Primo commento al decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689
di Roberto Arcella
Abstract
Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, costituisce il primo intervento organico di adeguamento dell’ordinamento italiano al regolamento (UE) 2024/1689 (l’Artificial Intelligence Act) nei settori dell’attività di polizia e della responsabilità civile e penale da intelligenza artificiale. Adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, il decreto si articola in quattro titoli, che disciplinano, rispettivamente, l’impiego dei sistemi di IA da parte delle Forze di polizia (con al centro l’identificazione biometrica remota), le innovazioni penali e processuali penali, la responsabilità civile per il danno cagionato nell’uso di sistemi di IA e le disposizioni transitorie. Il presente scritto ne offre una lettura sistematica, evidenziando le linee di continuità e di rottura con la disciplina previgente – dalla moratoria sul riconoscimento facciale del 2021 alla prassi del Garante sui sistemi SARI e Clearview – e collocando le nuove regole nel quadro della giurisprudenza sovranazionale in materia di sorveglianza biometrica e di trattamenti automatizzati.
Abstract (EN)
Legislative Decree No. 160 of 9 September 2026 is the first organic measure adapting the Italian legal order to Regulation (EU) 2024/1689 (the Artificial Intelligence Act) in the fields of law-enforcement uses of AI and of civil and criminal liability. Enacted under the delegation set out in Article 24 of Law No. 132 of 23 September 2025, the decree is divided into four titles governing, respectively, the use of AI systems by police forces (centred on remote biometric identification), criminal and procedural innovations, civil liability for damage caused through the use of AI systems, and transitional provisions. This paper offers a systematic reading of the decree, highlighting continuities and discontinuities with the previous framework and situating the new rules within the supranational case law on biometric surveillance and automated processing.
Parole chiave: intelligenza artificiale; AI Act; identificazione biometrica remota; riconoscimento facciale; attività di polizia; responsabilità civile da IA; d.lgs. 51/2018.
Sommario: 1. Premessa: l’adeguamento nazionale all’AI Act tra legge quadro e delega. – 2. L’architettura del decreto e la clausola di non aggravamento. – 3. I principi dell’impiego dell’IA nell’attività di polizia (art. 3) e il raccordo con il d.lgs. 51/2018. – 4. Ricerca, collaborazioni e spazi di sperimentazione normativa (artt. 4-5). – 5. Formazione e alfabetizzazione (art. 6). – 6. Il cuore del Titolo I: la biometria. – 6.1. La categorizzazione dei dati biometrici (art. 7). – 6.2. L’identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di prevenzione (art. 8). – 6.3. Le garanzie: valutazione d’impatto, log e notifica al Garante (art. 9). – 6.4. Videosorveglianza integrata e riconoscimento facciale a posteriori (art. 10). – 6.5. Dalla moratoria del 2021 alla disciplina abilitante: la discontinuità con il diritto previgente. – 7. Il Titolo II: le nuove disposizioni penali e processuali. – 7.1. L’art. 359-ter c.p.p. e il doppio binario prevenzione/indagine. – 7.2. Il nuovo art. 437-bis c.p. – 7.3. La responsabilità degli enti (art. 25-vicies d.lgs. 231/2001). – 8. Il Titolo III: la responsabilità civile da IA. – 8.1. Ambito e concorso di discipline. – 8.2. L’ordine di esibizione (art. 17). – 8.3. La presunzione del nesso causale e l’irrilevanza della conformità (artt. 18-19). – 8.4. L’azione diretta contro l’assicuratore (art. 20). – 8.5. Il confronto con gli artt. 2050 e 2051 c.c. – 9. Disposizioni transitorie e clausola di invarianza (artt. 21-22). – 10. Considerazioni conclusive.
1. Premessa: l’adeguamento nazionale all’AI Act tra legge quadro e delega
Con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 1601, il legislatore delegato ha dato attuazione a uno dei nuclei più delicati del programma di adeguamento dell’ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1689, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (di seguito, regolamento IA o AI Act)2. Il decreto si colloca a valle della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, che costituisce la prima legge nazionale organica in materia (di seguito, legge IA)3, legge della quale il decreto in parola costituisce strumento attuativo.
La cornice della delega merita di essere richiamata perché spiega la peculiare struttura bicefala del decreto. L’articolo 24 della legge IA reca, in realtà, due distinte deleghe. La prima (comma 1) abilita il Governo all’adeguamento generale della normativa nazionale al regolamento, secondo principi e criteri direttivi, tra i quali spicca, per quanto qui rileva, la previsione di un’apposita disciplina per l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia (comma 2, lettera h)4. La seconda (comma 3) delega il Governo ad adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale, con criteri direttivi che vanno dall’introduzione di autonome fattispecie di reato incentrate sull’omessa adozione di misure di sicurezza (comma 5, lettera b), alla precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti (lettera c), alla tutela del danneggiato sul piano della ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità civile (lettera d), fino alla regolazione dell’uso dell’IA nelle indagini preliminari (lettera e)5. Il decreto n. 160/2026 esercita simultaneamente entrambe le deleghe, saldando in un unico testo la materia amministrativa e di polizia (Titolo I) e quella penale, processuale e civile (Titoli II e III).
2. L’architettura del decreto e la clausola di non aggravamento
Il provvedimento normativo si compone di ventidue articoli distribuiti in quattro titoli. Il Titolo I (artt. 1-10) disciplina l’utilizzo dei sistemi di IA da parte delle Forze di polizia, articolandosi in un capo di disposizioni generali e di principi, in un capo dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla formazione, e in un capo – il più innovativo – dedicato ai trattamenti biometrici. Il Titolo II (artt. 11-15) contiene le disposizioni penali e processuali penali: il nuovo art. 437-bis c.p., il nuovo art. 359-ter c.p.p., una modifica alle norme di attuazione del codice di rito e l’estensione del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti. Il Titolo III (artt. 16-20) reca la disciplina della responsabilità civile per il danno cagionato nell’uso di sistemi di IA. Il Titolo IV (artt. 21-22) chiude con le disposizioni transitorie e con la clausola di invarianza finanziaria.
