Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 20 giugno 2026, n. 20945 (Pres. Frasca, Est. Saija)
La massima: «In tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) –, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa».
Sommario: 1. La vicenda e il decisum. 2. Il nucleo condivisibile: la vessatorietà non si “spunta”. 3. La tassonomia delle firme nel diritto vigente: dal binomio al trinomio. 4. Il termine medio dimenticato: la firma elettronica avanzata e il «flusso di firma» convenzionale. 5. Un ancoraggio datato: Cass. n. 9413/2021 e il tramonto dell’art. 10 d.P.R. n. 445/2000. 6. Le due domande che la Corte fonde in una: la forma («per iscritto») e la specificità («specificamente»). 7. Rilievi conclusivi e proposta ricostruttiva. 8. In pratica: una FAQ operativa (CAdES, PAdES visibile e invisibile).
1. La vicenda e il decisum
La controversia da cui origina l’ordinanza in commento ha ad oggetto, nella sua veste processuale, un regolamento necessario di competenza; ma reca, nella sua parte finale, un obiter che la stessa Corte eleva a principio di diritto e che è destinato a fare testo ben oltre i confini della questione di competenza.
Una società (utente professionale) aveva convenuto il proprio fornitore di energia elettrica dinanzi al Tribunale di Viterbo, per sentir accertare l’illegittimità di un incremento unilaterale del prezzo e ottenere la ripetizione dell’indebito. Il fornitore eccepiva l’incompetenza territoriale, invocando la clausola di foro convenzionale esclusivo (Roma) contenuta nell’art. 16 delle condizioni generali. Il Tribunale disattendeva l’eccezione di foro convenzionale, ritenendo la clausola priva di specifica approvazione, ma declinava ugualmente la competenza in favore di Roma sulla scorta dei fori ex art. 20 c.p.c.
In sede di regolamento, la Corte affronta la difesa condizionata del resistente, il quale sostiene la piena validità ed efficacia della clausola di foro: il contratto era stato concluso mediante procedura touch point, con adesione al form web e completamento tramite «spunta» di vari flag; anzi, deduce il fornitore, la clausola sarebbe stata «specificamente» approvata «con doppio flag», così in conformità all’art. 1341 c.c. È a questo punto che l’ordinanza pronuncia il suo secondo principio di diritto, riprodotto in epigrafe: perché le clausole vessatorie contenute in contratti conclusi per via telematica siano efficaci occorre la «doppia firma» secondo i canoni dell’art. 1341, comma 2, c.c., non essendo sufficiente la mera «flaggatura» della casella; e a tal fine il prestatore deve predisporre sul proprio sito un apposito form nel percorso dedicato alla conclusione del contratto on line, onde consentire al firmatario di approvare specificamente la clausola «mediante la firma elettronica o c.d. digitale leggera».
La conclusione applicativa è, nel caso concreto, difficilmente contestabile: dall’esame del contratto, prodotto in giudizio come semplice pdf, la Corte esclude che la clausola di foro sia stata specificamente approvata. Ma è la ratio decidendi, formulata in termini generali e cristallizzata in un principio di diritto, a meritare un vaglio critico. Perché la Corte, nel muoversi tra il codice civile del 1942 e il Regolamento eIDAS, dimentica per strada il termine medio dell’intera materia: la firma elettronica avanzata.
2. Il nucleo condivisibile: la vessatorietà non si “spunta”
Nel suo assunto di fondo la Corte ha ragione, e la decisione si iscrive con coerenza nella tradizione consolidata sull’art. 1341, comma 2, c.c.
