{"id":26144,"date":"2016-05-18T20:16:41","date_gmt":"2016-05-18T20:16:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/?p=26144"},"modified":"2019-05-02T08:02:33","modified_gmt":"2019-05-02T08:02:33","slug":"comunicazioni-e-notificazioni-di-cancelleria-relazione-dellavv-roberto-arcella-alla-scuola-superiore-della-magistratura-napoli-18-maggio-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/26144\/comunicazioni-e-notificazioni-di-cancelleria-relazione-dellavv-roberto-arcella-alla-scuola-superiore-della-magistratura-napoli-18-maggio-2016\/","title":{"rendered":"Comunicazioni e notificazioni di Cancelleria &#8211; relazione dell&#8217;Avv.Roberto Arcella  alla Scuola Superiore della Magistratura &#8211; Napoli 18  Maggio 2016"},"content":{"rendered":"<div class=\"row \"><div class=\"wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended\" style=\"padding-top:0px;padding-bottom:0px\" id=\"wpv-column-0319c4b424869cfee58e1d3b80e2bdc7\" ><p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-4055 aligncenter\" src=\"https:\/\/avvocatotelematico.files.wordpress.com\/2015\/09\/ssm.png?resize=228%2C150\" alt=\"ssm\" width=\"228\" height=\"150\" \/><\/p>\n<h1><a name=\"_Toc450832096\"><\/a>P16041 &#8211; Il processo civile telematico nell&#8217;interazione fra avvocato, cancelliere e magistrato \u2013 Sessione del 18\/5\/2016<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><a name=\"_Toc450832097\"><\/a>Le comunicazioni telematiche e i pubblici registri: rassegna di ipotesi problematiche ed esempi concreti<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/avvocatotelematico.files.wordpress.com\/2016\/05\/comunicazioni-di-cancelleria-definitiva-2.pdf\">Scarica da qui il documento in formato pdf<\/a><\/p>\n<p><strong><em>di Roberto Arcella <a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Sommario<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#_Toc450832098\"> Le comunicazioni e notificazioni telematiche: la <em>ratio <\/em>ed il quadro normativo. 2<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc450832099\"> Entrata In vigore dell\u2019art. 16 DL 179\/2012. 6<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc450832100\"> Il testo integrale dei provvedimenti comunicati o notificati: differenze concrete tra notificazioni e comunicazioni di cancelleria. 7<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc450832101\"> L\u2019esclusivit\u00e0 delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria. 11<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc450832102\"> Quali indirizzi PEC devono essere utilizzati?. 13<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc450832103\"> La mancata consegna della comunicazione &#8211; notificazione non imputabile al destinatario. 14<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc450832104\"> Le comunicazioni e notificazioni di atti o provvedimenti rivelatori di dati sensibili 18<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#_Toc450832105\"> Le comunicazioni tra avvocato e cancelliere in sede di deposito telematico: il campo \u201cnote\u201d e la quarta pec 21<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<h3><a name=\"_Toc450832098\"><\/a>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le comunicazioni e notificazioni telematiche: la <em>ratio <\/em>ed il quadro normativo<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il problema della lentezza delle comunicazioni in ambito giudiziario ha costituito probabilmente il fattore di maggior stimolo per la svolta telematica nel processo civile: senza andare troppo indietro nel tempo, allorquando il passaggio al processo telematico sembrava ancora un miraggio, si ricordano i provvedimenti d\u2019urgenza (DL 35\/2005, poi convertito in Legge n. 80\/2005) che introdussero il telefax e la posta elettronica semplice nel novero degli strumenti per le comunicazioni relative alla pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze, modificando gli articoli 133 e 134 c.p.c. ed imponendo altres\u00ec ai difensori l\u2019obbligo di indicazione del relativo numero ed indirizzo telematico nei propri atti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ancor prima, con l\u2019art. 6 del dpr 123\/2001 era stato previsto che \u201c<em>Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonch\u00e9 la notificazione degli atti, effettuata