{"id":26476,"date":"2020-05-04T13:54:52","date_gmt":"2020-05-04T13:54:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/?p=26476"},"modified":"2020-05-04T13:54:52","modified_gmt":"2020-05-04T13:54:52","slug":"revirement-della-cassazione-sullintervento-del-fondo-di-garanzia-inps-la-prova-dellinsolvenza-o-della-non-fallibilita-del-datore-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/26476\/revirement-della-cassazione-sullintervento-del-fondo-di-garanzia-inps-la-prova-dellinsolvenza-o-della-non-fallibilita-del-datore-di-lavoro\/","title":{"rendered":"Revirement della Cassazione sull&#8217;intervento del Fondo di Garanzia INPS &#8211; la prova dell&#8217;insolvenza o della non fallibilit\u00e0 del datore di lavoro"},"content":{"rendered":"<h6>di Antonio Fasanella (Avvocato del Foro di Napoli)<\/h6>\n<p>Si segnala la recentissima <a href=\"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Cass-8259-2020-OSCURATA.pdf\">pronuncia della Suprema Corte (sentenza 28 Aprile 2020 n. 8259)<\/a> che ha mutato il precedente orientamento in materia di intervento del Fondo di Garanzia di cui alla l. 297\/1982 istituito presso l\u2019Inps, per il caso di mancata corresponsione da parte del datore di lavoro del trattamento di fine rapporto e delle tre ultime mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto, ai sensi dell\u2019art. 2 l. 297\/1982, l\u2019intervento del Fondo, nel caso che il datore di lavoro sia fallito, \u00e8 condizionato all\u2019ammissione al passivo del credito del lavoratore. Quando invece il datore non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, l\u2019art. 2 co. 5 l. 297\/1982 richiede il previo esperimento di un\u2019esecuzione forzata infruttuosa, totale o parziale, che dimostri l\u2019insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.<\/p>\n<p>La fattispecie oggetto della sentenza in commento riguarda tale secondo caso. L\u2019orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimit\u00e0 converge nel ritenere che la non assoggettabilit\u00e0 del datore di lavoro alla procedura concorsuale, prevista dall\u2019art. 2 co. 5 l. 297\/1982, pu\u00f2 configurarsi sia in astratto (perch\u00e9 il datore appartenente a categoria di imprenditori non suscettibili di sottoposizione a procedura concorsuale), sia in concreto, quando il datore non sia o non sia pi\u00f9 assoggettabile a fallimento.<\/p>\n<p>Le ipotesi di non fallibilit\u00e0 in concreto del datore sono diverse. Al di l\u00e0 del caso dell\u2019impresa cancellata dal registro delle imprese da pi\u00f9 di un anno (art. 10 l. fall.), verificabile attraverso una semplice ispezione del registro stesso, viene pi\u00f9 frequentemente in rilievo la presenza congiunta delle condizioni richieste dall\u2019art. 1 co. 2 l. fall., relative all\u2019entit\u00e0 dell\u2019attivo patrimoniale, dei ricavi e dei debiti.<\/p>\n<p>A monte, l\u2019accesso alla procedura concorsuale pu\u00f2 essere precluso dal fatto che il credito del lavoratore \u00e8 inferiore a \u20ac 30.000,00; in tal caso, se durante l\u2019istruttoria fallimentare non emergano ulteriori debiti scaduti e non pagati che, sommati al credito del lavoratore, superino il predetto importo, non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell\u2019art. 15 u.c. l. fall. (norma introdotta dall\u2019art. 13 D.Lgs. 9.1.2006 n. 5, poi modificata dall\u2019art. 2 co. 9 D.Lgs. 12.9.2007 n. 169).<\/p>\n<p>E\u2019 questo il caso deciso dalla sentenza in commento, nel quale l\u2019esistenza di un credito inferiore a \u20ac 30.000,00 ha sconsigliato il lavoratore dal proporre istanza di fallimento prima di formulare in via amministrativa la domanda di intervento del Fondo di garanzia.