La norma sottrae efficacia alle clausole vessatorie, tra cui espressamente le «deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria», che non siano «specificamente approvate per iscritto»1. La dottrina vi ha da tempo colto il sistema della «doppia sottoscrizione»: mentre la prima firma investe il contratto nel suo complesso, la seconda deve riguardare specificamente le clausole onerose, richiamate in modo idoneo mediante il numero d’ordine, il titolo o l’oggetto2. Coerentemente, la giurisprudenza esige una sottoscrizione «separata e distinta» da quella apposta in calce alle condizioni generali, non essendo sufficiente un’unica firma, ancorché immediatamente successiva a una dichiarazione di approvazione delle clausole vessatorie3; né vale il «richiamo cumulativo» o «in blocco» delle condizioni, che non garantisce l’attenzione del contraente verso la clausola a lui sfavorevole «confusa tra le altre»4. La ratio, del resto, non è (solo) protettiva del contraente debole, ma volta a garantire la «contrattualità effettiva» delle clausole onerose, che devono formare oggetto di un’approvazione «vera e propria»5.
Da qui la piana estensione al contesto digitale: la funzione di richiamo dell’attenzione, che è il cuore del requisito, non si soddisfa con un gesto ambiguo e per definizione seriale come il «click» su una casella. La «spunta» che vale come adesione all’offerta non può, ripetuta, tramutarsi in approvazione specifica di una clausola vessatoria: il flag è un atto di adesione, non una sottoscrizione. Su questo, l’ordinanza è persuasiva, e anzi colma un vuoto: il tema della trasposizione telematica della «doppia firma» è, ad oggi, sostanzialmente assente tanto nella manualistica sull’art. 1341 quanto nella giurisprudenza di legittimità, che non l’avevano ancora affrontato ex professo6. Il principio, in sé, è corretto e opportuno.
Il problema è come la Corte vi arriva, e con quali categorie tecniche lo costruisce.
3. La tassonomia delle firme nel diritto vigente: dal binomio al trinomio
L’ordinanza ragiona su un’alternativa binaria: da un lato la «firma digitale» (o firma «forte», «pesante»); dall’altro la «firma elettronica (o c.d. digitale leggera)», che il principio di diritto identifica testualmente con la definizione dell’art. 3, punto 10, del Regolamento eIDAS. In mezzo, nulla. È qui l’equivoco genetico.
Il diritto vigente non conosce due, bensì (almeno) tre gradi di firma elettronica, e la loro disciplina non si gioca sull’asse «forte/leggera» ma su quello, normativamente definito, dell’efficacia formale e probatoria. Per effetto del rinvio operato dall’art. 1, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale («Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS»)7, le nozioni rilevanti sono quelle eurounitarie:
- la firma elettronica «semplice» (art. 3, n. 10, eIDAS): «dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare»;
- la firma elettronica avanzata (FEA) (art. 3, n. 11, eIDAS): «una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26», e cioè: a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati che il firmatario può, «con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo»; d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica8;
- la firma elettronica qualificata (FEQ) (art. 3, n. 12, eIDAS): la FEA «creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato», cui l’art. 25, § 2, eIDAS attribuisce «effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa»; la firma digitale di cui all’art. 1, lett. s, CAD ne è la species italiana fondata sulle chiavi crittografiche asimmetriche.
La chiave di volta è l’art. 20, comma 1-bis, CAD, che la Corte non menziona: «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata […]. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio»9.
La norma è decisiva e ribalta l’impostazione dell’ordinanza. Ai fini della forma scritta e dell’efficacia di scrittura privata, la linea di displuvio non passa tra firma «digitale forte» e firma «leggera»: passa tra le firme che soddisfano ex lege la forma scritta, cioè FEA, FEQ e firma digitale, poste dall’art. 20 sul medesimo piano quanto all’efficacia, e la sola firma elettronica «semplice», la cui idoneità è rimessa alla libera valutazione del giudice in ragione delle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. Che la firma semplice non equivalga di per sé a forma scritta con valore di scrittura privata è del resto quanto la stessa Terza Sezione ha di recente ribadito, ragionando correttamente sugli artt. 20-21 CAD e non sull’anacronistico art. 10 d.P.R. n. 445/2000: la e-mail non sottoscritta con FEQ o firma digitale è idonea a integrare la forma scritta solo ad probationem e, in caso di contestazione, «sulla base della libera valutazione del giudice»10; e la e-mail «semplice» non ha, di norma, valore di scrittura privata11.