Una cifra ricorrente attraversa l’intero Titolo I: la clausola di non aggravamento. Già l’art. 1, comma 3, avverte che il titolo «non comporta nuovi obblighi» rispetto a quelli previsti dal regolamento IA per i sistemi e i modelli utilizzati per finalità di polizia; e l’art. 3, comma 7, ribadisce che le attività ivi disciplinate sono svolte senza l’introduzione di obblighi ulteriori. La scelta appare coerente con la natura del regolamento europeo, direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali e, come tale, non bisognoso di trasposizione: il legislatore interno è chiamato a disciplinarne gli aspetti attuativi nei limiti consentiti dall’atto dell’Unione, evitando forme di gold-plating, ossia l’introduzione di requisiti, adempimenti o oneri ulteriori rispetto a quelli imposti dalla disciplina europea. È, del resto, un criterio già affermato in via generale dall’art. 3, comma 5, della Legge IA6. La funzione di tale clausola vale a orientare l’interprete verso una lettura del decreto secundum il regolamento, evitando che le pur numerose garanzie procedimentali introdotte a livello interno possano essere intese come oneri ulteriori a carico dei fornitori, e circoscrivendone la portata al versante dell’utilizzatore pubblico (il deployer, nel lessico dell’AI Act).
3. I principi dell’impiego dell’IA nell’attività di polizia (art. 3) e il raccordo con il d.lgs. 51/2018
L’art. 3 enuncia i principi che governano l’intero ciclo di vita dei sistemi di IA impiegati dalle Forze di polizia – ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, adozione, convalida e utilizzo – ancorandoli a un approccio antropocentrico, proporzionato e fondato sul rischio. La disposizione riecheggia i principi generali dell’art. 3 della legge IA (trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati, non discriminazione, sorveglianza umana), ma li declina nel contesto peculiare dell’attività di contrasto, dove il conflitto tra efficacia dell’azione preventiva e repressiva e tutela dei diritti fondamentali raggiunge la sua massima tensione.
Due sono i cardini garantistici. Il primo è la sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio, che l’art. 3, comma 5, impone effettiva e conforme all’art. 14 del regolamento IA, con personale dotato di competenza e formazione adeguate7. Il secondo, di portata più ampia, è la revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche, che il comma 4 esige prima del loro impiego in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, con obbligo di documentazione idonea ad assicurarne la tracciabilità. La norma traduce sul piano operativo un principio che la giurisprudenza europea ha eretto a limite invalicabile dei trattamenti automatizzati di polizia: nessuna misura sfavorevole può fondarsi sul solo esito di un’elaborazione automatica, dovendo ogni riscontro positivo essere sottoposto a un riesame individuale con mezzi non automatizzati8.
Il raccordo con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 – di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 sui trattamenti di dati personali a fini di prevenzione e repressione dei reati (la cd. direttiva polizia) – è esplicito e ripetuto (artt. 3, comma 6; 5, comma 1; 7, comma 2; 8, comma 8; 10, comma 10). La scelta è significativa: il decreto n. 160/2026 non costruisce un regime autonomo di protezione dei dati: innesta le nuove regole sull’IA sul tronco della disciplina di settore già vigente, di cui conferma la centralità quanto a base giuridica del trattamento, valutazione d’impatto e limiti al trattamento automatizzato. Ne discende un sistema a doppia chiave, in cui gli obblighi dell’AI Act sui sistemi ad alto rischio si aggiungono a quelli della disciplina di protezione dei dati, senza sostituirli.
4. Ricerca, collaborazioni e spazi di sperimentazione normativa (artt. 4-5)
Gli artt. 4 e 5 costruiscono l’infrastruttura per lo sviluppo di sistemi di IA destinati alle Forze di polizia. L’art. 4 abilita collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati, anche tramite società in house, nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Il legislatore mostra qui una spiccata attenzione al rischio di dispersione del patrimonio informativo di polizia: il comma 2 impone clausole che escludano la condivisione dei dati operativi sensibili e l’acquisizione, anche indiretta, da parte dei partner, di sistemi di IA addestrati per l’attività di polizia, ammettendo il ricorso a dati sintetici ovvero a dati reali mascherati o pseudonimizzati; il comma 3 riserva in ogni caso alle Forze di polizia la titolarità dei modelli addestrati su dati operativi sensibili. È una disciplina che coniuga apertura all’innovazione e presidio della sovranità informativa dello Stato.
L’art. 5 costituisce la base giuridica per il trattamento di dati personali – comprese le categorie particolari e i dati relativi a reati – nell’ambito degli spazi di sperimentazione normativa (le regulatory sandboxes dell’art. 57 del regolamento IA), quando il trattamento sia necessario per finalità di polizia. La disposizione attua l’art. 59 dell’AI Act, che consente, a condizioni tassative, l’ulteriore trattamento nella sandbox di dati raccolti per altre finalità allo scopo di sviluppare sistemi di IA di interesse pubblico9. La sperimentazione controllata assolve, nel disegno del regolamento, a una funzione di compliance by design: consente di collaudare i sistemi – e in particolare quelli ad alto rischio – in un ambiente vigilato, prima dell’immissione in uso, coinvolgendo tanto il Garante quanto le autorità nazionali per l’IA.
5. Formazione e alfabetizzazione (art. 6)
L’art. 6 impone alle Forze di polizia di attivare, presso i propri istituti, corsi in materia di IA applicata all’attività di contrasto, in attuazione dell’obbligo di alfabetizzazione (AI literacy) di cui all’art. 4 del regolamento IA. Il catalogo dei risultati formativi minimi (comma 2) è rivelatore delle preoccupazioni del legislatore: dalla conoscenza dei limiti, dei bias e degli errori dei sistemi – con specifica attenzione al riconoscimento biometrico e all’analisi predittiva – alla capacità di interpretazione critica degli output e alla consapevolezza del ruolo della sorveglianza umana qualificata. La formazione è la precondizione perché la revisione umana imposta dall’art. 3 non si riduca a una ratifica dell’output algoritmico: soltanto un operatore consapevole dei limiti tecnologici può esercitare quel controllo effettivo che la giurisprudenza convenzionale ed eurounitaria pretende.
6. Il cuore del Titolo I: la biometria
Con gli artt. 7-10 il decreto affronta il tema più controverso: l’impiego dei dati biometrici e, in particolare, del riconoscimento facciale a fini di sicurezza. Il legislatore opera una scomposizione analitica che segue la tassonomia dell’AI Act, distinguendo la mera categorizzazione di dati biometrici (art. 7), l’identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di prevenzione (art. 8, con le garanzie dell’art. 9) e l’identificazione a posteriori mediante videosorveglianza integrata (art. 10). È una geometria variabile di presupposti e garanzie, calibrata sulla diversa intensità dell’ingerenza.
