chiarificazione, giacché in essa la parte istante (il conduttore convenuto in giudizio, ma ritualmente onerato dell’avvio della mediazione su impulso del giudice) si era presentata davanti al mediatore, mentre l’A.T.E.R., persona giuridica tenuta a partecipare a mezzo di delegato dotato di poteri sostanziali ai sensi dell’art. 8, comma 4, aveva consapevolmente disertato l’incontro. Correttamente, dunque, i giudici di merito avevano applicato la sanzione pecuniaria, senza spingersi a dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale azionata dall’ente.
5. – La portata sistemica dell’arresto è duplice. Sul piano della prassi processuale, il principio di diritto ridefinisce in modo lineare la mappatura delle conseguenze della mancata partecipazione, riconducendole a un binario chiaramente distinto: l’improcedibilità – che permane sanzione estrema – colpisce l’inerzia della parte sostanzialmente attrice e, più in generale, l’omessa attivazione del procedimento o la diserzione totale del primo incontro; la sanzione pecuniaria e il regime degli argomenti di prova – che operano sul piano endoprocessuale, senza incidere sulla procedibilità – colpiscono la diserzione della parte chiamata. La distinzione, in apparenza intuitiva, era nei fatti spesso confusa nella prassi di merito, dove non di rado la mancata partecipazione del convenuto veniva equivocata come ragione di improcedibilità, con effetti paradossali proprio rispetto alla parte che aveva ritualmente avviato la mediazione e si era presentata.
Sul piano dell’assetto delle garanzie, la pronuncia consolida una lettura costituzionalmente orientata della condizione di procedibilità, evitando che il filtro pre-processuale si trasformi in barriera di accesso alla tutela giurisdizionale per la parte diligente. La razionalizzazione proposta si raccorda, per coerenza interna, ai principi affermati dalle Sezioni Unite con le decisioni n. 19596/2020 e n. 3452/2024: l’onere di mediazione segue la posizione di attore sostanziale; la condizione di procedibilità si riferisce all’atto introduttivo; il sistema sanzionatorio endoprocessuale assolve la funzione di disincentivare condotte ostruzionistiche senza compromettere il diritto di azione. In una prospettiva applicativa, l’irrigidimento dei presupposti soggettivi della comparizione – che esclude la sufficienza della sola presenza del difensore privo di rappresentanza sostanziale – è destinato a produrre effetti immediati nella prassi degli organismi di mediazione, con verosimile incremento dei controlli sulla documentazione comprovante i poteri del rappresentante e una maggiore attenzione, da parte degli enti pubblici e delle persone giuridiche, alla predisposizione di procure idonee, eventualmente di carattere generale, in linea con quanto chiarito da Cass. n. 14676/2025.