Ne discende un corollario che l’ordinanza avrebbe dovuto trarre e non trae: se davvero la firma che approva la clausola vessatoria fosse, come afferma il principio di diritto, la sola firma elettronica «semplice» (art. 3, n. 10, eIDAS), quella firma non soddisfa il requisito della forma scritta imposto dall’art. 1341, comma 2 («per iscritto»), ma resta un elemento liberamente valutabile. La firma che integra il «per iscritto» dell’art. 1341 è, nel documento informatico, la firma elettronica avanzata (oltre, ovviamente, alla qualificata e alla digitale). È precisamente il termine medio che la Corte omette.
4. Il termine medio dimenticato: la firma elettronica avanzata e il «flusso di firma» convenzionale
La FEA non è una firma «forte» affievolita né una firma «leggera» irrobustita: è una categoria a sé, la cui affidabilità giuridica non riposa, come nella FEQ o nella firma digitale, su un certificato qualificato e su un dispositivo sicuro certificato erga omnes, bensì sulla soluzione di firma predisposta da un soggetto (l’erogatore) e sul flusso procedimentale che la governa. È esattamente il modello della firma bancaria o assicurativa “erogata”, cioè la firma grafometrica su tavoletta o la firma con codice OTP trasmesso via sms o e-mail, nel quale l’univoca riconducibilità al firmatario e l’esclusivo controllo (art. 26, lett. a e c, eIDAS) discendono non da un certificato, ma dall’architettura tecnico-organizzativa e dall’accordo che lega il firmatario all’erogatore.
Questo è il punto che l’ordinanza non coglie, e che ne vizia il principio di diritto. La firma elettronica avanzata «presuppone» l’esame del flusso di firma quale fissato contrattualmente a monte, in virtù dell’accordo che lega la parte firmante all’istituto (di credito, assicurativo, o comunque service provider). Il dato non è teorico: nel regime tecnico della FEA “erogata”, il soggetto che realizza la soluzione è tenuto a identificare il firmatario, a informarlo «in merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio» e, significativamente, a subordinare l’attivazione del servizio alla sottoscrizione, da parte del firmatario, di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio, conservandone evidenza per un tempo prolungato12. È in quel contratto a monte, l’accordo di adesione alla soluzione di firma, che si fissano le regole del flusso: quali atti valgono come apposizione di firma, con quali garanzie di esclusivo controllo, con quale log e quale evidenza per il firmatario di «quanto sottoscritto».
Se ne ricava che la validità della «seconda firma» sulla clausola vessatoria, in un contratto telematico, non è affatto questione di «forza» della firma, ma di conformità del flusso a quei requisiti: e va accertata esaminando la soluzione di FEA e l’accordo che la disciplina, non liquidata con la formula binaria «firma digitale vs flaggatura». Una clausola vessatoria approvata mediante apposizione di una FEA, poniamo un secondo OTP speso su una schermata che richiama specificamente, per numero e oggetto, la clausola di foro, soddisfa a un tempo il «per iscritto» (perché la FEA integra ex lege la forma scritta, art. 20 CAD) e, se il flusso prevede un atto distinto e dedicato, la «specificità» dell’approvazione. Al contrario, la lettura dell’ordinanza, che ammette la firma «leggera» purché accompagnata da un form dedicato, resta sospesa nel vuoto, perché una firma che non integra la forma scritta non può, per definizione, soddisfare un requisito di forma scritta.
Il rilievo consente anche di apprezzare la reale posta in gioco. Il caso deciso era, sul piano fattuale, agevole: non vi era alcun OTP, né alcuna soluzione di FEA in atti, ma solo un’adesione point and click e un contratto versato come pdf; sicché l’esito (inefficacia della clausola) è corretto a prescindere. Ma il principio di diritto è scritto per il futuro, e sarà invocato proprio là dove una FEA vi sia, nell’onboarding bancario e assicurativo e nella contrattazione retail on line, offrendo agli interpreti una griglia (firma «forte» vs «flag») che non è quella del diritto vigente e che rischia di condurre a due errori simmetrici: negare efficacia a clausole approvate con FEA idonea, perché non «firma digitale»; o, all’opposto, ritenerle validamente approvate per il solo fatto che la piattaforma esibisca un form «dedicato», senza verificare che il flusso realizzi una FEA e una manifestazione di volontà davvero distinta.