6.1. La categorizzazione dei dati biometrici (art. 7)
L’art. 7 disciplina l’etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione di set di dati biometrici legittimamente acquisiti, muovendo dal divieto di categorizzazione biometrica di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento IA – che vieta i sistemi volti a dedurre da dati biometrici la razza, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, le convinzioni religiose o filosofiche, la vita o l’orientamento sessuale10. Il decreto consente tali operazioni a quattro condizioni cumulative: che non siano dirette a inferire le caratteristiche protette; che siano funzionali ad attività di comparazione o ricerca per finalità di polizia; che non costituiscano l’unico fondamento di decisioni produttive di effetti giuridici; e che il titolare adotti misure contro il reimpiego per finalità incompatibili. Il richiamo, ancora una volta, al divieto di decisione fondata unicamente sull’output automatico salda la disposizione al principio generale dell’art. 3 e all’art. 8 del d.lgs. 51/2018.
6.2. L’identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di prevenzione (art. 8)
L’art. 8 è la disposizione di maggior rilievo del decreto. Esso disciplina l’uso di sistemi di IA per l’identificazione biometrica remota in tempo reale (real-time remote biometric identification) in spazi pubblici o accessibili al pubblico, nell’ambito delle eccezioni al divieto sancito dall’art. 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento IA11. Il decreto riserva all’art. 8 le finalità di prevenzione (punto ii della lettera h) e di ricerca di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale (punto i), rinviando all’art. 359-ter c.p.p. le finalità di identificazione dei sospettati nel procedimento penale.
Il procedimento autorizzatorio è scandito con precisione. L’uso è subordinato a una richiesta del questore o del comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza – ovvero dei responsabili dei Servizi centrali – rivolta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, con indicazione della finalità, della durata, dell’area, delle persone interessate e delle banche dati impiegate (comma 4). L’autorizzazione è rilasciata per uno specifico evento o per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a quindici giorni, prorogabili con decreto motivato, in un’area territoriale delimitata e con indicazione delle persone ricercate (comma 5); è fatta salva la procedura d’urgenza, con avvio su iniziativa dell’organo di polizia e successiva convalida entro termini stringenti (commi 6-7). La scelta di affidare l’autorizzazione al pubblico ministero – e non a un giudice – merita attenzione: l’art. 5, paragrafo 2, del regolamento esige un’autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa indipendente; nell’ordinamento italiano il procuratore della Repubblica è organo dell’autorità giudiziaria, sicché la soluzione appare compatibile con la lettera del regolamento, pur segnando una differenza sistematica rispetto al più garantito modello dell’art. 359-ter c.p.p., che riserva l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari.
Di particolare interesse è la disciplina della banca dati di riferimento (comma 3), costruita in funzione anti-sorveglianza di massa. Il confronto biometrico deve avvenire con una banca dati adeguata a ciascuna finalità, formata appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati pertinenti, cancellati al termine dell’autorizzazione e non suscettibili di alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. Soprattutto, è in ogni caso vietato l’uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di scraping non mirato – ossia l’estrazione automatizzata e indiscriminata di immagini facciali dalla rete o da filmati di videosorveglianza per creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale (art. 2, comma 1, lettera l)12. Il divieto conferisce dignità normativa a un limite che, prima dell’AI Act, era stato affermato in via applicativa dalle autorità di protezione dei dati.
6.3. Le garanzie: valutazione d’impatto, log e notifica al Garante (art. 9)
L’art. 9 costruisce l’apparato di garanzie che accompagna l’uso in tempo reale, tanto per le finalità preventive dell’art. 8 quanto per quelle processuali dell’art. 359-ter c.p.p. Il titolare deve completare, in via preventiva, una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (fundamental rights impact assessment) ai sensi dell’art. 27 del regolamento IA ed effettuare la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui agli artt. 23-24 del d.lgs. 51/2018 (comma 1). Ogni utilizzo è registrato automaticamente in file di log non modificabili, conservati per cinque anni e accessibili alle sole autorità competenti per la verifica di liceità, il controllo interno e il procedimento penale (comma 2). È prevista, infine, una notifica al Garante successiva all’uso (comma 4), che attua l’art. 5, paragrafo 4, dell’AI Act, con la peculiarità del previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, differibile per esigenze di segretezza13. Il rinvio ad un successivo decreto ministeriale (comma 5) per i requisiti tecnici minimi di affidabilità e accuratezza, per il monitoraggio dei bias e per le misure di sicurezza segnala che l’effettività delle garanzie dipenderà, in misura non trascurabile, dalla normazione secondaria.
6.4. Videosorveglianza integrata e riconoscimento facciale a posteriori (art. 10)
L’art. 10 disciplina l’ipotesi tecnologicamente e giuridicamente distinta dell’identificazione biometrica a posteriori: l’integrazione di sistemi di videosorveglianza già consentiti con componenti di IA destinate al riconoscimento facciale, attivabili non in tempo reale ma dopo l’acquisizione delle immagini, con un intervallo tale da non configurare un’identificazione in tempo reale ai sensi del regolamento (comma 1). Il modello procedimentale ricalca quello dell’art. 8, ma trasla l’asse sull’autorità giudiziaria in senso stretto: per il riconoscimento a posteriori di persona indiziata di reato occorre l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, entro termini serrati (comma 2); autorizzazione non richiesta, in conformità all’art. 26, paragrafo 10, del regolamento IA, quando le tecnologie siano usate esclusivamente dopo la commissione di un reato per l’identificazione iniziale di una persona sospettata, sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto (comma 3)14.
La disposizione introduce un modello inedito – che potremmo definire a doppio stadio – per la sicurezza dei grandi eventi (commi 4 e 12). In una prima fase, all’accesso a luoghi o eventi con particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è effettuato un trattamento automatizzato delle sole immagini del volto, senza elaborazione dei dati biometrici, con memorizzazione locale associata ai dati anagrafici acquisiti dai titoli d’accesso; soltanto in una seconda fase, e dopo la commissione di un reato, l’attivazione del riconoscimento facciale comporta l’elaborazione dei dati biometrici per il confronto a posteriori con l’immagine dell’indiziato. La conservazione è contenuta in sette giorni (comma 7); resta fermo il divieto di decisioni fondate unicamente sull’output (comma 10) e il divieto assoluto di impiego non mirato o a fini di controllo generalizzato o indiscriminato (comma 11). Il legislatore mostra qui di aver interiorizzato la lezione della giurisprudenza sovranazionale: la distinzione tra sorveglianza mirata e sorveglianza indiscriminata, e la scelta di posticipare l’elaborazione biometrica al momento in cui emerge un concreto nesso con un reato, rispondono all’esigenza di proporzionalità che permea l’intera materia.
