di Roberto Arcella, Avvocato cassazionista del Foro di Napoli
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Sommario
1. Inquadramento sistematico e perimetro dell’indagine. – 2. Il quadro normativo dopo il d.lgs. n. 149/2022: art. 5, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 28/2010 e la “linea di confine” del mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. – 3. La ratio dell’esclusione della fase sommaria dall’orbita della mediazione obbligatoria. – 4. L’individuazione del soggetto onerato: la dialettica fra l’opzione “creditoria” delle Sezioni Unite (n. 19596/2020) e la specificità del rito locatizio. – 5. Le due ipotesi: ordinanza provvisoria di rilascio concessa e non concessa. – 5.1. Ordinanza concessa ex art. 665 c.p.c.: la tentazione della “trasmigrazione” dell’onere sul conduttore opponente e la sua confutazione. – 5.2. Ordinanza non concessa: la pacifica imputazione dell’onere al locatore. – 6. Gli effetti del mancato (o irrituale) esperimento. – 6.1. Improcedibilità della domanda introduttiva del giudizio e perimetro applicativo (Cass., S.U., n. 3452/2024). – 6.2. La sorte dell’ordinanza di rilascio già concessa. – 6.3. Il regime delle spese: art. 13 d.lgs. n. 28/2010, art. 12-bis e art. 91 c.p.c. – 7. Spunti per la tecnica difensiva: il punto di vista del cassazionista. – 8. Conclusioni.
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1. Inquadramento sistematico e perimetro dell’indagine
Fra le materie nelle quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nel testo riscritto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, figura, con tradizionale e ineliminabile rilievo, quella della locazione. L’inclusione, già operata dall’originario d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. con mod. dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), è stata confermata dalla riforma Cartabia e, anzi, ulteriormente irrobustita dalla revisione del meccanismo della sanzione dell’improcedibilità (comma 2) e dalla nuova architettura del primo incontro (comma 4).
Sennonché – ed è qui che si annida una delle questioni di più sottile diritto processuale civile – quando la controversia locatizia non sia veicolata mediante ricorso ordinario ma assuma la veste del procedimento per convalida di licenza o di sfratto di cui agli artt. 657 ss. c.p.c., l’obbligo conciliativo non opera “dall’alba” del processo, bensì soltanto dall’epilogo della fase a cognizione sommaria: il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.. È in quel preciso snodo che si annida l’interrogativo cui il presente contributo intende offrire risposta, scegliendo come oggetto specifico l’onere di attivazione della mediazione e le sue ricadute, anche in punto di spese, nelle due ipotesi-tipo: quella in cui il giudice della fase sommaria abbia concesso l’ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c., e quella in cui tale ordinanza sia stata invece denegata.
La rilevanza pratica del tema, per chi quotidianamente patrocini contenziosi locatizi, è di immediata percezione: dalla corretta soluzione discende, oltre alla sorte della domanda principale del locatore, la valutazione ex post del comportamento processuale ai fini delle spese, la stabilità o caducazione del titolo esecutivo già conseguito in fase sommaria e – non da ultimo – la stessa configurabilità di una responsabilità risarcitoria del difensore inadempiente al prius della procedibilità.
2. Il quadro normativo dopo il d.lgs. n. 149/2022
L’odierno testo dell’art. 5, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 28/2010 – collocato fra le ipotesi di esclusione dell’obbligo conciliativo – stabilisce, in termini di apparente lapalissiana chiarezza, che il comma 1 dell’articolo medesimo (e l’art. 5-quater sulla mediazione demandata) non si applica «nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile».
Il legislatore della riforma Cartabia, nel rifinire la disposizione, ha mantenuto fermo l’approdo che già la giurisprudenza di legittimità aveva consolidato sotto il vigore del previgente comma 4 dell’art. 5 (analoga formulazione, lett. b), confermando, così, che la condizione di procedibilità opera – e dunque deve essere assolta – soltanto a partire dal momento in cui, esaurita la fase a cognizione sommaria, il giudice abbia disposto la prosecuzione del giudizio con il rito speciale locatizio ai sensi degli artt. 426 e 447-bis c.p.c.
