{"id":26146,"date":"2017-10-15T09:20:59","date_gmt":"2017-10-15T09:20:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/?p=26146"},"modified":"2019-05-02T08:01:48","modified_gmt":"2019-05-02T08:01:48","slug":"il-documento-digitale-giudiziario-e-le-nuove-frontiere-processuali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/26146\/il-documento-digitale-giudiziario-e-le-nuove-frontiere-processuali\/","title":{"rendered":"Il documento digitale giudiziario e le nuove frontiere processuali"},"content":{"rendered":"<div class=\"row \"><div class=\"wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended\" style=\"padding-top:0px;padding-bottom:0px\" id=\"wpv-column-0b4e6cba0bc4126a7fb6c15f0382fa24\" ><div class=\"row \"><div class=\"wpv-grid grid-1-1  first unextended\" style=\"padding-top:0px;padding-bottom:0px\" id=\"wpv-column-0661cfde60201ebee4a6e6921542325a\" ><h5 style=\"text-align: left;\" align=\"center\">Relazione dell&#8217;avv. Roberto Arcella, componente del GdL FIIF, tenuta al Convegno di Capri del 14 Ottobre 2017, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Strutture territoriali di Napoli, Salerno e della Corte Suprema di Cassazione, col patrocinio del Consiglio Nazionale Forense<\/h5>\n<h2 align=\"center\">\u00a0 \u00a0<strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/strong><a name=\"_Toc495511461\"><\/a><em>\u201cIl Magistrato, le innovazioni organizzative e le nuove forme degli atti del\u00a0processo\u201d<\/em><\/h2>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fiif.it\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/Relazione-Capri-14.10.2017.pdf\">Scarica qui la versione in pdf<\/a><\/p>\n<p>Capri, 14 Ottobre 2017<\/p>\n<h2><strong>Il documento digitale giudiziario\u00a0e le nuove frontiere processuali<\/strong><\/h2>\n<p>di Roberto Arcella (Avvocato del Foro di Napoli \u2013 GdL FIIF)<\/p>\n<p><strong>Sommario<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_Toc495511462\">1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019essenza del documento informatico: lo scopo dell\u2019atto processuale come documento informatico e la funzione delle regole tecniche.<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_Toc495511463\">2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le necessaria revisione delle regole tecniche del pct.\u00a0<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_Toc495511464\">3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I documenti informatici come dati riutilizzabili<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_Toc495511465\">4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I dati e le banche dati delle decisioni di merito<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_Toc495511466\">5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La strutturazione dei documenti informatici giudiziari come strumento per l\u2019attuazione della sinteticit\u00e0 degli atti<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_Toc495511467\">6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I documenti informatici e la forma scritta: il documento \u00e8 davvero \u201cscritto\u201d?<\/a><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc495511462\"><\/a>1.L\u2019essenza del documento informatico: lo scopo dell\u2019atto processuale come documento informatico e la funzione delle regole tecniche<\/h3>\n<p>Mi piace l\u2019idea di approcciare il delicato quanto attualissimo tema dei documenti informatici, una volta tanto, non gi\u00e0 dalle definizioni contenute nel C.A.D. o nel Regolamento eIDAS, quanto, pi\u00f9 a valle, dalla norma generale che disciplina le \u201cregole tecniche\u201d: partirei, in altri termini, dalla normativa regolamentare cui rimandano l\u2019art. 71 del C.A.D. e, quanto al processo civile telematico, l\u2019art. 4 del DL 193\/2009.<\/p>\n<p>La previsione contenuta nell\u2019art. 71\u00a0 del C.A.D. \u00e8 a mio modo di vedere cruciale per la comprensione di una peculiarit\u00e0 propria del diritto dell\u2019informatica, nel quale la delegificazione \u00e8 pressoch\u00e9 inevitabile per far fronte alle pi\u00f9 che rapide evoluzioni tecnologiche, cui la norma primaria faticherebbe a star dietro. Ma ci\u00f2 che pi\u00f9 rileva in tale contesto sta nel fatto che le norme tecniche cos\u00ec poste in essere prendono a loro volta vita dal vissuto quotidiano della tecnica informatica, trasfuso negli\u00a0<em>standard<\/em>.<\/p>\n<p>Di tale verit\u00e0 prende atto il legislatore laddove, al comma 1-ter dell\u2019art. 71, ha statuito che \u00a0\u00a0\u00ab<em>Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformit\u00e0\u2026 alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell&#8217;Unione europea<\/em>\u00bb.