6.5. Dalla moratoria del 2021 alla disciplina abilitante: la discontinuità con il diritto previgente
Per apprezzare la portata degli artt. 8-10 occorre collocarli nella parabola della disciplina previgente. Fino a ieri, l’installazione e l’uso di impianti di videosorveglianza con riconoscimento facciale operanti mediante dati biometrici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte di autorità pubbliche o privati, erano sospesi dall’art. 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205: la nota moratoria sul riconoscimento facciale, destinata a durare fino all’entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre un termine finale più volte prorogato (dall’originario 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e, da ultimo, al 31 dicembre 2027)15. Il decreto n. 160/2026 costituisce, per l’appunto, quella disciplina legislativa della materia la cui mancanza fondava la sospensione: esso non abroga formalmente la moratoria, ma ne rimuove la ragion d’essere, sostituendo alla sospensione un articolato regime abilitante, presidiato da riserva di autorizzazione giudiziaria, limiti temporali e spaziali, valutazioni d’impatto e divieti assoluti.
La discontinuità è netta anche rispetto alla prassi delle autorità di garanzia. Il sistema SARI (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini) della Polizia di Stato aveva conosciuto una sorte differenziata: nella versione Enterprise, a funzionamento differito – confronto di una singola immagine con una galleria di volti già schedati, come mero ausilio all’identificazione manuale – il sistema era stato ritenuto legittimo; nella versione Real-Time, invece, il Garante per la protezione dei dati personali, con parere del 25 marzo 2021, ne aveva rilevato l’illegittimità per difetto di base giuridica, osservando che il sistema avrebbe realizzato una forma di sorveglianza di massa, mutando la natura stessa dell’attività di sorveglianza da mirata a indiscriminata16. Il decreto colma esattamente quella lacuna: fornisce la base giuridica di rango primario che il Garante reclamava, tipizzando finalità, presupposti, autorità competenti e garanzie.
Sul versante del private policing tecnologico, il richiamo è alla vicenda Clearview AI: con provvedimento del 10 febbraio 2022, il Garante aveva inflitto alla società statunitense una sanzione di venti milioni di euro per aver trattato illecitamente dati biometrici di un numero indeterminato di persone presenti in Italia, alimentando una banca dati di riconoscimento facciale mediante scraping indiscriminato di immagini reperibili sul web17. Coerentemente, il decreto eleva il divieto di scraping non mirato a limite assoluto e ricorrente (artt. 2, 8 e 13): il legislatore delegato ha inteso sbarrare normativamente la strada a quella costituzione occulta e massiva di banche dati biometriche che la prassi applicativa aveva già stigmatizzato.
Il quadro si completa con la giurisprudenza sovranazionale, che offre la chiave di lettura assiologica dell’intero Titolo I. La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel leading case in materia di riconoscimento facciale, ha ritenuto contraria agli artt. 8 e 10 della Convenzione l’identificazione, mediante tale tecnologia, di un manifestante pacifico, sottolineando come l’impiego di uno strumento tanto intrusivo per reprimere un illecito minore non rispondesse ad alcun pressing social need e non fosse necessario in una società democratica18. Sul piano della conservazione dei dati biometrici, la stessa Corte aveva già censurato la natura generalizzata e indiscriminata della conservazione di campioni cellulari, profili genetici e impronte di persone sospettate ma non condannate19. Nell’esperienza comparata, la Court of Appeal inglese, nel celebre caso Bridges, aveva dichiarato illegittimo l’uso della live facial recognition da parte della polizia gallese per l’eccessiva discrezionalità lasciata agli operatori quanto a persone inserite nelle watchlist e luoghi di impiego, e per la mancata verifica di eventuali bias discriminatori20. Le tre coordinate – base legale determinata, proporzionalità e non discriminazione – trovano nel decreto n. 160/2026 una risposta puntuale: riserva di legge e di autorizzazione, delimitazione temporale, spaziale e soggettiva, obbligo di monitoraggio dei bias affidato al decreto attuativo dell’art. 9.
7. Il Titolo II: le nuove disposizioni penali e processuali
Il Titolo II esercita la delega penale dell’art. 24, commi 3-5, della legge IA, muovendosi su tre direttrici: la disciplina processuale dell’IA nelle indagini (art. 359-ter c.p.p.), l’introduzione di una fattispecie di reato di pericolo (art. 437-bis c.p.) e l’estensione della responsabilità degli enti (art. 25-vicies d.lgs. 231/2001).
7.1. L’art. 359-ter c.p.p. e il doppio binario prevenzione/indagine
L’art. 13 inserisce nel codice di rito l’art. 359-ter c.p.p., rubricato Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale. La disposizione attua la terza eccezione dell’art. 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento IA – quella relativa ai sospettati di reati dell’allegato II – e completa così il doppio binario che innerva il decreto: l’art. 8 governa l’uso preventivo, di polizia amministrativa, con autorizzazione del procuratore della Repubblica; l’art. 359-ter governa l’uso processuale, nel procedimento penale, con autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.
I presupposti sono definiti con tecnica tipizzante mutuata dalla disciplina delle intercettazioni. L’impiego è consentito quando occorra confermare l’identificazione o procedere alla ricerca mirata, anche mediante localizzazione, di persona indiziata di delitti dell’allegato II al regolamento puniti con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (comma 1), ovvero per la ricerca del latitante da sottoporre a misura cautelare coercitiva o all’esecuzione della pena per i medesimi delitti (comma 2), ovvero ancora per la ricerca di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale (comma 4). L’autorizzazione è data dal giudice con decreto motivato che delimita area geografica, persone ricercate e tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quindici giorni prorogabili (comma 6); è disciplinata la procedura d’urgenza, con provvedimento del pubblico ministero – o, nei casi più pressanti, degli ufficiali di polizia giudiziaria – e successiva convalida del giudice (comma 7). La sanzione processuale dell’inutilizzabilità colpisce i risultati ottenuti fuori dei casi consentiti o in violazione delle regole autorizzatorie, con cancellazione dei dati salvo che costituiscano corpo del reato (comma 8)21. L’art. 14 completa il quadro adeguando l’art. 104 delle norme di attuazione del codice di rito, in tema di documentazione dei risultati generati anche con sistemi di IA.