quest&#8217;ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, <strong>possono<\/strong> essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all&#8217;indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell&#8217;articolo 7<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senza ripercorrere tutte le tappe normative comuni all\u2019intera struttura del processo civile telematico, va qui ricordato che, solo sette anni dopo, con l\u2019art. 51<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a> del DL 112\/2008 (del quale v\u2019\u00e8 ancora traccia nel DM 44\/2011), fu concretamente previsto l\u2019avvio, con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro della Giustizia, delle notificazioni e comunicazioni \u201c<em>di cui al primo comma dell&#8217;articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell&#8217;articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente<\/em>\u201d per via telematica all&#8217;indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Si tratta, come l\u2019esperienza ha insegnato, di norme che non hanno avuto nel concreto alcun impatto, o quasi, sulla speditezza del processo civile. In effetti la vera svolta si \u00e8 avuta solo con l\u2019ormai notorio DL 179\/2012, il cui articolo 16<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a> ha segnato il vero avvio delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel tempo di mezzo, per\u00f2, si colloca l\u2019art. 25<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> della Legge 12\/11\/2011, n.183 che, sotto la rubrica \u201c<em>Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile<\/em>\u201d, novell\u00f2 gli articoli 125, 133, 134, 136, 170, 176, 183, 250, 366, 372, 390, 518, cos\u00ec come alcune norme delle disposizioni di attuazione, quali l\u2019art. 173 bis, il 173-<em>quinquies<\/em>, dando peraltro \u2013 conviene ricordarlo \u2013 anche un primo riassetto alla L. 53\/1994 sulle notificazioni dell\u2019avvocato, con l\u2019aggiunta della posta elettronica certificata ai preesistenti strumenti di notifica (consegna diretta e posta raccomandata).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La velocit\u00e0 ed efficacia delle comunicazioni a mezzo posta certificata costituisce senza dubbio uno degli argomenti maggiormente spesi a favore del processo civile telematico, insieme al risparmio in termini di costi per la giustizia che le comunicazioni telematiche hanno sinora prodotto e che produrranno<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va pure segnalato che, diversamente dalle altre norme che costituiscono l\u2019ossatura del processo civile telematico e che sono rimaste relegate in questa sorta di \u201cmini-codice\u201d costituito dagli articoli 16-<em>bis<\/em> e seguenti del DL 179\/2012, le novit\u00e0 sulle comunicazioni telematiche introdotte dall\u2019art. 16 hanno profondamente modificato alcune norme del codice di rito, con particolare riferimento all\u2019art. 136 c.p.c. e l\u2019art. 45 disp. att. c.p.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il <strong>primo comma<\/strong> dell\u2019art. 16 prevede significativamente la soppressione delle parole \u201c<em>in carta non bollata<\/em>\u201d dal primo comma dell\u2019art. 136: questo, evidentemente, non perch\u00e9 si volesse introdurre un\u2019imposta di bollo sulle comunicazioni ma con chiaro riferimento alla dematerializzazione dei documenti ed all\u2019esclusivit\u00e0 delle comunicazioni telematiche statuita nel successivo comma 4.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc450832099\"><\/a>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Entrata in vigore dell\u2019art. 16 DL 179\/2012<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 9 disponeva un&#8217;articolata decorrenza dell&#8217;efficacia delle suddette disposizioni, distinguendo tre ipotesi relative al processo civile ed una riferita alla seconda parte dell\u2019art. 16 comma 4, per il processo penale:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>dal <strong>18\/2\/2013<\/strong> per le notificazioni e comunicazioni ai difensori per i giudizi dinanzi ai Tribunali ed alle Corti d\u2019Appello;<\/li>\n<li>dal <strong>15\/10\/2013<\/strong>, \u201ctrecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione\u201d, per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili di tribunale e corte d\u2019appello<\/li>\n<li>a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d&#8217;appello<\/li>\n<li>a decorrere dal <strong>15 dicembre 2014<\/strong> per le notificazioni a persona diversa dall&#8217;imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 10, quindi, rinviava a successivi decreti del Ministro della giustizia per accertare, previa verifica tecnica, la funzionalit\u00e0 dei servizi di comunicazione delle categorie di uffici di cui alla precedente lettera d), e cio\u00e8:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">a) uffici giudiziari diversi da tribunali e corti di appello;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">b) uffici giudiziari per notificazioni a persona diversa dall&#8217;imputato nel processo penale.