\u00a0 Fatto sta che\u00a0<em>le discipline risultanti dal processo di standardizzazione<\/em>\u00a0consistono in consuetudini che, consolidatesi nella comunit\u00e0 ingegneristica, formano poi oggetto di raccolta in documenti descrittivi e danno luogo agli strumenti informatici di utilizzo quotidiano. Quelli che, tra questi ultimi, vengono ritenuti idonei e necessari all\u2019utilizzo in determinati campi del diritto divengono poi parte di istituti normati.<\/p>\n<p>Di questo fenomeno circolare \u00ad \u2013 che muove dagli standard tecnici per essere recepito in norme primarie, con successivo rinvio a regole tecniche a loro volta informate alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione \u00ad\u2013 non pu\u00f2 non tenersi conto nella interpretazione delle norme del diritto dell\u2019informatica e, soprattutto, nella valutazione della gerarchia delle fonti. Perch\u00e9, se alla base della norma tecnica v\u2019\u00e8 una regola per cos\u00ec dire naturalistica, e come tale inderogabile, non vi sar\u00e0 rango normativo primario che tenga ed in nome del quale si possa dichiarare la prevalenza della legge sul regolamento tecnico: la posta certificata, ad esempio, non potrebbe esistere se ad essa non preesistessero gli standard tecnici di riferimento relativi alla posta elettronica ed ai certificati elettronici. Cos\u00ec come certe leggi umane non possono che cedere il passo alle leggi naturali ed a quelle della fisica, la norma primaria non pu\u00f2 che cedere il passo al principio informatico che l\u2019ha dettata e che essa stessa pretende di disciplinare.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, un documento informatico quale \u00ab<em>rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti<\/em>\u00bb (o documento elettronico, secondo la definizione comunitaria, quale \u00ab<em>contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva<\/em>\u00bb) \u00e8 tale solo se rispetti le regole tecniche di riferimento. \u00a0Queste, infatti, sono il mezzo attraverso il quale il documento si forma, viene reso usufruibile, suscettibile di percezione dai sensi umani, mediata dall\u2019elaboratore elettronico, e conservato affinch\u00e9 mantenga nel tempo i caratteri di leggibilit\u00e0, integrit\u00e0, sicurezza, immodificabilit\u00e0 indispensabili affinch\u00e9 quell\u2019insieme di\u00a0<em>bit<\/em>\u00a0svolga la propria funzione di \u201cdocumentare\u201d:\u00a0 un documento non redatto in conformit\u00e0 di regole tecniche, certe ed uniformi, non potrebbe giammai svolgere la funzione che gli \u00e8 propria, non essedo certo che domani, tra un anno o dieci anni il suo contenuto sar\u00e0 ancora suscettibile di percezione e di utilizzo.<\/p>\n<p>Tal \u00e8 l\u2019aspetto della digitalizzazione che, a mio modo di vedere, viene a torto trascurato nell\u2019individuazione dello\u00a0<em>scopo dell\u2019atto<\/em>processuale in formato digitale. L\u2019immaterialit\u00e0 delle informazioni oggetto di rappresentazione negli atti processuali digitali dovrebbe esser causa di maggiore sensibilit\u00e0 verso l\u2019esigenza di documentazione dell\u2019attivit\u00e0 processuale in maniera sicura e duratura in funzione della garanzia costituzionale del giusto processo.\u00a0 Un documento non assistito dalle caratteristiche di stabilit\u00e0, immodificabilit\u00e0, integrit\u00e0 e leggibilit\u00e0 nel tempo non si presta infatti (con la necessaria sicurezza) all\u2019esame ed all\u2019eventuale verifica critica del relativo contenuto nei gradi successivi di giudizio: facendo un passo indietro ed accostandoci al mondo analogico, ci si potrebbe chiedere se ci si debba fidare di documenti versati in un fascicolo processuale redatti, per esempio, sulla carta termica dei vecchi telefax, suscettibili di rapido deterioramento per effetto della sola temperatura esterna.<\/p>\n<p>Il documento informatico, e soprattutto il documento informatico destinato alla documentazione del processo, deve quindi osservare sin dal momento della sua formazione quelle regole pensate affinch\u00e9 possa nel tempo mantenere inalterata la sua funzione.\u00a0 Non a caso le regole tecniche sulla formazione (dpcm 13.11.2014) e quelle sulla conservazione (dpcm 3.12.2013), muovendo da principi comuni, contengono norme spesso tra esse sovrapponibili: un documento nasce in funzione della sua conservazione, nel rispetto delle regole tecniche<a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Qui si innesta un tema di forte attualit\u00e0 nel processo civile, relativo alla patologia dell\u2019atto processuale redatto in violazione delle regole tecniche. Per quanto appena detto, \u00e8 evidente che la conoscenza o la conoscibilit\u00e0 \u201cistantanea\u201d del contenuto dell\u2019atto processuale digitale, tale da consentire all\u2019altra parte di approntare le proprie difese ed al giudice di apprenderne