La costruzione a doppio binario è apprezzabile sul piano sistematico, ma pone un delicato problema di coordinamento tra funzione preventiva e funzione repressiva, tipico delle materie a cavallo tra polizia di sicurezza e polizia giudiziaria. La scelta di graduare l’autorità garante – pubblico ministero per la prevenzione, giudice per l’indagine – riflette la diversa intensità della compressione dei diritti e la diversa collocazione funzionale delle due attività, ma imporrà all’interprete uno scrutinio rigoroso sulla reale finalità perseguita, per evitare che la più agile procedura preventiva dell’art. 8 sia impiegata per aggirare le maggiori garanzie del modello processuale.
7.2. Il nuovo art. 437-bis c.p.
L’art. 12 introduce nel codice penale l’art. 437-bis, rubricato Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi. La collocazione – subito dopo l’art. 437 c.p., che punisce la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – non è casuale: il legislatore delegato ha modellato la nuova incriminazione sul paradigma del reato di pericolo in materia di sicurezza, trasponendolo dall’ambiente di lavoro all’ecosistema tecnologico22. La norma punisce, con reclusione da uno a cinque anni, chi omette di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione e l’immissione sul mercato di sistemi ad alto rischio, ovvero omette le misure di sorveglianza umana, quando ne derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale; con pena aggravata se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato. Una seconda fattispecie punisce l’alterazione dei sistemi ad alto rischio; una clausola dedicata sanziona l’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente la sorveglianza umana; è prevista la punibilità a titolo di colpa grave, con pena ridotta.
La disposizione presenta profili di indubbio interesse dogmatico. Anzitutto, essa costruisce un reato proprio – riferito ai soggetti della filiera dei sistemi ad alto rischio, secondo la nozione tecnica dell’AI Act – e un reato di pericolo concreto, in cui l’evento tipico non è il danno ma la sua possibilità. In secondo luogo, la clausola sull’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente la sorveglianza umana salda il diritto penale al cuore del sistema di garanzie amministrative: l’obbligo di human oversight dell’art. 14 del regolamento diviene oggetto di tutela penale. Non mancano, peraltro, le criticità: la tecnica del rinvio alle misure tecniche di sicurezza previste affida la determinazione del precetto a fonti tecniche e sovranazionali in continua evoluzione, con evidenti tensioni rispetto al principio di determinatezza; e la previsione della colpa grave, in un contesto di elevata opacità algoritmica, imporrà uno sforzo ermeneutico non lieve per delimitare il perimetro dell’imputazione soggettiva.
7.3. La responsabilità degli enti (art. 25-vicies d.lgs. 231/2001)
L’art. 15 inserisce nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l’art. 25-vicies, che estende la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai delitti commessi con l’uso di sistemi di IA. In relazione al nuovo art. 437-bis c.p. è prevista la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote; in relazione all’art. 612-quater c.p. – la fattispecie di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale introdotta dalla legge IA23 – la sanzione da duecento a settecento quote, oltre alle sanzioni interdittive. La disposizione attua il criterio dell’art. 24, comma 5, lettera c), della legge IA, che imponeva di precisare i criteri di imputazione della responsabilità degli enti tenendo conto del livello effettivo di controllo dei sistemi da parte dell’agente, e raccorda la responsabilità della persona fisica a quella dell’ente.
8. Il Titolo III: la responsabilità civile da IA
8.1. Ambito e concorso di discipline
Il Titolo III (artt. 16-20) reca la disciplina della responsabilità civile per il danno cagionato nell’uso di sistemi di IA, attuando il criterio dell’art. 24, comma 5, lettera d), della legge IA, che imponeva una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova. L’art. 16 delimita l’ambito applicativo: le regole sull’esibizione (art. 17) valgono per ogni azione risarcitoria, contrattuale o extracontrattuale, cagionata nell’uso di un sistema di IA; le regole sulla presunzione del nesso e sull’irrilevanza della conformità (artt. 18-19) operano solo quando il danno derivi dalla violazione di obblighi del regolamento IA. Restano ferme le discipline concorrenti: l’art. 82 del regolamento (UE) 2016/679, per il danno da trattamento illecito di dati, e la normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/285324. Ne risulta un mosaico di tutele – GDPR, responsabilità da prodotto, responsabilità civile generale rafforzata dal decreto – che l’interprete dovrà comporre secondo le regole del concorso, con evidenti margini di sovrapposizione.
Va segnalata una scelta di politica del diritto di notevole rilievo. Le regole del Titolo III – ordine di esibizione e presunzione del nesso causale – ricalcano da vicino i meccanismi della proposta di direttiva sulla responsabilità civile da IA (la AI Liability Directive), che però la Commissione europea ha ritirato nel 202525. Il legislatore delegato ha dunque scelto di introdurre in via autonoma, nell’ordinamento interno, i congegni probatori che l’Unione ha rinunciato ad armonizzare: una decisione che, se da un lato colma un vuoto di tutela, dall’altro espone il sistema al rischio di future asimmetrie con eventuali sviluppi eurounitari.
8.2. L’ordine di esibizione (art. 17)
L’art. 17 introduce un meccanismo di disclosure probatoria calibrato sull’opacità dei sistemi di IA. Su istanza del danneggiato che alleghi fatti idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, il giudice ordina alla controparte o al terzo l’esibizione degli elementi di prova pertinenti relativi al funzionamento del sistema, tra i quali i registri (art. 12 reg. IA), la documentazione sul sistema di gestione dei rischi (art. 9), la documentazione tecnica (art. 11) e le informazioni sulla supervisione umana (art. 14). L’ordine è limitato a quanto necessario e proporzionato, con tutela dei segreti commerciali (commi 3-4, con richiamo all’art. 121-ter del codice della proprietà industriale). L’inottemperanza ingiustificata produce conseguenze graduate: il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e, quando l’inadempimento riguardi la documentazione tipizzata, ritiene ammessi i fatti allegati dall’istante; il terzo inadempiente è condannato a una pena pecuniaria (commi 5-6)26. La disposizione affronta il problema che rende quasi impraticabile la tutela risarcitoria a fronte di sistemi algoritmici: l’asimmetria informativa tra il danneggiato, esterno alla black box, e il gestore del sistema, unico detentore delle informazioni necessarie a provare il difetto e il nesso.
8.3. La presunzione del nesso causale e l’irrilevanza della conformità (artt. 18-19)
L’art. 18 introduce una presunzione relativa del nesso di causalità: quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi del regolamento IA, il nesso tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria. È l’innovazione di maggior peso del Titolo III. Essa non capovolge integralmente l’onere della prova – restano a carico del danneggiato l’allegazione e la prova della violazione e del danno – ma solleva l’attore dalla probatio diabolica del legame eziologico tra la condotta illecita e l’evento dannoso, notoriamente arduo a fronte di sistemi complessi, autonomi e opachi. L’art. 19 ne costituisce il complemento: la conformità del sistema agli obblighi del regolamento, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. La regola impedisce di trasformare la compliance regolamentare in esimente, in coerenza con un principio consolidato nella responsabilità da prodotto, secondo cui l’osservanza degli standard non equivale, di per sé, ad assenza di difetto27.