5. Un ancoraggio datato: Cass. n. 9413/2021 e il tramonto dell’art. 10 d.P.R. n. 445/2000
La ragione dello scivolamento categoriale si annida nel precedente su cui l’ordinanza dichiaratamente si fonda: Cass., sez. I, n. 9413/2021. Quella pronuncia, non a caso resa in materia di contratti bancari, a proposito di un’operatività in covered warrant attivata dal risparmiatore col «point and click» nella propria area riservata, distingue la «firma elettronica (o firma digitale leggera)» dalla «firma digitale avanzata o pesante», e afferma l’idoneità della prima «a soddisfare il requisito legale della forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall’art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002»13.
Sono due i profili critici che l’adesione a quel precedente trascina con sé.
Il primo è terminologico, ma non innocuo: la locuzione «firma digitale avanzata o pesante» sovrappone in un unico sintagma ciò che l’eIDAS tiene distinto, cioè la firma avanzata (art. 3, n. 11) e la firma qualificata o digitale (art. 3, n. 12; art. 1, lett. s, CAD). Non solo: la definizione che Cass. n. 9413/2021 offre della firma «avanzata o pesante», ossia «procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo», è, parola per parola, la definizione di firma elettronica avanzata dell’art. 26 eIDAS. La FEA è dunque presente nel precedente, ma sotto mentite spoglie, assorbita nel polo «forte» e confusa con la firma digitale. L’ordinanza del 2026 eredita l’equivoco e lo aggrava, perché lo traduce in un principio di diritto che nomina soltanto «firma digitale» e «firma leggera».
Il secondo profilo è di diritto intertemporale, e più radicale. L’equazione tra firma «leggera» e forma scritta ad substantiam è tratta dall’art. 10 d.P.R. n. 445/2000 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 10/2002, attuativo della dir. 1999/93/CE): un assetto normativo travolto prima dal Codice dell’amministrazione digitale e poi dal Regolamento eIDAS, che hanno abbandonato quella equazione, riservando l’automatica idoneità alla forma scritta alle sole FEA, FEQ e firma digitale, e degradando la firma semplice a elemento «liberamente valutabile» (art. 20, comma 1-bis, CAD). Fondare nel 2026 la disciplina della sottoscrizione informatica della clausola vessatoria su un precedente che àncora la forma scritta a una norma superata significa importare, nel cuore del principio di diritto, una premessa maggiore non più vera. E il paradosso è tanto più visibile ove si consideri che la medesima Terza Sezione, in Cass. n. 14046/2024, ha nel frattempo ricostruito la materia sugli artt. 20-21 CAD, riconoscendo alla firma non «forte» la sola idoneità ad probationem e la libera valutabilità14.
6. Le due domande che la Corte fonde in una: la forma («per iscritto») e la specificità («specificamente»)
L’art. 1341, comma 2, c.c. cumula due predicati, «specificamente approvate per iscritto», che rispondono a due domande logicamente distinte, e che l’ordinanza tratta come una sola.
La prima domanda è di forma: con quale strumento, nel documento informatico, si integra il «per iscritto»? La risposta la dà l’art. 20 CAD: occorre una firma che soddisfi la forma scritta, dunque, per i contratti a forma libera (qual è la somministrazione sub iudice), una FEA (o FEQ, o firma digitale). Non la firma «semplice», che resta liberamente valutabile; ma neppure, si badi, necessariamente la «firma digitale» in senso stretto, che l’ordinanza pone invece come standard di partenza. La FEA è insieme il minimo sufficiente e la categoria pertinente.