il contenuto, non pu\u00f2 costituire l\u2019unico parametro di valutazione, perch\u00e9 proprio la natura immateriale del documento informatico impone di riconsiderare il concetto di \u201cscopo\u201d dell\u2019atto del processo, anche ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019ormai inflazionato art. 156 del codice di rito: sotto tale profilo \u2013 ma solo sotto tale profilo \u2013 appare apprezzabile l\u2019intenzione della discussa recente ordinanza della Suprema Corte, n. 20672\/2017 che, seppur all\u2019esito di un tortuoso ed inesatto percorso motivazionale, si pone il problema delle conseguenze della violazione delle regole tecniche, nell\u2019alternativa tra nullit\u00e0 ed inesistenza dell\u2019atto.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc495511463\"><\/a>2.Le necessaria revisione delle regole tecniche del pct<\/h3>\n<p>Se quindi la regola tecnica non rappresenta un orpello finale, un dettaglio di stile da osservare, ma \u00e8 essa stessa l\u2019essenza del documento informatico, ne discende la necessit\u00e0 di una profonda riconsiderazione di quelle prescritte per il pct sotto almeno due profili: uno attiene ad evidenti imprecisioni in cui \u00e8 incorso il legislatore tecnico e l\u2019altro ad un problema di compatibilit\u00e0 delle stesse con il principio di non discriminazione, plurideclinato nell\u2019ormai finalmente noto Regolamento europeo 2014\/910.<\/p>\n<p>Sotto il primo profilo, va vagliata con straordinaria urgenza la norma di cui all\u2019art. 13 delle specifiche tecniche contenute nel Provv. DGSIA 16\/4\/2014, relativa ai formati documentali degli allegati, per un verso perch\u00e9 la norma confonde clamorosamente i \u201c<em>formati<\/em>\u201d documentali con le \u201c<em>estensioni<\/em>\u201d dei file, queste ultime, costituite da tre caratteri che seguono un punto al termine del nome file, essendo meramente indicative dei primi, agevolando l\u2019individuazione del relativo software grazie al\u00a0<em>filesystem<\/em>\u00a0di Microsoft Windows, ma restando ad esempio del tutto irrilevanti in altri sistemi nei quali il formato \u2013 e quindi il relativo software di lettura \u2013 viene individuato grazie a brevi stringhe di codice (i\u00a0<em>magic numbers\u00a0<\/em>di Unix o i\u00a0<em>type code\u00a0<\/em>e\u00a0<em>creator code<\/em>\u00a0di MacOs). Correzione normativa questa che appare necessaria anche perch\u00e9 sul descritto equivoco si \u00e8 fondato in larga misura lo svarione motivazionale in cui \u00e8 incorsa la S.C. con la ricordata ordinanza 20672\/2017.<\/p>\n<p>Di diversa natura \u00e8 invece l\u2019auspicata apertura verso formati documentali attualmente non depositabili nel processo civile telematico, se non in aperta violazione del ricordato art. 13 e con stratagemmi tecnici degni del miglior Ulisse alle porte di Troia, quali quelli audiovisivi: occorre nel concreto prendere atto del fatto che una mole notevole di documenti, potenzialmente utili per acquisire verit\u00e0 processuali pi\u00f9 prossime a quelle fattuali, consiste proprio nelle registrazioni audio e nelle riprese video, ormai attuabili da chiunque, in qualunque momento e senza la necessit\u00e0 di particolari mezzi, grazie all\u2019utilizzo dello\u00a0<em>smartphone<\/em>. Per altro verso, la mancata previsione di tali formati nell\u2019ambito dei documenti informatici suscettibili di deposito ai fini probatori appare una chiara violazione del principio di non discriminazione sancito dall\u2019art. 46 dell\u2019eIDAS, secondo il quale \u201c<em>a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e\u00a0<u>l&#8217;ammissibilit\u00e0 come prova<\/u>\u00a0in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Che i formati in esame non siano contemplati dall\u2019art. 13 deve in teoria far presumere, allo stato, l\u2019inidoneit\u00e0 del sistema informatico ministeriale ad operarne adeguata gestione e, in prospettiva, adeguata conservazione. Sicch\u00e9, pur volendo ritenere raggiunto lo scopo mediante l\u2019allegazione di simili documenti come\u00a0<em>files<\/em>\u00a0compressi (pur sempre in violazione del citato art. 13, comma 2) o addirittura come\u00a0<em>embedded audio-video pdf\u00a0<\/em>(senza considerare, per questi ultimi, i problemi di software di lettura non disponibili sui pc ministeriali od anche l\u2019eventuale violazione del divieto di inserimento di\u00a0<em>elementi attivi<\/em>), residuerebbe il non trascurabile dubbio in ordine alla capacit\u00e0 rappresentativa nel tempo di detti documenti. La soluzione, che non comporterebbe alcun carico per la finanza pubblica e men che meno particolari sforzi tecnici, \u00e8 quella di verificare l\u2019idoneit\u00e0 della struttura informatica ministeriale a gestire (e conservare) simili documenti, aggiornando la norma tecnica. Una volta tanto si pu\u00f2 dire, senza voler utilizzare tale espressione come paravento per qualche mascalzonata legislativa, che\u00a0<em>ce lo chiede l\u2019Europa<\/em>!