A questa, che potremmo definire regola generale per il rito locatizio, non corrisponde – e ciò va sin d’ora sottolineato – alcuna disciplina analoga a quella, specialissima e ben più puntuale, dettata dall’art. 5-bis d.lgs. n. 28/2010 per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. La norma, introdotta ex novo dal d.lgs. n. 149/2022, ha codificato – sul versante monitorio – il principio già affermato da Cass., S.U., 18 settembre 2020, n. 19596 (Rv. 658634-01), addossando l’onere di attivazione della mediazione alla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo (e dunque al “creditore opposto”). Sul versante della convalida di sfratto, per converso, il legislatore – pur in presenza di una situazione strutturalmente assimilabile (provvedimento sommario favor creditoris + opposizione che apre una fase a cognizione piena) – non ha codificato alcunché, lasciando integra la valenza di criteri ermeneutici desumibili dai principi generali del processo civile e, segnatamente, dalla regola – sulla quale ci soffermeremo – secondo cui la procedibilità della domanda deve essere curata da chi l’ha introdotta.
Sotto il profilo, poi, dell’architettura del procedimento mediatorio, occorre tenere presente che l’odierna formulazione del comma 4 dell’art. 5 – che stabilisce l’avveramento della condizione anche se «il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione» – recepisce e rilegittima sul piano normativo l’orientamento, già fissato da Cass., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473 (Rv. 653270-01), secondo il quale il vero crinale della procedibilità non è il raggiungimento dell’accordo, bensì l’effettivo esperimento del procedimento, mediante comparizione personale (o tramite rappresentante munito di procura sostanziale) della parte ritualmente onerata.
3. La ratio dell’esclusione della fase sommaria
L’opzione del legislatore di posticipare la mediazione al mutamento del rito si comprende soltanto se si tenga ben presente la peculiare struttura del procedimento per convalida di sfratto. È noto, infatti, che la fase preliminare disciplinata dagli artt. 657–665 c.p.c. – funzionalmente preordinata, nelle intenzioni del legislatore del 1940, a fornire al locatore un titolo esecutivo immediato – ammette una cognizione sommaria, governata dal canone della prima facie e dalla riserva delle eccezioni del convenuto (art. 665 c.p.c.).
Imporre l’esperimento del prius conciliativo già prima dell’udienza di comparizione equivarrebbe a snervare la funzione tipica del procedimento e a sterilizzarne quella che ne costituisce la cifra essenziale: la speditezza funzionale al consolidamento del titolo. Per converso, una volta scemata la ratio della cognizione sommaria – cioè quando l’opposizione del conduttore abbia dischiuso l’ordinaria sede a cognizione piena ex artt. 447-bis c.p.c. – recupera piena attualità l’esigenza, propria di tutte le controversie locatizie, di un tentativo di composizione preventiva. Il placet legislativo a tale ricostruzione si rinviene, peraltro, anche nel comma 5 del medesimo art. 5, che fa salva, anche in pendenza del procedimento di mediazione, la possibilità di ottenere «provvedimenti urgenti e cautelari»: segno tangibile della prevalenza – pur con i necessari contemperamenti – dell’esigenza di tutela “in via d’urgenza” del titolare del diritto sostanziale.
4. L’individuazione del soggetto onerato
4.1. L’opzione “creditoria” delle Sezioni Unite n. 19596/2020 e il suo (mancato) trapianto
Come si accennava, Cass., S.U., n. 19596/2020 ha affermato – in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – che l’onere di attivare il procedimento di mediazione ricade sul creditore-opposto, cioè su colui che ha proposto la domanda introduttiva (ricorso ex art. 633 c.p.c.) e che intende vedere consolidato il titolo monitorio. La pronuncia, che ribaltava il precedente orientamento espresso, in senso opposto, da Cass., Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629 (Rv. 638006-01), è poi stata “positivizzata” dal legislatore della riforma Cartabia per il tramite del citato art. 5-bis d.lgs. n. 28/2010.