La seconda domanda è di specificità: quell’atto formale è distinto e dedicato alla clausola vessatoria, ovvero è confuso nell’adesione al contratto nel suo insieme? Qui operano i canoni tradizionali della «doppia sottoscrizione»: separazione, autonoma collocazione, richiamo idoneo per numero, titolo o oggetto, idoneità a suscitare l’attenzione15. È su questo piano, e non su quello del «tipo» di firma, che si misura la differenza tra la «spunta» e l’«approvazione»: non perché il flag sia una firma debole, ma perché non è un atto distinto né specifico, esaurendosi nel gesto seriale dell’adesione.
Le due domande sono indipendenti. Una FEA apposta una tantum sull’intero contratto soddisfa la forma ma non la specificità (varrebbe come «richiamo in blocco»). Una firma «semplice» apposta su un form dedicato soddisferebbe (forse) la specificità ma non la forma. La combinazione richiesta dall’art. 1341, comma 2, nel documento informatico è dunque una sola: una FEA (o firma superiore) apposta con atto distinto e specificamente riferito alla clausola vessatoria. L’ordinanza intercetta correttamente il versante della specificità (giustamente esige un percorso dedicato e nega valore alla mera «flaggatura»), ma sbaglia il versante della forma, perché vi colloca la firma «leggera» in luogo della FEA; e, fondendo i due piani, finisce per enunciare un principio che sul primo dice troppo (pretende la «firma digitale») e sul secondo dice troppo poco (si appaga della firma «leggera» purché “dedicata”).
7. Rilievi conclusivi e proposta ricostruttiva
L’ordinanza in commento ha il merito di affermare, per la prima volta in modo esplicito in sede di legittimità, che nel contratto telematico inter professionales la clausola vessatoria non si perfeziona con un click e che l’art. 1341, comma 2, c.c. conserva pieno vigore anche nella contrattazione on line, dovendosi, se del caso, coordinarlo con l’art. 1342 c.c., giacché il form web è, a tutti gli effetti, il modulo o formulario del nostro tempo. Il principio, nel suo nucleo assiologico, va condiviso.
Ciò che non convince è l’apparato categoriale. Muovendo da un precedente che confonde la firma avanzata con quella «pesante» e che àncora la forma scritta a una norma abrogata, la Corte costruisce il principio di diritto su un binomio, firma digitale contro firma leggera, che ignora il termine medio della materia, la firma elettronica avanzata, e con esso la disciplina dell’art. 20 CAD. Ne esce un principio internamente instabile: pretende la «firma digitale» dove basterebbe la FEA, e si accontenta della firma «leggera» dove quest’ultima, per definizione dell’art. 20 CAD, non integra neppure la forma scritta che l’art. 1341 richiede.
La ricostruzione corretta è, a mio avviso, la seguente. Perché la clausola vessatoria inserita in un contratto telematico a forma libera sia efficace ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., occorre che essa sia approvata dal firmatario con una firma elettronica almeno avanzata, idonea ex art. 20, comma 1-bis, CAD a soddisfare la forma scritta, apposta con un atto distinto e specificamente riferito alla clausola, come tale non confondibile con l’adesione al contratto nel suo complesso; e la verifica di tale approvazione impone di esaminare la soluzione di firma e il flusso procedimentale fissati nell’accordo che lega il firmatario all’erogatore, non essendo di per sé sufficiente né la mera «spunta» della casella, né, all’opposto, la sola predisposizione di un form «dedicato» che non realizzi una firma idonea alla forma scritta.
È una formula meno lineare di quella dell’ordinanza, ma è l’unica che tiene insieme il codice civile e il Regolamento eIDAS senza smarrirne i gradi intermedi. La «doppia firma», nel documento informatico, non è una firma “doppiamente forte”: è una firma avanzata e distinta. Ed è appena il caso di osservare che proprio la sedes materiae, cioè la contrattazione bancaria, finanziaria e assicurativa retail, dove la FEA “erogata” è ormai lo standard operativo, renderà quanto mai frequente l’occasione di applicare (e, si spera, di affinare) il principio qui affermato.