<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc495511464\"><\/a>3.I documenti informatici come dati riutilizzabili<\/h3>\n<p>Come emerge in maniera abbastanza netta dalle considerazioni che precedono, il diritto dell\u2019informatica sta assumendo via via un ruolo sempre pi\u00f9 centrale nel quotidiano dei giuristi. Ci\u00f2, a ben vedere, accade anche a prescindere dal processo civile telematico o da quello amministrativo, perch\u00e9 il processo di digitalizzazione \u00e8 fenomeno sociale prim\u2019ancora che giuridico.<\/p>\n<p>In tale contesto sociale, economico e giuridico completamente nuovo occorre orientarsi nelle conoscenze per poter governare il cambiamento da giuristi: gli avvocati ed i magistrati, ciascuno nei rispettivi ruoli, in prima linea.<\/p>\n<p>Con riferimento ad un\u2019attivit\u00e0 centrale in ambito processuale, qual \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 di documentazione di ci\u00f2 che accade nel processo, il passaggio da documento analogico a documento informatico \u00e8 graduale e va ancora perfezionato: l\u2019idea di documento come\u00a0<em>res<\/em>cartacea era ed \u00e8 troppo radicata nella tradizione sociale ed il concetto di documento come insieme di dati ha fatto e fa ancora non poca fatica a fare breccia: il doppio fascicolo e le\u00a0<em>copie di cortesia\u00a0<\/em>ne sono la prova vivente.<\/p>\n<p>Dal documento su carta all\u2019idea del documento gi\u00e0 cartaceo e riprodotto sul monitor di un\u00a0<em>personal computer<\/em>\u00a0\u2013 la scansione, pur sempre destinata al limitato utilizzo della sola lettura o, al massimo, alla traduzione in sequenze di parole grazie alla tecnologia, non sempre precisa, dell\u2019OCR \u2013 occorre ora definitivamente transitare ad un documento informatico puro, fatto di dati, suscettibili di uso come tali e di riutilizzo, nell\u2019accezione di tale termine quale definita dall\u2019art. 2, lett. e)<a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>\u00a0del decreto legislativo n. 36 del 24 Gennaio 2006, richiamato peraltro anche nelle definizioni del C.A.D. all\u2019art. 1, lettera n-<em>bis<\/em>.<\/p>\n<p>Che un documento informatico sia fatto di\u00a0<em>bit<\/em>\u00a0\u00e8 affermazione che vale sia per le copie per immagine che per i documenti testuali. Questi ultimi hanno tuttavia molto di pi\u00f9: in un documento testuale le parole, le sequenze di testi, significanti e le relative connessioni logiche, linguistiche e semantiche sono a loro volta dati suscettibili di riutilizzo. E che si voglia privilegiare anche tale forma di riutilizzo del dato emerge a chiare lettere anche dalle specifiche tecniche del pct, ove \u00e8 prescritto, sia dall\u2019art. 12 per gli atti che dall\u2019art. 19 bis, l\u2019utilizzo del formato PDF \u00ab<em>ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti<\/em>\u00bb: il che non si riferisce evidentemente al solo copia-incolla che agevoli il lavoro del magistrato o dell\u2019avvocato, ma anche e soprattutto ad un trattamento dei dati contenuti nei documenti informatici giudiziari che vada oltre il semplice uso ordinario dei documenti (memorizzazione, conservazione, lettura, stampa e via dicendo) e\u00a0 che consenta, invece, diverse opzioni di strutturazione degli atti e dei provvedimenti ed anche operazioni di analisi e di trattamento del dato con l\u2019ausilio delle macchine.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che vale per gli avvocati non vale (ancora) per\u00f2 per i magistrati: in attesa del varo delle nuove regole tecniche sui documenti e dell\u2019obbligatoriet\u00e0 ex art. 40 C.A.D<a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>. del deposito dei provvedimenti in formato digitale nativo anche per i provvedimenti del giudice, duole dover riscontrare un troppo elevato numero di provvedimenti depositati in forma cartacea (per quanto redatti con l\u2019ausilio di strumenti elettronici!) ed acquisiti ai registri informatici solo attraverso la scansione ad opera del cancelliere.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc495511465\"><\/a>4.I dati e le banche dati delle decisioni di merito<\/h3>\n<p>Proprio con riferimento ai provvedimenti del giudice, il riutilizzo del dato costituisce altro argomento di estrema attualit\u00e0 connesso al tema delle banche dati della giurisprudenza di merito distrettuale e nazionale (quest\u2019ultima ancora allo stato progettuale nelle specifiche tecniche).