La tentazione – pure agitata da una certa giurisprudenza di merito – di trasporre meccanicamente il principio alla convalida di sfratto non può essere condivisa acriticamente. E ciò non perché la ratio delle due fattispecie sia del tutto eterogenea – anzi, vi è sicura affinità in punto di prevalenza dell’interesse del dominus della domanda originaria – quanto perché il legislatore, avendo conosciuto il precedente di legittimità e avendo potuto dettare una disciplina speculare, si è deliberatamente astenuto dal formulare una disposizione normativa chiara quanto quella espressa per i procedimenti monitori. Tale astensione non può che ricevere lettura come omissione consapevole, suscettibile di essere riempita soltanto attraverso un’opera di rigorosa ricostruzione esegetica, non già per via di automatica analogia.
4.2. La svolta di Cass., Sez. III, ord. 6 settembre 2022, n. 26215
A tale opera di riempimento ha provveduto, con notevole nitore argomentativo, Cass., Sez. III, ord. 6 settembre 2022, n. 26215 (Pres. Frasca, Est. Graziosi), che ha respinto come «palesemente pretestuosa» la censura del conduttore opponente volta a sostenere che l’onere ricadesse su di lui. La motivazione – che, per la sua linearità, merita di essere riportata in stralcio – si fonda su due rilievi assorbenti, integrati dalla recepita ricostruzione della Corte territoriale:
(i) «chi aveva proposto la domanda e quindi ne avrebbe dovuto curare la procedibilità erano proprio gli attuali ricorrenti» (cioè i locatori intimanti);
(ii) la conduttrice «si era soltanto difesa stricto sensu, tant’è che non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale»;
(iii) sul piano sistematico, la Corte territoriale – la cui ricostruzione la Cassazione fa propria nel rigettare il motivo – aveva già evidenziato che «il procedimento di mediazione opera dopo il mutamento del rito ex articolo 667 c.p.c. ai sensi dell’articolo 5, comma quarto, lettera b), d.lgs. 28/2010».
Si tratta dell’enunciazione, sul piano della giurisprudenza di legittimità, della regola generale: nella convalida di sfratto, l’onere di attivare la mediazione ricade sul locatore intimante. Tale principio – già affermato sotto la vigenza del previgente comma 4 dell’art. 5 – non muta dopo la riforma Cartabia, anzi ne riceve conferma sistematica, atteso il chiaro riferimento dell’art. 5, comma 2, alla «domanda introduttiva del giudizio» (lessico nuovo, non casualmente inserito dal d.lgs. n. 149/2022) e l’arresto, fondamentale, di Cass., S.U., 7 febbraio 2024, n. 3452 (resa ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.) che, avocando a sé il dibattito sulla mediazione e le domande non introduttive, ha espressamente statuito che l’obbligo conciliativo si appunta esclusivamente sull’«atto introduttivo del giudizio e non anche [sulle] domande riconvenzionali».
4.3. Le ripercussioni di Cass., S.U., n. 3452/2024 e di Cass., Sez. III, ord. n. 32454/2024
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 3452/2024 spegne sul nascere la suggestione di chi vorrebbe addossare al conduttore opponente l’onere di attivare la mediazione in relazione a eventuali domande riconvenzionali dallo stesso proposte (si pensi alla richiesta di restituzione di somme indebitamente versate, o all’annullamento del contratto). Il principio è di portata generale: la condizione di procedibilità si fissa sull’atto introduttivo, e non sulle reciproche pretese sopravvenute nel processo.
In coerenza, Cass., Sez. III, ord. 13 dicembre 2024, n. 32454 (Pres. Frasca, Est. Rossetti) ha esteso il favor procedibilitatis sino al punto di affermare che l’inosservanza del termine di quindici giorni di cui all’art. 5, comma 1, quarto periodo, d.lgs. n. 28/2010 (nel testo ante riforma) – termine ritenuto, dalla Corte, non perentorio – non determina improcedibilità ove la mediazione si sia, in concreto, infruttuosamente conclusa prima dell’udienza di rinvio. La massima opera, mutatis mutandis, anche dopo la novella, valorizzando un canone di sostanza coerente con il diritto di accesso al giudice di cui all’art. 6, § 1, CEDU.