8. In pratica: una FAQ operativa (CAdES, PAdES visibile e invisibile)
Dalle considerazioni che precedono discende una regola pratica per chi debba far sottoscrivere digitalmente un contratto contenente clausole soggette ad approvazione specifica ex art. 1341, comma 2, c.c. Conviene esporla in forma di risposte a domande ricorrenti, perché è sul terreno operativo che il principio dell’ordinanza mostra tutta la sua ambiguità.
a) Con quale “grado” di firma va approvata la clausola vessatoria? Con una firma almeno avanzata (FEA). La firma elettronica «semplice» non integra il «per iscritto» richiesto dalla norma (art. 20, comma 1-bis, CAD): è soltanto liberamente valutabile dal giudice. La FEQ e la firma digitale, di grado superiore, sono naturalmente idonee. La regola vale qualunque sia il formato tecnico impiegato: il formato (CAdES, PAdES, XAdES) attiene al come si firma, non al grado della firma, che dipende dal certificato e dalla soluzione utilizzata.
b) Basta il grado della firma a rendere “specifica” l’approvazione? No. Il grado risolve solo il requisito di forma. La specificità è un requisito ulteriore e autonomo: occorre un atto di sottoscrizione separato e dedicato, riferito alle sole clausole vessatorie, richiamate per numero e oggetto, e non confuso nella firma del contratto nel suo insieme. Una firma unica, per quanto qualificata, apposta sull’intero documento non basta: equivarrebbe al «richiamo in blocco» che la giurisprudenza reputa inidoneo. È qui che entra in gioco la scelta del formato, perché ciascuno realizza la «doppia firma» in modo diverso.
c) Come si realizza la doppia firma con una firma PAdES visibile? È la soluzione più semplice e sicura. La firma PAdES è incorporata nel PDF e, nella variante visibile, genera un campo firma collocato in coordinate determinate di una pagina. Basta allora predisporre nel documento due campi firma distinti: il primo per il contratto nel suo complesso; il secondo, visibile, immediatamente dopo l’elenco delle clausole vessatorie richiamate per numero e oggetto, idealmente sotto una rubrica autonoma («Approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.»). Il secondo campo, graficamente separato e ancorato alle sole clausole onerose, riproduce nel documento informatico la «sottoscrizione separata e distinta» che l’art. 1341 pretende nel cartaceo. È la traduzione digitale più fedele della doppia sottoscrizione analogica.
d) E con una firma PAdES invisibile? La PAdES invisibile ha la medesima efficacia giuridica di quella visibile: l’invisibilità riguarda l’apparenza, non l’efficacia, sicché può ben essere una FEA o una FEQ e integrare la forma scritta. Tuttavia, proprio perché priva di apparenza grafica, non ancora la sottoscrizione a una porzione del documento, ma copre l’intero file. Per superare l’ostacolo si può ricorrere al medesimo accorgimento indicato per la CAdES (v. lett. e): predeterminare nel testo contrattuale la funzione delle due sottoscrizioni, stabilendo che al documento saranno apposte due firme distinte, l’una valida come sottoscrizione del contratto, l’altra come approvazione specifica, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., delle clausole ivi elencate per numero e oggetto. In alternativa resta praticabile la via della sezione autonoma o del modulo separato di approvazione specifica, oggetto di distinta apposizione. In difetto di uno di tali accorgimenti, la PAdES invisibile apposta una tantum sull’intero contratto soddisfa la forma ma non la specificità.