8.4. L’azione diretta contro l’assicuratore (art. 20)
L’art. 20 introduce – ed è forse la scelta più ardita del Titolo III – un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile del danneggiante, nei limiti del massimale, con opponibilità delle sole eccezioni anteriori al sinistro, litisconsorzio necessario del responsabile e diritto di rivalsa dell’assicuratore. Il modello è palesemente quello dell’azione diretta in materia di r.c. auto28. La disposizione è completata da un meccanismo di interpello preventivo (comma 1): chi intende agire può chiedere al presunto responsabile se sia coperto da assicurazione, con onere di risposta entro trenta giorni e possibilità per il giudice di trarre argomenti di prova dal silenzio.
La scelta solleva una questione sistematica di rilievo: l’azione diretta presuppone, per sua natura, l’esistenza di una copertura assicurativa, ma il decreto non introduce un obbligo di assicurazione della responsabilità da IA. Ne deriva un’azione diretta eventuale, operante solo ove il danneggiante si sia volontariamente assicurato: un istituto che, in assenza di obbligo assicurativo, rischia di restare in larga parte sulla carta, ma che segnala l’intenzione del legislatore di predisporre fin d’ora l’architettura di tutela che un futuro obbligo assicurativo – auspicabile per i sistemi ad alto rischio – potrebbe rendere pienamente operativa.
8.5. Il confronto con gli artt. 2050 e 2051 c.c.
La reale portata innovativa del Titolo III si coglie confrontandolo con gli strumenti che, prima del decreto, la dottrina e la prassi impiegavano per allocare il danno da IA: essenzialmente gli artt. 2050 e 2051 c.c. La tesi dell’attività pericolosa (art. 2050 c.c.) consentiva di gravare il gestore del sistema di una presunzione di responsabilità, superabile solo con la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno; ma essa presuppone pur sempre che il danneggiato provi il nesso eziologico tra l’attività e l’evento, prova che la giurisprudenza di legittimità pone a suo carico29. La tesi della responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) – di natura oggettiva secondo la più recente giurisprudenza – libera il custode solo con la prova del caso fortuito, ma sconta la difficoltà di ricondurre alla nozione di cosa un sistema immateriale, autonomo e auto-apprendente, e di individuare un custode in una filiera di soggetti che concorrono al controllo del sistema30.
Il decreto n. 160/2026 muove su un piano diverso e, per certi versi, più raffinato: non sceglie un criterio sostanziale di imputazione – non qualifica l’IA come attività pericolosa né come cosa in custodia – ma interviene sul terreno processuale e probatorio, agganciando la presunzione del nesso causale alla violazione di uno specifico obbligo regolamentare (art. 18) e fornendo al danneggiato gli strumenti per accedere alle prove (art. 17). È un approccio che riflette la scelta di fondo dell’AI Act – responsabilizzare l’intera filiera attraverso obblighi puntuali – e che, rispetto ai paradigmi codicistici, presenta il vantaggio della determinatezza: la presunzione non discende da una qualificazione astratta e discussa dell’attività, ma dalla violazione, accertata, di una regola di condotta tipizzata. Resta impregiudicato, per le fattispecie che esulano dalla violazione del regolamento, il ricorso agli ordinari criteri codicistici, in un rapporto di concorso e non di sostituzione.
9. Disposizioni transitorie e clausola di invarianza (artt. 21-22)
L’art. 21 detta la disciplina transitoria per i sistemi di IA già oggetto di rapporti contrattuali, in fase di sviluppo o già in uso alla data di entrata in vigore del decreto: essi devono essere resi compatibili con le disposizioni del capo II del Titolo I entro un anno (comma 1). Per le disposizioni la cui applicazione dipende dal regolamento IA, si osservano i termini di entrata in vigore e di compiuta attuazione dello stesso (comma 2): un rinvio mobile che aggancia l’efficacia delle norme interne al calendario scaglionato dell’AI Act, la cui disciplina sui sistemi ad alto rischio dell’allegato III è divenuta applicabile dal 2 agosto 2026, a ridosso dell’emanazione del decreto. L’art. 22 reca l’immancabile clausola di invarianza finanziaria.
La disposizione transitoria, apparentemente tecnica, cela un profilo di non poco momento: l’obbligo di adeguamento entro un anno dei sistemi già in uso conferma che il decreto non legittima ex post le prassi pregresse, ma impone una verifica di conformità che dovrà misurarsi, in concreto, con i sistemi eventualmente già operativi, imponendone la messa a norma o la dismissione.
10. Considerazioni conclusive
Il decreto legislativo n. 160/2026 è un provvedimento denso, che affronta con ambizione sistematica alcuni dei nodi più intricati dell’adeguamento all’AI Act. Il suo pregio maggiore risiede nell’aver tradotto in regole operative – presupposti, autorità competenti, garanzie, sanzioni – principi che il diritto sovranazionale aveva enunciato in termini generali, colmando il vuoto che la moratoria del 2021 aveva reso evidente. La disciplina dell’identificazione biometrica remota, in particolare, si sforza di dare risposta ai tre moniti della giurisprudenza convenzionale ed eurounitaria: determinatezza della base legale, proporzionalità dell’ingerenza e presidio contro la discriminazione algoritmica.
Non mancano, tuttavia, i profili di criticità che la prima applicazione dovrà sciogliere. Sul versante penale, la tecnica del rinvio a fonti tecniche in evoluzione per la determinazione del precetto dell’art. 437-bis c.p. sollecita un vaglio di compatibilità con il principio di determinatezza. Sul versante processuale, il doppio binario prevenzione/indagine esige un rigoroso controllo sulla effettiva finalità perseguita, per scongiurare aggiramenti delle garanzie. Sul versante civilistico, l’azione diretta senza obbligo assicurativo rischia di restare monca, e il rapporto tra le nuove presunzioni e le discipline concorrenti (GDPR e responsabilità da prodotto) reclama un coordinamento che il decreto affida in larga parte all’interprete. Infine, l’effettività dell’intero impianto è rimessa, in misura rilevante, a una fitta trama di normazione secondaria – i decreti attuativi degli artt. 9, 10 e 5 – la cui adozione tempestiva e meditata sarà il vero banco di prova della tenuta del sistema.