4.4. La conferma “tecnica” di Cass., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608
Da ultimo, sulla modalità dell’esperimento – con riverberi diretti, come si vedrà, sul tema dell’onere – Cass., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608 (Pres. Rubino, Est. Gianniti), enuncia il seguente principio di diritto, destinato – per le sue ricadute sistematiche – a divenire il vademecum del professionista:
«In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata».
Tre sono i corollari che da tale principio si traggono per il rito locatizio: (α) la procedibilità si avvera purché il locatore (parte onerata) si presenti, anche con il difensore munito di procura sostanziale; (β) la mancata partecipazione del conduttore non rileva ai fini dell’improcedibilità (ma può fondare, ex art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010, la condanna alla sanzione pecuniaria e l’argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.); (γ) per converso, la mancata partecipazione del locatore – parte onerata – paralizza la procedibilità, con conseguenze che andremo a esaminare.
5. Le due ipotesi: ordinanza provvisoria di rilascio concessa e non concessa
5.1. Ordinanza concessa ex art. 665 c.p.c.: la “trasmigrazione” dell’onere e la sua confutazione
Quando il giudice della fase sommaria, ravvisando la non fondatezza delle eccezioni del conduttore su prova scritta, abbia concesso ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell’art. 665 c.p.c. – provvedimento immediatamente esecutivo, non impugnabile, eventualmente accompagnato da cauzione – il locatore ha già conseguito quod petitur: il titolo per l’esecuzione forzata di rilascio. Da ciò una parte minoritaria della giurisprudenza di merito ha desunto che, da quel momento in poi, l’interesse alla prosecuzione del giudizio appartenga al conduttore opponente, sul quale dovrebbe conseguentemente gravare l’onere di attivare la mediazione, a somiglianza – si è già detto – di quanto le Sezioni Unite n. 19596/2020 hanno affermato per l’opposizione a decreto ingiuntivo.
La tesi non persuade. In primo luogo, sotto il profilo formale: la domanda introduttiva del giudizio resta quella del locatore (intimazione di sfratto con citazione per la convalida ex art. 657 c.p.c.), e dunque su di lui – secondo la regola generale – incombe la cura della procedibilità. La concessione dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c. non muta la struttura della lite, ma soltanto la fase sommaria nella quale essa è transitata; il giudizio di merito, instaurato all’esito del mutamento del rito, continua a vertere sulla medesima domanda del locatore (e sulle riconvenzionali del conduttore, ove proposte), che dovrà essere riassunta e/o coltivata ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c.
In secondo luogo, sotto il profilo sostanziale: il provvedimento provvisorio di rilascio è esattamente ciò che il suo nome lascia intendere – provvisorio. Esso non costituisce accertamento del diritto del locatore (che attende il placet della sentenza di merito), ma soltanto un’anticipazione di tutela giustificata dalla prima facie di fondatezza della domanda. Pretendere che, da tale anticipazione, derivi un capovolgimento dell’onere conciliativo significa confondere il piano del titolo esecutivo con quello della titolarità sostanziale della domanda.
In terzo luogo – e qui si manifesta il vizio dell’analogia con il decreto ingiuntivo – vi è una differenza non secondaria fra il provvedimento monitorio e l’ordinanza ex art. 665 c.p.c.: il primo è emesso inaudita altera parte e acquisisce stabilità (con efficacia di giudicato) in difetto di opposizione; la seconda è invece pronunciata in contraddittorio, nell’ambito di un procedimento necessariamente destinato a transitare nella fase di cognizione piena (salvo i casi di convalida ex artt. 663 e 664 c.p.c., qui non rilevanti perché coincidenti con la mancata opposizione). La situazione “consolidata” del decreto ingiuntivo non opposto non ha alcun equivalente nell’ordinanza di rilascio.
Si conclude, dunque, che la posizione di Cass., Sez. III, ord. n. 26215/2022 – l’onere è del locatore – vale sia quando l’ordinanza di rilascio è stata concessa, sia quando è stata negata. La fattispecie scrutinata da quella pronuncia, peraltro, era proprio quella della concessione dell’ordinanza (il locatore aveva ottenuto la cessazione della materia del contendere quanto alla convalida per esito favorevole della parallela procedura di licenza per finita locazione), e nondimeno la Corte ha ritenuto che la procedibilità dovesse essere curata dal locatore-attore.