<\/p>\n<p>All\u2019indomani dell\u2019introduzione dell\u2019art. 15 u.c. l. fall. la Cassazione ha ripetutamente affermato che il provvedimento del Tribunale fallimentare di reiezione dell\u2019istanza di fallimento del datore di lavoro, per esiguit\u00e0 del credito, costituisce prova della non assoggettabilit\u00e0 a fallimento del datore ed abilita pertanto il Fondo all\u2019intervento in presenza della sola esecuzione forzata infruttuosa, ai sensi dell\u2019art. 2 co. 5 l. 297\/1982 (Cass. 28.1.2015 n. 1607 ex plurimis).<\/p>\n<p>Con un\u2019ulteriore passo logico in avanti, di recente, i giudici di legittimit\u00e0 hanno esplicitamente interpretato tale norma nel senso che l\u2019intervento del Fondo in essa contemplato pu\u00f2 aversi in presenza di due presupposti: a) l\u2019esecuzione forzata infruttuosa sul patrimonio del datore di lavoro; b) la verifica del Tribunale fallimentare all\u2019esito dell\u2019istruttoria fallimentare della non fallibilit\u00e0 dell\u2019imprenditore ai sensi dell\u2019art. 15 u.c. l. fall. (Cass. 6.9.2018 n. 21734; Cass. 7.2.2019 n. 3667).<\/p>\n<p>A sostegno di tale orientamento si adduce l\u2019argomento per cui la ratio dell\u2019art. 15 u.c. l. fall. risiede nell\u2019esclusione della procedura di liquidazione concorsuale in ragione di una soglia di rilevanza dell\u2019insolvenza riferita all\u2019indebitamento complessivo dell\u2019impresa e non alla sola posizione del creditore istante per il fallimento, il che richiede necessariamente un accertamento del Tribunale fallimentare. Ad opinare il contrario, il Fondo di garanzia interverrebbe o meno non gi\u00e0 per effetto delle condizioni dell\u2019impresa nel suo complesso, bens\u00ec in relazione alle singole posizioni creditorie dei lavoratori, senza alcuna verifica sulla fallibilit\u00e0 dell\u2019imprenditore.<\/p>\n<p>Corollario di tale impostazione \u00e8 l\u2019esigenza che la reiezione dell\u2019istanza di fallimento del datore di lavoro, quale presupposto dell\u2019intervento del Fondo, intervenga (unitamente all\u2019esecuzione infruttuosa sul patrimonio del datore) prima della domanda amministrativa di intervento del Fondo. In effetti, cos\u00ec aveva deciso la Corte di Appello di Napoli con la sentenza sul cui gravame ha statuito la pronunzia in commento.<\/p>\n<p>La Cassazione, nell\u2019accogliere il ricorso del lavoratore, cambia rotta.<\/p>\n<p>La verifica del Tribunale fallimentare non \u00e8 pi\u00f9 un presupposto dell\u2019intervento del Fondo, bens\u00ec diviene solo un mezzo di prova dell\u2019inassoggettabilit\u00e0 in concreto al fallimento del datore di lavoro.<\/p>\n<p>La revisione del precedente orientamento muove dalla considerazione della natura esplicitamente previdenziale, e non retributiva, dell\u2019intervento del fondo. Rispetto a tale prestazione, unico presupposto, nel caso di non assoggettabilit\u00e0 a fallimento del datore, \u00e8 la previa esecuzione forzata infruttuosa che dimostri l\u2019insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. In tale contesto, la non fallibilit\u00e0 in concreto del datore diviene una questione pregiudiziale in senso logico, che non deve necessariamente essere accertata con efficacia di giudicato (<em>rectius<\/em>, secondo il Supremo Collegio, non pu\u00f2 essere accertata con efficacia di giudicato, essendo il datore di lavoro estraneo alla controversia tra Inps e lavoratore). L\u2019accertamento della non fallibilit\u00e0 del datore compete al Giudice del Lavoro, e pu\u00f2 essere raggiunto con ogni mezzo di prova, conclude la sentenza: a tal fine il lavoratore, gravato dell\u2019onere di dimostrare la non fallibilit\u00e0 in concreto del datore, potr\u00e0 avvalersi di ogni mezzo, fermo restando che a tal fine non sar\u00e0 sufficiente allegare che il proprio credito \u00e8 inferiore al valore di \u20ac 30.000,00 fissato dall\u2019art. 15 u.c. l. fall.