<\/p>\n<p>I documenti, selezionati dai magistrati con l\u2019apposito\u00a0<em>flag<\/em>, diventano infatti disponibili grazie all\u2019utilizzo di un sistema di interrogazione\u00a0<em>webservice<\/em>\u00a0sia da parte degli altri giudici che degli avvocati, muniti di apposito software, previa autenticazione con certificato digitale. Il che costituisce strumento di diffusione delle conoscenze utile non solo allo snellimento del lavoro in sede di redazione dei provvedimenti ma anche e soprattutto in funzione deflattiva del contenzioso, permettendo agli avvocati di conoscere quale sia l\u2019orientamento di questo o quell\u2019ufficio giudiziario e di prevenire, ove possibile, la proposizione di giudizi il cui esito negativo sia prevedibile alla luce dell\u2019espresso orientamento.<\/p>\n<p>Ora, \u00e8 evidente che in assenza di provvedimenti in formato digitale nativo tali banche dati non sono nel concreto realizzabili (o sono realizzabili solo a patto che la scansione dei provvedimenti avvenga con OCR, il che non assicura tuttavia la necessaria precisione del dato testuale): il primo passo \u00e8 sensibilizzare tutti i giudici, anche a prescindere dal ricordato art. 40 CAD, al deposito dei provvedimenti in tale formato.<\/p>\n<p>Il passo ulteriore \u00e8 quella che il Direttore Generale dei Servizi Informativi del Ministero della Giustizia ha definito una \u201c<em>segmentazione per rappresentazioni cognitive del documento<\/em>\u201d<a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>: un provvedimento che, per esemplificare e semplificare, sia strutturato ad esempio in \u201cepigrafe\u201d, \u201cparti\u201d, \u201cragioni di fatto e motivi della decisione\u201d e \u201cpqm\u201d, con le strutture accidentali del \u201cprincipio di diritto\u201d, \u201crichiami giurisprudenziali\u201d e \u201criferimenti normativi\u201d, si presterebbe non solo ad una compilazione assistita ad opera della macchina o la ricerca testuale con operatori logici booleani, ma anche a procedimenti di estrazione automatizzata di parti di esso, anche epurate da dati personali soggetti alla particolare protezione di cui agli articoli 22 \u00a0e 52 del Codice Privacy<a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p>Estremizzando la spinta evolutiva, si pu\u00f2 pensare al provvedimento giudiziario redatto in formato xml, pur sempre convertibile nel pi\u00f9 comune pdf attraverso fogli di stile, strutturato nelle parti come sopra indicate o, al pi\u00f9, agli stessi dati integrati sotto forma di metadati nel documento, che possano consentire le operazioni di indicizzazione e la creazione di documenti nuovi (come, ad esempio, proprio l\u2019archivio di giurisprudenza interamente anonimizzato) mediante estrazione logica dei contenuti.<\/p>\n<p>In via pi\u00f9 immediata e pi\u00f9 empirica, una\u00a0<em>negoziazione di significati<a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftn6\" name=\"_ftnref6\"><strong>[6]<\/strong><\/a>\u00a0<\/em>testuali, introducibile senza particolari sforzi nei testi ai fini di una pi\u00f9 corretta gestione, potrebbe riguardare convenzioni per la scrittura dei nomi delle parti: ad esempio, cognomi scritti tutti i maiuscolo e nomi con la prima maiuscola che seguano il cognome; codici fiscali da scrivere come sedici caratteri alfanumerici consecutivi senza spazi; indicazione del numero di ruolo della causa nel formato \u201cR.G.: nnnnn\/aaaa\u201d. Accortezze queste che consentirebbero un trattamento dei dati testuali attraverso l\u2019utilizzo del comando\u00a0<em>grep<\/em>\u00a0o espressioni regolari (Regex): a puro titolo sperimentale, \u00e8 disponibile una applicazione web realizzata con l\u2019ausilio dell\u2019Avv. Claudio De Stasio (Foro di Grosseto) all\u2019indirizzo\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/anonimizzatore.html\">http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/anonimizzatore.html<\/a>\u00a0\u00a0che, avvalendosi delle Regex, ricerca all\u2019interno dei documenti pdf le occorrenze che, secondo alcuni criteri euristici, individuano dati personali, restituendo un documento testuale anonimizzato.\u00a0 Oltre ad anonimizzare i dati personali, l\u2019applicazione consente di prevedere nella stesura dei testi le parti da oscurare, inserendo prima del testo la stringa \u201c<strong>#(<\/strong>\u201d\u00a0 ed alla fine \u201c<strong>#)<\/strong>\u201d (senza virgolette), sicch\u00e9, ad esempio, nel contesto del testo che segue:<\/p>\n<p><em>PINCO Pallino, rappresentato e difeso dall\u2019avv. DELLA PENA Massimo, nel procedimemento R.G.: 01523\/207, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse pharetra dapibus sem nec posuere.\u00a0<strong>#(<\/strong>Nulla suscipit nunc et interdum tristique<strong>#)<\/strong>. Curabitur varius, PINCO libero id suscipit elementum, massa ipsum venenatis mi, commodo pharetra sapien quam id mi. Vivamus suscipit, libero nec scelerisque pellentesque, metus velit euismod erat, nec elementum nunc felis ac nunc. Morbi eu turpis et augue lobortis sodales<\/em><\/p>\n<p>resterebbero oscurati i nomi delle parti (Pinco Pallino), dell\u2019avvocato, il numero di RG e l\u2019intero periodo \u201c<em>Nulla suscipit nunc et interdum tristique<\/em>\u201d.