e) E con la firma CAdES? La CAdES avvolge l’intero file in una busta crittografica (il file .p7m) e non conosce il concetto di campo firma posizionabile su una porzione del documento: ogni firma copre tutto. Ne deriva che due firme CAdES apposte sul medesimo file coprono, entrambe, l’intero contenuto, sicché sul piano puramente tecnico nessuna delle due “punta” alle sole clausole vessatorie. L’ostacolo, però, non impone di spezzare il contratto in due documenti. È sufficiente predeterminare nel testo contrattuale la funzione di ciascuna delle due sottoscrizioni: inserire cioè una clausola (o un attestato finale) in cui si dà atto che al documento verranno apposte due firme digitali separate, la prima valida quale sottoscrizione del contratto nel suo complesso, la seconda quale approvazione specifica, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., delle clausole vessatorie ivi richiamate una per una, per numero e oggetto. In tal modo la specificità non è affidata alla (impossibile) delimitazione tecnica dell’oggetto della firma, ma alla qualificazione che il contenuto sottoscritto attribuisce a ciascun atto di sottoscrizione: le due firme restano tecnicamente identiche, ma giuridicamente distinte per funzione, esattamente come nel cartaceo sono le parole soprastanti a conferire alla seconda firma il valore di approvazione specifica. Per rafforzare la prova della distinzione e della sequenza è consigliabile apporre la seconda firma come controfirma (firma sulla firma) della prima, o comunque in un momento successivo documentato dai riferimenti temporali. Resta fermo, per contro, che la mera apposizione di due firme CAdES parallele su un file che nulla dica sulla rispettiva funzione non conferisce specificità, risolvendosi in una duplice sottoscrizione “in blocco” dell’intero contenuto. In alternativa alla clausola di qualificazione è sempre praticabile la via del documento (o della sezione) autonomo di approvazione specifica, firmato a sé.
f) E nei flussi con OTP o firma grafometrica (la FEA “erogata” delle banche)? Vale il medesimo criterio, calato nel flusso. Occorre che la soluzione soddisfi i requisiti dell’art. 26 eIDAS (connessione univoca, identificazione, esclusivo controllo) e che il flusso preveda un atto di apposizione distinto e dedicato: una schermata separata che richiami specificamente le clausole vessatorie per numero e oggetto, con autonoma apposizione della FEA (ad esempio un secondo OTP “speso” su quella schermata). La prova dell’approvazione andrà cercata nel log di firma e nell’accordo di adesione alla soluzione che disciplina il flusso, non nella mera registrazione della «spunta».
La regola di sintesi. Quattro cautele cumulative: (1) firma almeno FEA; (2) atto di sottoscrizione distinto per le clausole vessatorie; (3) clausole richiamate specificamente, per numero e oggetto, nel contenuto firmato; (4) formato coerente con l’obiettivo, e cioè, con PAdES visibile, un secondo campo firma collocato dopo l’elenco delle clausole; con PAdES invisibile o con CAdES, dove la firma copre l’intero file, una clausola che predetermini la funzione delle due firme separate (l’una di sottoscrizione, l’altra di approvazione specifica), oppure un modulo o una sezione autonoma di approvazione specifica, oggetto di distinta e ulteriore firma. Fuori da questo schema, si resta o al di qua della forma (la firma «semplice» o la «spunta»), o al di qua della specificità (l’unica firma «in blocco»): in entrambi i casi, la clausola vessatoria resta inefficace.
Avv. Roberto Arcella
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Art. 1341, comma 2, c.c.: «In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria».↩︎
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G. Patti – S. Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, in Comm. cod. civ. diretto da Schlesinger, sub artt. 1337-1342, Milano, 1993, 352 (teorico della «doppia sottoscrizione»); R. Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, sub artt. 1321-1352, Bologna-Roma, 1970, 295 (sulla sufficienza del richiamo per numero, titolo o contenuto); C.M. Bianca, Condizioni generali di contratto, I, Diritto civile, in Enc. giur., VII, Roma, 1988, 8 (in caso di pluralità di clausole occorre il richiamo del titolo o dell’oggetto). Per la nozione generale di firma elettronica e documento informatico, per tutti, G. Finocchiaro, nei suoi studi sul documento informatico e la firma digitale.↩︎
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In termini, ex multis, Cass. n. 12455/1997 (insufficienza dell’unica firma in calce, ancorché preceduta da dichiarazione di approvazione); Cass. n. 1637/2002 (necessità di autonoma collocazione e distinta sottoscrizione; irrilevanza della mera evidenziazione grafica in presenza di firma unica); Cass. n. 10942/2006; Cass. n. 1317/1998; Cass. n. 6976/1995.↩︎