5.2. Ordinanza non concessa: la pacifica imputazione dell’onere al locatore
Quando l’istanza di rilascio sia stata invece denegata – perché il giudice ha ravvisato eccezioni del conduttore fondate su prova scritta o «gravi motivi in contrario» (art. 665 c.p.c.) – non vi è in dottrina e in giurisprudenza alcun dubbio sulla riferibilità dell’onere al locatore. Costui, infatti, non solo è il dominus della domanda introduttiva, ma è anche l’unico ad avere concreto interesse a coltivare il giudizio di merito, atteso che dalla fase sommaria non ha ricavato alcun risultato utile.
Sul piano operativo, l’avvocato del locatore dovrà avere cura di presentare la domanda di mediazione tempestivamente, entro il termine, ora non più “perentorio” (lasciando salva, peraltro, l’incidenza della concreta tempistica di conclusione del procedimento, alla luce di Cass., Sez. III, ord. n. 32454/2024), che il giudice fisserà contestualmente all’ordinanza di mutamento del rito.
5.3. Le conseguenze del quid iuris unitario sull’onere
Adottata la tesi unitaria qui propugnata, le conseguenze operative si fissano nel modo seguente:
(a) il locatore deve, in ogni caso, attivare la mediazione: la sua inerzia determina, all’udienza di rinvio, la dichiarazione di improcedibilità della propria domanda;
(b) il conduttore opponente non è onerato di attivare la mediazione quanto alla domanda principale del locatore; lo è invece – se vorrà coltivarla – quanto alle eventuali domande riconvenzionali, fermo restando che dopo Cass., S.U., n. 3452/2024 la riconvenzionale non è soggetta a mediazione obbligatoria (e dunque, de facto, non sussiste affatto un onere mediatorio in capo al conduttore convenuto-riconveniente);
(c) la partecipazione del conduttore al primo incontro mediativo è atto dovuto sul piano della leale collaborazione, ma la sua eventuale assenza non paralizza la procedibilità del giudizio di merito; essa, però, espone il conduttore alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 (versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato) e – se condotta in mala fede – agli «argomenti di prova» ex art. 116, comma 2, c.p.c., nonché alla condanna ulteriore di cui al comma 3 della medesima norma.
6. Gli effetti del mancato (o irrituale) esperimento
6.1. Improcedibilità della domanda introduttiva del giudizio
Se il locatore – soggetto onerato – non attivi la mediazione (o non vi compaia personalmente o per il tramite di rappresentante munito di procura sostanziale, secondo l’insegnamento di Cass., Sez. III, n. 8473/2019 e di Cass., Sez. III, ord. n. 9608/2026), all’udienza fissata ex art. 5, comma 2, secondo periodo, il giudice dichiarerà l’improcedibilità della domanda. Il quomodo di tale dichiarazione segue le forme ordinarie della sentenza definitiva, anche se – nella prassi – alcuni tribunali tendono ad adottare ordinanze (non condivisibile, atteso il carattere non meramente ordinatorio del provvedimento, che chiude in rito il processo).
L’improcedibilità – secondo il principio costantemente affermato da Cass., S.U., 20 febbraio 2007, n. 3840 e ribadito da Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31024 – spoglia il giudice della potestas iudicandi* sul merito, di talché ogni statuizione ultronea* deve ritenersi tamquam non esset. La Corte di legittimità, da ultimo con Cass., Sez. III, ord. n. 32454/2024, ha avuto cura di ribadire la portata di tale principio anche al fine di evitare, sul piano sistemico, che la condanna improcedibilitaria possa pregiudicare la posizione della parte non onerata mediante statuizioni implicite sul thema decidendum.
6.2. La sorte dell’ordinanza di rilascio già concessa
Particolarmente delicato – e di evidente rilievo pratico per il difensore del conduttore – è il quesito cosa accada dell’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. nell’ipotesi (sub 5.1) in cui essa sia stata già concessa e il locatore, successivamente, sia incorso nella declaratoria di improcedibilità per omessa attivazione della mediazione.