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc495511466\"><\/a>5.La strutturazione dei documenti informatici giudiziari come strumento per l\u2019attuazione della sinteticit\u00e0 degli atti<\/h3>\n<p>Analogamente ai provvedimenti del giudice, la strutturazione dell\u2019atto giudiziario dell\u2019avvocato \u00e8 strumento di particolare utilit\u00e0 ed efficacia.<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 del riutilizzo del dato da parte del giudice e\/o dell\u2019avversario, la strutturazione degli scritti difensivi costituisce, soprattutto nell\u2019ambito dei documenti informatici, mezzo di chiarezza espositiva, di ordine sistematico della trattazione degli argomenti, divenendo funzionale all\u2019utilizzo delle tecniche espositive di persuasione.<\/p>\n<p>La sinteticit\u00e0 degli atti \u00e8 esigenza sentita (divenuta vera e propria norma nel c.p.a., all\u2019art. 3) per far fronte alla prolissit\u00e0 e l\u2019oscurit\u00e0 degli atti processuali, indicata tra le cause primarie delle difficolt\u00e0 di gestione del contenzioso. Il requisito in parola, tuttavia, si scontra spesso con la complessit\u00e0 delle fattispecie da illustrare, sia in fatto che in diritto, e con le consequenziali complicazioni in ordine all\u2019esposizione delle argomentazioni nel contesto dell\u2019atto giudiziario; e, di contorno, \u00e8 lo stesso Legislatore a prescrivere talora, in una vera e propria contraddizione in termini, d\u2019un colpo solo, sinteticit\u00e0 ed autosufficienza dell\u2019atto.<\/p>\n<p>In un contesto di cos\u00ec difficile gestione dell\u2019equilibrio tra completezza e sintesi espositiva, strutturare gli atti di parte in titoli, sottotitoli, paragrafi, note ed indice<a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>\u00a0costituisce mezzo per agevolarne la lettura, anche sotto il profilo dell\u2019accessibilit\u00e0<a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>, ed \u00e8 formidabile strumento di comunicazione delle tesi fatte valere, oltre che di ausilio alle tecniche espositive e di persuasione, che dovrebbero costituire parimenti bagaglio delle conoscenze dell\u2019avvocato.<\/p>\n<p>Ne \u00e8 un esempio \u2013 eccetto che per le tecniche di persuasione, in questo caso per nulla utilizzate \u2013 questa stessa relazione, ammesso che chi abbia avuto la forza di leggerla fino a questo punto l\u2019abbia fatto adoperando il documento informatico e non la sua stampa.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc495511467\"><\/a>6.I documenti informatici e la forma scritta: il documento \u00e8 davvero \u201cscritto\u201d?<\/h3>\n<p>Nel quadro degli scenari di novit\u00e0 che si schiudono per gli operatori del diritto, un cenno merita anche il concetto di documento scritto, profondamente mutato alla luce sia del C.A.D. e del relativo decreto correttivo di agosto 2016 e, soprattutto, del Regolamento eIDAS.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 ampiamente discusso in un\u00a0<a href=\"http:\/\/www.fiif.it\/principio-non-discriminazione-nelleidas-commento-sent-trib-milano-18-10-2016\/\">articolo del Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l\u2019Innovazione Forense<\/a>, con le richiamate riforme \u00e8 radicalmente mutato il concetto di forma scritta degli atti: con il principio di non discriminazione dei documenti elettronici viene infatti totalmente a cadere un concetto radicato nella nostra cultura giuridica, ovvero che la \u201cforma scritta\u201d sia soltanto e solo quella rappresentativa di parole e segni leggibili, percepibili dall\u2019occhio umano, su un personal computer, su tablet od altro device.<\/p>\n<p>Si tratta del principio dettato dall\u2019art. 46, che \u00a0costituisce forse l\u2019innovazione pi\u00f9 significativa tra quelle introdotte dal Regolamento europeo:\u00a0<em>\u201ca un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilit\u00e0 come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 va aggiunto che il comma 1-<em>bis<\/em>\u00a0dell\u2019art. 20 CAD, introdotto dall\u2019art. 17 del dlt 179\/2016, prevede adesso, in armonia col ricordato principio ex art. 46 eIDAS, che \u00ab<em>L&#8217;idoneit\u00e0 del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualit\u00e0, sicurezza, integrit\u00e0 e immodificabilit\u00e0<\/em>\u00bb: quindi la forma scritta documentale digitale si ricollega, per espressa previsione normativa, non pi\u00f9 necessariamente ad una sequenza di parole leggibili, tra esse connesse sul piano logico e lessicale, ma alle caratteristiche di\u00a0<em>qualit\u00e0, sicurezza, integrit\u00e0 e immodificabilit\u00e0<\/em>\u00a0del documento informatico.