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Cass. n. 4452/2006 (configura richiamo cumulativo, inidoneo, anche il richiamo indistinto di più clausole di cui solo una vessatoria); Cass. n. 9492/2012 e Cass. n. 2970/2012 (il richiamo «in blocco» delle condizioni generali, con sottoscrizione indiscriminata sotto l’elenco numerico, non vale approvazione specifica delle clausole onerose); Cass. n. 8405/1996; Cass. n. 2849/1998.↩︎
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Cass. n. 3407/1986 (la ratio dell’art. 1341 va ravvisata essenzialmente nella esigenza di garantire la contrattualità effettiva delle singole clausole onerose).↩︎
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Il rilievo emerge dallo spoglio del commento all’art. 1341 c.c. (Cod. civ. commentato, a cura di Bonilini, Confortini, Granelli), che tratta ex professo la «doppia sottoscrizione» ma non reca alcun riferimento ai contratti conclusi per via telematica, al commercio elettronico, alla firma elettronica o digitale, né all’art. 13 d.lgs. n. 70/2003.↩︎
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Art. 1, comma 1-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD): «Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS». La lett. q-bis dell’art. 1 CAD, che recava la definizione autonoma di firma elettronica avanzata, è stata soppressa dal d.lgs. n. 179/2016, proprio in ragione del rinvio alle definizioni eIDAS.↩︎
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Reg. (UE) n. 910/2014, art. 26. Il testo è confermato dalla versione ufficiale italiana (EUR-Lex; cfr. altresì la scheda dell’Agenzia per l’Italia Digitale, agid.gov.it). L’art. 3, n. 11, definisce la FEA per relationem all’art. 26; l’art. 25, § 2, attribuisce alla sola firma qualificata effetti equivalenti alla firma autografa.↩︎
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Art. 20, comma 1-bis, CAD (testo vigente). Coerentemente, l’art. 21, comma 2-bis, CAD riserva alla FEQ/firma digitale le scritture ex art. 1350, nn. 1-12, c.c. (a pena di nullità) e ammette la FEA per gli atti di cui al n. 13, a conferma che la FEA è, in via generale, forma idonea per i contratti a forma libera.↩︎
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Cass., sez. III, 21 maggio 2024, n. 14046, Rv. 671168-01 (est. Rossetti): la e-mail non sottoscritta con FEQ né con firma digitale, quale documento informatico, è idonea a soddisfare la forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ex artt. 20 e 21 CAD, se non contestata o, in caso di contestazione, «sulla base della libera valutazione del giudice». Significativa la comune composizione con l’odierna pronuncia (Rossetti è tra i componenti del collegio).↩︎
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Cass., sez. II, 24 luglio 2023, n. 22012, Rv. 668559-01 (la e-mail «semplice» non ha valore di scrittura privata).↩︎
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D.P.C.M. 22 febbraio 2013, art. 57 (obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata): identificazione del firmatario mediante documento; informazione «in merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio»; subordinazione dell’attivazione del servizio alla sottoscrizione, da parte dell’utente, di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio; conservazione ventennale della relativa evidenza; copertura assicurativa (art. 57, comma 2). È in tale accordo di adesione che si fissa «a monte» il flusso di firma. Sul tema, in dottrina, gli studi sull’onboarding della clientela bancaria e sulla firma elettronica nella forma scritta dei contratti finanziari e bancari (v. i contributi in Riv. dir. banc.).↩︎
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Cass., sez. I, 9 aprile 2021, n. 9413, Rv. 661212-01: «In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera) […] si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l’idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta “ad substantiam” ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall’art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002 […]».↩︎
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V. supra, nota 10.↩︎
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Per i canoni della specificità e separatezza v. supra, note 2-4. Sulla sufficienza del richiamo espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, Cass. n. 17289/2004; Cass. n. 10285/2002; Cass. n. 9998/1990; e già Cass. n. 12708/2014 (per il contratto non soggetto a forma ad substantiam, l’obbligo della scrittura è limitato alla clausola vessatoria, con sufficienza del richiamo della clausola nella sola forma numerica e/o di titolo), la stessa pronuncia richiamata dall’ordinanza in commento a proposito del requisito di specificità.↩︎