In definitiva, il decreto n. 160/2026 segna il passaggio dell’ordinamento italiano da una fase di sospensione precauzionale – emblematizzata dalla moratoria sul riconoscimento facciale – a una fase di regolazione abilitante, nella quale la tecnologia biometrica e algoritmica è ammessa nell’attività di polizia e nel processo, ma entro un reticolo di condizioni, autorizzazioni e responsabilità. La misura del successo di questa transizione dipenderà dall’attuazione ben più che dal testo della legge, complessivamente equilibrato: dalla qualità della formazione degli operatori, dall’effettività della revisione umana, dal rigore delle autorità giudiziarie chiamate ad autorizzare, dalla capacità del Garante di esercitare il controllo successivo. È la sfida propria delle norme che governano il rapporto tra potere pubblico e tecnologia: scritte le regole, tutto dipende da come le si farà vivere.
(Roberto Arcella)
Note
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 214 del 15 settembre 2026 (codice redazionale 26G00179). Il decreto è rubricato: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 […] in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale.↩︎
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Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024, con applicazione scaglionata nel tempo: i divieti dell’art. 5 e gli obblighi di alfabetizzazione dell’art. 4 dal 2 febbraio 2025; le regole sui modelli per finalità generali e sulla governance dal 2 agosto 2025; la gran parte degli obblighi sui sistemi ad alto rischio dell’allegato III dal 2 agosto 2026.↩︎
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Legge 23 settembre 2025, n. 132, in G.U. n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025. La legge non si sostituisce al regolamento, che è direttamente applicabile, ma ne accompagna l’attuazione con principi generali (art. 3), disposizioni settoriali, la designazione delle autorità nazionali (art. 20) e un fascio di deleghe (art. 24).↩︎
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Art. 24, comma 2, lett. h), l. 132/2025. La delega generale del comma 1 opera con le procedure dell’art. 31 della l. 24 dicembre 2012, n. 234, previo parere delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali.↩︎
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Art. 24, commi 3-5, l. 132/2025. Per la delega penale il comma 4 prevede una procedura aggravata, con proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, e doppio passaggio parlamentare.↩︎
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La medesima clausola figura, in termini generali, nell’art. 1, comma 2, e nell’art. 3, comma 5, della l. 132/2025. Sul piano sistematico essa riflette il divieto, per il legislatore nazionale, di introdurre requisiti aggiuntivi per i sistemi di IA armonizzati dal regolamento, salvo che nei limiti da questo consentiti.↩︎
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Art. 14 reg. IA, che impone che i sistemi ad alto rischio siano progettati in modo da poter essere efficacemente sorvegliati da persone fisiche, con la possibilità di comprenderne le capacità e i limiti e di non fidarsi acriticamente dell’output (automation bias).↩︎
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Il principio è stato affermato con nettezza da Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19, Ligue des droits humains, in tema di trattamento dei dati PNR, secondo cui gli esiti positivi ottenuti mediante trattamento automatizzato devono essere oggetto di riesame individuale con mezzi non automatizzati prima dell’adozione di qualsiasi misura pregiudizievole, e il trattamento non può basarsi su sistemi di autoapprendimento capaci di modificare, senza intervento umano, il processo di valutazione. Nell’ordinamento interno il divieto di decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato è sancito, per i trattamenti di polizia, dall’art. 8 del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.↩︎
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Art. 59 reg. IA, che subordina il trattamento nella sandbox a condizioni cumulative (interesse pubblico rilevante; controllo e responsabilità effettivi; misure di sicurezza; cancellazione dei dati al termine, ecc.). L’art. 5, comma 3, del decreto prevede il coinvolgimento del Garante quando la sperimentazione comporti trattamento di dati personali e il raccordo con le Autorità nazionali per l’IA, ossia l’AgID e l’ACN designate dall’art. 20 della l. 132/2025.↩︎
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Art. 5, par. 1, lett. g), reg. IA. Il divieto non copre l’etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, né la categorizzazione a fini di attività di contrasto, che restano ammesse alle condizioni ivi previste.↩︎
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L’art. 5, par. 1, lett. h), reg. IA vieta in linea di principio l’identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, salvo tre situazioni tassative: (i) la ricerca mirata di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale e di persone scomparse; (ii) la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l’incolumità fisica, ovvero di un attacco terroristico; (iii) la localizzazione o l’identificazione di una persona sospettata di uno dei reati dell’allegato II, punibili con un massimo edittale di almeno quattro anni. L’art. 8 del decreto attua le situazioni (i) e (ii) sul versante preventivo; la situazione (iii) è invece trasfusa nell’art. 359-ter c.p.p. (v. infra, § 7.1).↩︎
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Il divieto recepisce l’art. 5, par. 1, lett. e), reg. IA, che vieta l’immissione sul mercato e l’uso di sistemi di IA che creano o ampliano banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso. È la pratica che ha dato luogo alla sanzione del Garante nei confronti di Clearview AI: v. infra, § 6.5.↩︎
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Art. 5, par. 4, reg. IA, che impone la notifica di ciascun uso all’autorità di controllo del mercato e all’autorità nazionale per la protezione dei dati. La possibilità di notifiche periodiche e cumulative per utilizzi omogenei nello stesso contesto operativo (art. 9, comma 4, del decreto) risponde a evidenti esigenze di funzionalità operativa, senza sacrificare il controllo del Garante.↩︎
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Art. 26, par. 10, reg. IA, che disciplina gli obblighi del deployer nell’uso di sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori, prevedendo un’autorizzazione (anche successiva, entro 48 ore) da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente, salvo l’uso per l’identificazione iniziale del sospettato.↩︎
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Art. 9, commi 9-12, d.l. 139/2021, conv. l. 205/2021. La moratoria non si applicava ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati ai sensi del d.lgs. 51/2018 previo parere favorevole del Garante, né ai trattamenti dell’autorità giudiziaria; ne restavano estranei anche i sistemi non biometrici (comma 10). Il termine finale è stato prorogato dall’art. 8-ter del d.l. 10 maggio 2023, n. 51, conv. l. 87/2023, e, da ultimo, al 31 dicembre 2027 in sede di conversione del cd. Milleproroghe 2026.↩︎
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Garante per la protezione dei dati personali, parere del 25 marzo 2021, doc. web n. 9575877, sul sistema SARI Real Time. Il Garante rilevava che le norme processuali e di pubblica sicurezza invocate non potevano costituire idonea base giuridica per il trattamento automatizzato di dati biometrici, difettando una disciplina che ne rendesse prevedibili presupposti e garanzie.↩︎