<\/p>\n<p>Ancora pi\u00f9 nel dettaglio, poi, l\u2019art. 21 precisa, al comma 1, che \u00ab<em>Il documento informatico, cui \u00e8 apposta una firma elettronica,\u00a0<u>soddisfa il requisito della forma scritta<\/u>\u00a0e sul piano probatorio \u00e8 liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualit\u00e0, sicurezza, integrit\u00e0 e immodificabilit\u00e0<\/em>\u00bb: in altri termini, qualsivoglia contenuto memorizzato in forma elettronica (per richiamare la definizione dell\u2019eIDAS) munito di una qualsiasi firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta. Ancora pi\u00f9 nel dettaglio, se la firma elettronica \u00e8 qualificata o digitale, la forma scritta \u00e8 soddisfatta\u00a0<em>ad substantiam\u00a0<\/em>per gli atti previsti dall\u2019art. 1350 nn. da 1 a 12 c.c., mentre per quelli previsti dal n.ro 13 di detta norma \u00e8 sufficiente la firma elettronica avanzata (art. 21, comma 2-<em>bis<\/em>).<\/p>\n<p>Leggendo tali norme in correlazione all\u2019art. 46 eIDAS, si pu\u00f2 affermare che anche un documento dal contenuto non testuale (ad esempio una fonoregistrazione od una videoregistrazione) munito di firma elettronica potr\u00e0 essere valutato, in relazione alle sue caratteristiche di\u00a0 qualit\u00e0, sicurezza, integrit\u00e0 e immodificabilit\u00e0 come documento scritto. Addirittura, se la firma apposta ad una fonoregistrazione o ad un\u00a0<em>videoclip<\/em>\u00a0\u00e8 digitale o qualificata, la forma scritta non pu\u00f2 neanche essere messa in discussione sul piano della validit\u00e0\u00a0<em>ad substantiam\u00a0<\/em>dei negozi ex art. 1350 c.c. e,\u00a0<em>a fortiori<\/em>,\u00a0<em>ad probationem<\/em>.<\/p>\n<p>Dopo il licenziamento intimato \u201cper iscritto\u201d via Whatsapp, avremo presto le domande di ingiunzione con documenti video costituenti prova scritta ex art. 633 c.p.c.<\/p>\n<div>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<div id=\"ftn1\">\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a>\u00a0Va per inciso ricordato che, nel disegno di decreto correttivo del CAD, depositato dal Governo l\u20198 settembre 2017 ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 3 L. 7\/8\/2015 n. 124 (\u00ab<em>Entro dodici mesi dalla data di entrata in\u00a0 vigore\u00a0 di\u00a0 ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo&#8217;\u00a0 adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e\u00a0 della\u00a0 procedura\u00a0 di cui al presente articolo, uno\u00a0 o\u00a0 piu&#8217;\u00a0 decreti\u00a0 legislativi\u00a0 recanti disposizioni integrative e correttive<\/em>\u00bb) \u00e8 prevista la modifica dell\u2019art. 71 CAD: le \u201c<em>regole tecniche<\/em>\u201d si chiameranno \u201c<strong><em>linee guida<\/em><\/strong>\u201d, saranno adottate dall\u2019AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonch\u00e9 acquisito il parere della Conferenza unificata, e conterranno le regole tecniche e di indirizzo per l\u2019attuazione del CAD. La bozza di riforma, tuttavia, non riguarda l\u2019art. 4 Dl 193\/2009, di tal che per il pct si continuer\u00e0 a parlare di \u201cregole tecniche\u201d.<\/p>\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a>\u00a0\u00a0<strong><em>Riutilizzo<\/em><\/strong><em>: l&#8217;uso del dato di cui \u00e8 titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta \u00e8\u00a0 stato prodotto nell&#8217;ambito dei fini istituzionali<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn2\">\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a>\u00a0La miniriforma del CAD di agosto 2016 ha visto l\u2019introduzione di una norma \u2013 l\u2019art. 2, comma 6 \u2013 che ha affermato la specialit\u00e0 dell\u2019impianto normativo del PCT rispetto al CAD, statuendo che le norme di quest\u2019ultimo sono applicabili anche al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario \u00ab<em>in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico<\/em>\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn3\">\n<p>Tale norma, ulteriormente delineando l\u2019ambito applicativo oggettivo del CAD, costituisce del resto corollario del precedente comma 2, che tratteggia invece il quadro dei soggetti destinatari del codice prevedendo che le disposizioni in esso contenute \u00ab<em>si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<\/em>\u00bb\u00a0 e, quindi, anche all\u2019amministrazione della Giustizia.<\/p>\n<p>Tra le norme del C.A.D. quella che forse riveste portata maggiormente innovativa \u00e8 l\u2019art. 40 del C.A.D. secondo cui \u00ab<strong><em>Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all&#8217;articolo 71<\/em><\/strong>\u00bb.