<\/p>\n<p>Ci si pu\u00f2 domandare che cosa cambi, in concreto, nella posizione del lavoratore. Non molto, a prima vista. Egli \u00e8 comunque onerato della prova della non fallibilit\u00e0 del datore di lavoro. Perci\u00f2, due sono i casi.<\/p>\n<p>Nel primo, si assume che il lavoratore sia in possesso delle scritture contabili degli ultimi tre anni del datore. Si d\u00e0 il caso quindi che il lavoratore sia in grado di valutare (da solo o con l\u2019ausilio di un esperto) l\u2019assoggettabilit\u00e0 a fallimento in concreto del datore e di concludere, causa cognita, che il datore di lavoro uscirebbe indenne da un\u2019istruttoria fallimentare. A questo punto il lavoratore, che gi\u00e0 ha dovuto proporre un giudizio (in via ordinaria o monitoria) per accertare il proprio credito e munirsi di titolo esecutivo ed almeno una procedura esecutiva infruttuosa, avrebbe il legittimo desiderio di evitare un (almeno) terzo procedimento giudiziario, costituito dall\u2019istanza di fallimento. Dovr\u00e0 per\u00f2 armarsi di pazienza, inoltrare la domanda amministrativa all\u2019Inps allegando le scritture contabili e cos\u00ec argomentare che il datore non pu\u00f2 fallire in concreto. E\u2019 assai probabile che l\u2019Inps rigetti una domanda del genere. Esperiti\u00a0 i rimedi amministrativi, il lavoratore potr\u00e0 adire il Tribunale. I procedimenti giudiziari saranno in ogni caso (almeno) tre, e diventa questione di preferenza individuale del lavoratore o del suo avvocato la scelta di andare incontro ad un\u2019istanza di fallimento destinata al rigetto piuttosto che ad un giudizio previdenziale contro l\u2019Inps. Si dir\u00e0: questo (almeno) terzo giudizio \u00e8 solo eventuale, ben potendo accadere che l\u2019Inps accolga la domanda amministrativa. Tutto dipende dall\u2019attitudine degli uffici dell\u2019Inps all\u2019approfondimento delle scritture contabili dell\u2019ultimo triennio del datore di lavoro. Si lascia al lettore la valutazione del grado di probabilit\u00e0 di tale evento.<\/p>\n<p>Nel secondo caso, il lavoratore non \u00e8 in possesso delle scritture contabili del datore. E\u2019 facile osservare che, in tal caso, nulla cambia rispetto a prima. Di fatto il lavoratore , all\u2019oscuro degli <em>interna corporis<\/em> aziendali, avr\u00e0 un solo modo di dimostrare la non fallibilit\u00e0 in concreto del datore: proporre l\u2019istanza di fallimento e riceverne la reiezione ai sensi dell\u2019art. 15 u.c. l. fall. . I procedimenti giudiziari anche in tal caso saranno (almeno) tre. Bench\u00e9 non sia strettamente necessario (alla luce della motivazione della sentenza in commento), sar\u00e0 bene che il provvedimento del Tribunale fallimentare venga conseguito prima della proposizione della domanda amministrativa all\u2019Inps, cos\u00ec da poterlo allegare a questa e sperare che la domanda venga accolta. Nel malaugurato caso di rigetto, i procedimenti diventerebbero (almeno) quattro.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Cass-8259-2020-OSCURATA.pdf\">Scarica qui il testo integrale della sentenza 8259-2020.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Antonio Fasanella (Avvocato del Foro di Napoli) Si segnala la recentissima pronuncia della Suprema Corte (sentenza 28 Aprile 2020 n. 8259) che ha mutato il precedente orientamento in materia di intervento del Fondo di Garanzia di cui alla l. 297\/1982 istituito presso l\u2019Inps, per il caso di mancata corresponsione da parte del datore di&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-26476","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-generico"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/paWWDs-6T2","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26476"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26476\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}