La soluzione corretta – coerente con l’inscindibile legame funzionale fra l’ordinanza di rilascio e la domanda principale – è quella della caducazione automatica dell’ordinanza: venuto meno il presupposto (la procedibilità della domanda), viene meno anche l’anticipazione di tutela in essa contenuta. Si tratta dell’estensione, al rito locatizio, della regola pacifica per cui il giudicato in rito che chiude il processo principale travolge i provvedimenti anticipatori in esso emessi (App. Genova n. 25/2024, richiamando Trib. Milano 18 febbraio 2016). È, del resto, regola analoga a quella che – nell’opposizione a decreto ingiuntivo – l’art. 5-bis d.lgs. n. 28/2010 codifica espressamente: «dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese». Pur in assenza, per la convalida di sfratto, di analoga previsione esplicita, la eadem ratio – il parallelismo strutturale tra titolo monitorio e ordinanza di rilascio quanto agli effetti favor creditoris – induce a estendere la medesima soluzione.
Non sfugge – e qui si pone un tema di tecnica difensiva su cui torneremo – che, per il conduttore vincitore in rito, la mera caducazione dell’ordinanza non assicura tutela contro l’esecuzione medio tempore condotta dal locatore. Sul punto, lo strumento elettivo sarà quello dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (o, se l’esecuzione è già stata definita con il rilascio coattivo, l’azione di risarcimento ex art. 96, comma 2, c.p.c. nei confronti del locatore “che ha agito in giudizio senza la normale prudenza”).
6.3. Il regime delle spese: artt. 13 e 12-bis d.lgs. n. 28/2010 e art. 91 c.p.c.
Il regime delle spese, in materia mediatoria, è scandito da tre disposizioni cardine, che è opportuno raccordare al governo delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. e alla peculiarità del rito di sfratto.
(a) L’art. 13 d.lgs. n. 28/2010 – la cui ratio è “sanzionare” la parte vittoriosa che, ingiustificatamente, abbia rifiutato la proposta del mediatore poi rivelatasi coincidente con la decisione di merito – dispone che, in caso di tale coincidenza, il giudice (i) escluda la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa nel periodo successivo alla proposta, e (ii) la condanni al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente in detto periodo, nonché al versamento di una somma all’erario.
L’applicazione di questa disposizione al contenzioso locatizio richiede particolare attenzione. La giurisprudenza di merito tende a riconoscere al giudice un ampio margine valutativo nella compensazione delle spese di mediazione, ove il rifiuto della proposta conciliativa risulti – alla luce dell’esito della lite – sorretto da motivi non manifestamente irragionevoli; trattasi, peraltro, di apprezzamento tipicamente di merito, scrutinabile in sede di legittimità nei soli limiti della motivazione apparente o intrinsecamente contraddittoria.
(b) L’art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010 – disposizione introdotta dalla riforma Cartabia – sanziona la parte costituita che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato al primo incontro. La sanzione è duplice: (i) versamento all’erario di una somma pari al doppio del contributo unificato (comma 2); (ii) eventuale condanna, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata e non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione (comma 3, applicabile solo alla parte soccombente).
(c) Le spese del procedimento di mediazione in sé (indennità del mediatore, eventuale compenso dell’esperto) seguono – salvo il governo dell’art. 13 – il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Sennonché, occorre tenere a mente l’insegnamento di Cass., Sez. III, ord. 21 settembre 2025, n. 25744, secondo cui le spese sostenute in un procedimento diverso da quello in cui si chiede il rimborso (e segnatamente quelle del procedimento di convalida) costituiscono pretesa creditoria autonoma, che richiede specifica allegazione e dimostrazione dell’attività svolta, non essendo sufficiente la mera produzione della documentazione giustificativa: a parere di chi scrive, la medesima logica argomentativa è destinata a operare, per identità di ratio, anche con riguardo alle spese del procedimento mediatorio propedeutico al merito, ferma restando l’assenza, sul punto, di un dictum espresso della Suprema Corte.