<\/p>\n<p>La norma in parola avrebbe dovuto avere piena applicazione a partire dall\u201911 Agosto 2016, ovvero dalla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dall\u2019art. 17 del dpcm 13.11.2014 per l\u2019adeguamento dei sistemi di gestione documentale informatica delle pubbliche amministrazioni.\u00a0 Tuttavia, come osservato nel paragrafo che precede, l\u2019efficacia di tale norma \u00e8 stata indirettamente sospesa dall\u2019art. 61 del dlt 179\/2012, che aveva fissato un termine di quattro mesi (scaduto invano il 14 gennaio 2017) per l\u2019aggiornamento e l\u2019adeguamento delle regole tecniche, stabilendo altres\u00ec che fino all\u2019emanazione dell\u2019aggiornamento delle regole sui documenti restasse sospeso il connesso obbligo delle pubbliche amministrazioni di provvedere all\u2019adeguamento delle proprie infrastrutture informatiche.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che una volta approvate le nuove regole tecniche sui documenti informatici, cesser\u00e0 la causa di sospensione prevista dall\u2019art. 61 del dlt 179\/2016 ed anche per i provvedimenti dei Giudici, cos\u00ec come per tutti gli atti e provvedimenti della P.A., scatter\u00e0 l\u2019obbligo di formazione digitale dei documenti.<\/p>\n<p>N\u00e9 si dica che esiste una norma del pct che dispone diversamente, e men che meno si dica che tale norma \u00e8 quella di cui all\u2019art. 16 DM 44\/2011, la quale prevede che il provvedimento del magistrato possa essere in formato cartaceo e che in tali casi, il \u00abcancelliere o il segretario dell\u2019ufficio giudiziario ne estrae copia per immagine in formato PDF\u00bb.\u00a0 A tale norma non pare potersi attribuire carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale del CAD, prevedendo esso soltanto una modalit\u00e0 di acquisizione documentale nella prospettiva della conservazione sostitutiva dei provvedimenti gi\u00e0 resi in formato cartaceo, vale a dire una modalit\u00e0 attuativa del precetto di cui all\u2019art. 22, comma 5, C.A.D..<\/p>\n<p>Si evidenzia che la tesi qui sostenuta appare condivisa anche alla luce del tenore dei quesiti posti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni del 19\/9\/2017 (cfr.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/application\/xmanager\/projects\/leg17\/attachments\/documenti_acquisiti_commissione\/documento_pdfs\/000\/000\/036\/AL-GIUSTIZIA2.pdf\">http:\/\/www.camera.it\/application\/xmanager\/projects\/leg17\/attachments\/documenti_acquisiti_commissione\/documento_pdfs\/000\/000\/036\/AL-GIUSTIZIA2.pdf<\/a>\u00a0, pag. 7).<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn4\">\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a>\u00a0<strong>P. Liccardo<\/strong>, in sede di audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, in data 19\/9\/2017, video disponibile qui\u00a0<a href=\"http:\/\/webtv.camera.it\/evento\/11799\">http:\/\/webtv.camera.it\/evento\/11799<\/a>, (cfr. dal minuto 52:25)<\/p>\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a>\u00a0In tal senso, cfr. Corte di Cassazione \u2013 Sentenza n. 10510\/2016 del 20\/5\/2016<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn5\"><\/div>\n<div id=\"ftn6\">\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a>\u00a0P. Liccardo,\u00a0<em>ibidem<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn7\">\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a>\u00a0Senza contare l\u2019utilizzo dei collegamenti ipertestuali degli atti ai documenti ad essi allegati, che consentono ai giudici di avere contezza immediata del contenuto dell\u2019allegato richiamato nel corpo dell\u2019atto.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn8\">\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/www.fiif.it\/documento-digitale-giudiziario-le-nuove-frontiere-processuali\/#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a>\u00a0Nell\u2019accezione ex DM 8\/7\/2005, emanato ai sensi della Legge 4\/1\/2004 n. 4<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Relazione dell&#8217;avv. Roberto Arcella, componente del GdL FIIF, tenuta al Convegno di Capri del 14 Ottobre 2017, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Strutture territoriali di Napoli, Salerno e della Corte Suprema di Cassazione, col patrocinio del Consiglio Nazionale Forense \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u201cIl Magistrato, le innovazioni organizzative e le nuove forme degli atti&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-26146","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pct"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/paWWDs-6NI","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26146"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26146\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}