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Garante per la protezione dei dati personali, ordinanza-ingiunzione 10 febbraio 2022, doc. web n. 9751362, con la quale è stata comminata a Clearview AI una sanzione di 20 milioni di euro per violazione, tra gli altri, degli artt. 5, 6, 9 e 27 del regolamento (UE) 2016/679, con ordine di cancellazione dei dati e divieto di ulteriore trattamento. La pratica sanzionata coincide con lo scraping non mirato oggi vietato dall’art. 5, par. 1, lett. e), reg. IA e dagli artt. 8, comma 3, e 13 del decreto.↩︎
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Corte EDU, Sez. III, 4 luglio 2023, Glukhin c. Russia, ric. n. 11519/20. La Corte non ha fondato la violazione sull’assenza di base legale, ma sul difetto di proporzionalità e necessità, reputando l’uso di tecnologia di riconoscimento facciale altamente intrusiva incompatibile con i valori di una società democratica quando diretto contro l’esercizio pacifico della libertà di espressione.↩︎
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Corte EDU, Grande Camera, 4 dicembre 2008, S. e Marper c. Regno Unito, ric. nn. 30562/04 e 30566/04, che ha ravvisato la violazione dell’art. 8 CEDU nella conservazione a tempo indeterminato di dati biometrici di persone non condannate, per il difetto di un giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritti individuali. Nella stessa direzione, per la conservazione a tempo indeterminato di dati di persona condannata per reato minore, Corte EDU, 13 febbraio 2020, Gaughran c. Regno Unito, ric. n. 45245/15.↩︎
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R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police [2020] EWCA Civ 1058, dell’11 agosto 2020: la Court of Appeal accolse i motivi relativi alla insufficiente base legale (discrezionalità too broad), alla carenza della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e alla violazione del Public Sector Equality Duty, non avendo la polizia verificato se il software presentasse distorsioni razziali o di genere.↩︎
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La tecnica dell’inutilizzabilità e della distruzione del materiale illegittimamente acquisito riecheggia il regime degli artt. 271 c.p.p. in materia di intercettazioni. Il decreto è inoltre coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti alla conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati: Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 6 ottobre 2020, cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, La Quadrature du Net.↩︎
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La parentela strutturale con l’art. 437 c.p. è evidente: in entrambi i casi si punisce l’omessa adozione di cautele idonee a prevenire un pericolo, con anticipazione della tutela penale alla soglia del pericolo e non del danno. La scelta attua puntualmente il criterio direttivo dell’art. 24, comma 5, lett. b), l. 132/2025, che imponeva l’introduzione di autonome fattispecie di reato incentrate sull’omessa adozione di misure di sicurezza, punibili a titolo di dolo o di colpa, quando ne derivi pericolo concreto per la vita, l’incolumità o la sicurezza dello Stato.↩︎
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L’art. 612-quater c.p., introdotto dall’art. 26 della l. 132/2025, punisce con la reclusione da uno a cinque anni, a querela della persona offesa, chi cagiona un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati mediante IA e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità (il cd. reato di deepfake). La stessa legge ha inoltre introdotto la circostanza aggravante comune dell’art. 61, n. 11-decies), c.p., per il fatto commesso mediante l’impiego di sistemi di IA quale mezzo insidioso.↩︎
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Direttiva (UE) 2024/2853 del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE e include espressamente nella nozione di prodotto il software e i sistemi di IA; il termine di recepimento è fissato al 9 dicembre 2026. La nuova direttiva introduce, tra l’altro, un obbligo di disclosure delle prove e presunzioni relative di difettosità e di nesso causale, meccanismi affini a quelli del Titolo III del decreto.↩︎
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Proposta di direttiva COM(2022) 496 del 28 settembre 2022. Il ritiro è stato annunciato nell’allegato al programma di lavoro della Commissione per il 2025 (COM(2025) 45 dell’11 febbraio 2025) e formalizzato nel corso dello stesso anno, per l’assenza di prospettive di accordo. Il legislatore italiano ha così scelto di introdurre in via autonoma, sul piano nazionale, meccanismi che a livello eurounitario non hanno trovato veste normativa.↩︎
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Il modello si discosta dal regime ordinario dell’esibizione ex artt. 210 ss. c.p.c., notoriamente poco effettivo per la mancanza di sanzioni incisive, avvicinandosi piuttosto alle tecniche di disclosure già sperimentate nel private enforcement antitrust (d.lgs. 3/2017) e nella proprietà industriale. La conseguenza più penetrante – la fictio di ammissione dei fatti in caso di mancata esibizione della documentazione tipizzata – costituisce un potente incentivo alla trasparenza processuale del convenuto tecnologico.↩︎
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Il principio dell’irrilevanza della mera conformità agli standard ha solida tradizione nella responsabilità del produttore: la conformità alle norme tecniche o l’esistenza di autorizzazioni amministrative non esclude la difettosità del prodotto né la colpa. L’art. 19 lo trasferisce al dominio dell’IA, sterilizzando l’argomento della certificazione di conformità ai sensi del capo III, sezione 5, del regolamento.↩︎
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Il paradigma è quello degli artt. 144-145 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), che regolano l’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del responsabile nella circolazione stradale, con litisconsorzio necessario del responsabile del danno (art. 144, comma 3).↩︎
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Sul riparto dell’onere probatorio nell’art. 2050 c.c., ex plurimis, Cass. 15 luglio 2008, n. 19449, e Cass. 22 settembre 2014, n. 19872, secondo cui la presunzione di responsabilità presuppone il previo accertamento del nesso causale tra l’attività pericolosa e l’evento, la cui prova incombe al danneggiato, restando a carico dell’esercente la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee.↩︎
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Sulla natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. e sul contenuto della prova liberatoria del caso fortuito, Cass., Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943, secondo cui al danneggiato basta provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, gravando sul custode la prova del fortuito, connotato da imprevedibilità e inevitabilità in senso oggettivo. L’autonomia e l’imprevedibilità dei sistemi auto-apprendenti erodono, tuttavia, il paradigma del controllo su cui riposa la custodia.↩︎
Intelligenza artificiale e professione forense: formazione obbligatoria, equo compenso e ricadute sull’esercizio della professione
Il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 e l’Avvocatura: formazione obbligatoria sull’IA (artt. 46-47) e le criticità della modulazione dell’equo compenso ancorata alla classe di rischio dei sistemi (art. 49).
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