(d) Quando il giudizio sia stato dichiarato improcedibile per omessa attivazione della mediazione, la regola della soccombenza si applica al locatore (parte improcedibilmente attrice); ma le spese del procedimento di mediazione non avviato non sono, evidentemente, sorte. Restano, invece, da governare le spese del procedimento di convalida (compresa la fase sommaria e l’eventuale esecuzione ex art. 665 c.p.c.). Su tali spese, la Cassazione ha avuto cura – ancora con Cass., Sez. III, ord. n. 25744/2025 – di ribadire che esse “non si liquidano d’ufficio”, richiedendo specifica allegazione. Il difensore del conduttore vincitore in rito (per improcedibilità del locatore) dovrà dunque esplicitamente domandare, in conclusioni, la condanna del locatore alle spese, ivi comprese quelle dell’(eventuale) esecuzione per rilascio condotta sulla base dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c. poi caducata.
6.4. Le spese delle due ipotesi a confronto
Si dispiega, in conclusione, il quadro economico delle due ipotesi:
(α) Ordinanza concessa + improcedibilità per omessa mediazione da parte del locatore: caducazione dell’ordinanza; condanna del locatore alle spese di tutte le fasi (intimazione, fase sommaria, eventuale esecuzione), oltre a sanzione ex art. 12-bis se non si è presentato al primo incontro che pure aveva attivato; possibile azione risarcitoria del conduttore ex art. 96 c.p.c.
(β) Ordinanza non concessa + improcedibilità per omessa mediazione da parte del locatore: condanna del locatore alle spese delle fasi del processo, escluse le spese della (mai attivata) mediazione; nessun titolo esecutivo da revocare; le spese del conduttore, dovute alla resistenza alla domanda divenuta improcedibile, sono integralmente ripetibili (salvo profili di soccombenza reciproca da governare ex art. 92 c.p.c.).
(γ) Mediazione regolarmente attivata dal locatore + mancata partecipazione del conduttore al primo incontro: la condizione di procedibilità si avvera (Cass., Sez. III, ord. n. 9608/2026); il conduttore subisce la sanzione di cui all’art. 12-bis, comma 2; il giudice, in sentenza, può trarre argomenti di prova contra il conduttore ex art. 116, comma 2, c.p.c.; se il conduttore risulta poi soccombente, può anche essere applicato l’art. 12-bis, comma 3 (condanna ulteriore).
7. Spunti per la tecnica difensiva: il punto di vista dell’avvocato
All’avvocato non sfugge che, dietro la pulizia dogmatica appena tratteggiata, si annidano insidie processuali che richiedono acribia difensiva. Mi limito a due, fra le più ricorrenti.
Prima: il contenuto sostanziale del primo incontro. Anche dopo la riforma Cartabia, e malgrado l’inequivoca formulazione del comma 4 dell’art. 5 («la condizione si considera avverata se il primo incontro […] si conclude senza l’accordo di conciliazione»), la giurisprudenza di merito mostra qualche oscillazione: si veda, in senso restrittivo, l’orientamento richiamato da Cass., Sez. III, ord. 8 luglio 2024, n. 18485, che pretendeva la concreta discussione del merito. La Suprema Corte, in quella pronuncia, ha però fatto chiarezza nel senso che la procedibilità è soddisfatta dal mero esperimento – anche minimo – del confronto fra le parti dinanzi al mediatore, sufficienti la comparizione e la manifestazione di indisponibilità.
Seconda: la coordinazione con le esigenze esecutive. Per il locatore che abbia conseguito l’ordinanza ex art. 665 c.p.c. e intenda procedere all’esecuzione di rilascio medio tempore, è imprescindibile non lasciare scadere il termine assegnato per l’attivazione della mediazione: la perdita della procedibilità ne caducherebbe il titolo, esponendolo al rischio di responsabilità ex art. 96 c.p.c. e al ribaltamento, ex tunc, delle attività esecutive compiute. Per il conduttore, all’opposto, l’inerzia del locatore costituisce grimaldello difensivo: l’eccezione di improcedibilità ben formulata – anche d’ufficio rilevabile non oltre la prima udienza, ai sensi del nuovo art. 5, comma 2 – può consentire di riconquistare in rito ciò che si era perduto in cognizione sommaria.
8. Conclusioni
L’analisi condotta consente di enunciare, in punto di stretto rigore esegetico, i seguenti principi conclusivi:
1. La condizione di procedibilità della mediazione, nei procedimenti di convalida di sfratto, opera unicamente dopo il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. L’art. 5, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 28/2010 è disposizione di stretta interpretazione, che esclude qualsiasi rilevanza della mediazione nella fase a cognizione sommaria.
2. L’onere di attivazione della mediazione grava in ogni caso sul locatore intimante, in quanto attore dominus della domanda introduttiva, sia quando l’ordinanza di rilascio sia stata concessa, sia quando sia stata denegata. La regola – già fissata da Cass., Sez. III, ord. n. 26215/2022 e rafforzata da Cass., S.U., n. 3452/2024 – non patisce eccezioni per il rito locatizio, in difetto di una norma analoga all’art. 5-bis d.lgs. n. 28/2010 dettato per l’opposizione a decreto ingiuntivo.
3. L’omessa attivazione determina improcedibilità della domanda principale; l’eventuale ordinanza di rilascio già concessa è caducata per effetto della pronuncia in rito che spoglia il giudice della potestas iudicandi sul merito (Cass., S.U., n. 3840/2007; Cass., S.U., n. 31024/2019; Cass., Sez. III, ord. n. 32454/2024).
4. L’esperimento della mediazione si perfeziona con la comparizione qualificata della sola parte onerata (Cass., Sez. III, n. 8473/2019; Cass., Sez. III, ord. n. 9608/2026); la mancata partecipazione del conduttore non paralizza la procedibilità, ma lo espone alle sanzioni pecuniarie e probatorie di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010.
5. Il regime delle spese si articola su tre piani: (i) quelle del giudizio, secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., temperato dall’art. 13 d.lgs. n. 28/2010 quando la proposta del mediatore coincida con la decisione di merito; (ii) quelle del procedimento di mediazione in sé, oggetto della medesima disciplina; (iii) le spese del procedimento di convalida e dell’eventuale esecuzione, che – secondo Cass., Sez. III, ord. n. 25744/2025 – richiedono specifica allegazione e dimostrazione, non liquidandosi d’ufficio.
In definitiva, l’apparente semplicità della disciplina dell’art. 5, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 28/2010 cela una stratificazione di profili che impone al pratico – e in particolare al cassazionista, chiamato a sorvegliare la coerenza del sistema in sede di legittimità – un’attenta opera di cesello esegetico. La giurisprudenza di legittimità, con la triade Cass., Sez. III, n. 26215/2022 – Cass., S.U., n. 3452/2024 – Cass., Sez. III, n. 9608/2026, sembra avere consolidato un assetto coerente, capace di offrire alle parti – e ai loro difensori – la certezza operativa che il complesso intreccio fra fase sommaria, mutamento del rito e tentativo conciliativo merita.
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Citazioni giurisprudenziali essenziali
• Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01.
• Cass., Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629, Rv. 638006-01.
• Cass., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473, Rv. 653270-01.
• Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31024, Rv. 656074-01.
• Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596, Rv. 658634-01.
• Cass., Sez. III, ord. 6 settembre 2022, n. 26215.
• Cass., Sez. III, sent. 16 gennaio 2023, n. 1006.
• Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2024, n. 3452, Rv. 670006-01 (resa ex art. 363-bis c.p.c.).
• Cass., Sez. III, ord. interlocutoria 31 maggio 2024, n. 15361.
• Cass., Sez. III, ord. 8 luglio 2024, n. 18485, Rv. 671795-01.
• Cass., Sez. III, ord. 13 dicembre 2024, n. 32454.
• Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2025, n. 4892, Rv. 673813-01.
• Cass., Sez. III, ord. 21 settembre 2025, n. 25744.
• Cass., Sez. III, ord. 27 aprile 2026, n. 11406.
• Cass., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608.
Riferimenti normativi
• D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5, 5-bis, 8, 12-bis, 13.
• D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia).
• Codice di procedura civile, artt. 91, 92, 96, 116, 363-bis, 426, 447-bis, 657, 658, 663, 664, 665, 666, 667.
• Art. 6, § 1, CEDU.

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