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si segnala infine che il recentissimo Decreto 19 gennaio 2016 (in G.U. 21\/01\/2016, n. 16) ha attribuito valore legale (con l&#8217;art. 2, comma 1), a decorrere dal <strong>15 febbraio 2016<\/strong><em>, <\/em>alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la <strong>Corte suprema di Cassazione<\/strong>.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc450832100\"><\/a>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il testo integrale dei provvedimenti comunicati o notificati: differenze concrete tra notificazioni e comunicazioni di cancelleria<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo una digressione, al comma 2, sulle notifiche telematiche degli ufficiali giudiziari, il <strong>comma 3<\/strong> dell\u2019art. 16 contiene due importantissime previsioni modificative dell\u2019art. 45 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il biglietto di cancelleria contiene ora \u00ab<strong><em>il testo integrale<\/em><\/strong><em> del provvedimento comunicato<\/em>\u00bb e<\/li>\n<li>\u00ab<em>Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata <strong>il biglietto di cancelleria \u00e8 costituito dal messaggio di posta elettronica certificata<\/strong>, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici<\/em>\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, giova ricordare che le specifiche tecniche di cui al Provvedimento DGSIA 16\/4\/2014, art. 17, prescrivono che l\u2019allegato debba essere in formato <strong><em>pdf<\/em><\/strong> e, quindi, ove l\u2019atto o il provvedimento da notificare non siano costituiti da originali informatici, la cancelleria dovr\u00e0 scansionare il documento s\u00ec da renderlo nel formato prescritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la <strong>prima criticit\u00e0<\/strong> riscontrata \u201csul campo\u201d riguarda il primo dei due aspetti: anche se ormai in misura che si va progressivamente riducendo, si assiste ancora a casi in cui la cancelleria invia <strong>comunicazioni che non recano alcun allegato<\/strong>, ma in quella forma abbreviata e non rigorosamente formale che caratterizzava le comunicazioni <em>ante<\/em> 2013 includendo, ad esempio, un mero \u201crinvia al\u2026\u201d nel corpo del messaggio, senza allegati che non siano quelli tecnici delle pec, ovvero daticert.xml e smime.p7s contenenti le principali informazioni di certificazione e la firma del gestore.\u00a0\u00a0 Tale disattenta prassi pu\u00f2 avere ovviamente pesanti ricadute sulla validit\u00e0 delle comunicazioni ed incidere patologicamente sugli atti del processo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 3 dell\u2019art. 16, per\u00f2, aveva mancato di innovare l\u2019art. 133 c.p.c. che, con riferimento alla sentenza, in contrasto con il nuovo art. 45 disp att. c.p.c., continuava a prevedere la previsione che il biglietto di cancelleria contenesse il solo dispositivo (\u201c<strong><em>mediante biglietto contenente il dispositivo<\/em><\/strong>\u201d): sul punto, va ricordato che l\u2019art. 45, comma 1 lett. b) DL 90\/2014 ha uniformato anche l\u2019art. 133 con la previsione secondo cui il biglietto contiene anche in tal caso \u201c<strong><em>il testo integrale<\/em>\u201d<\/strong> (della sentenza).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale ultima modifica, a sua volta, fece immediatamente sorgere una grave difficolt\u00e0 interpretativa, ovvero se le notificazioni di cancelleria fossero o meno idonee a far decorrere il termine breve per l\u2019impugnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dubbio fu pure aggravato dal fatto che la Circolare 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, emanata alla vigilia dell\u2019entrata in vigore dell\u2019art. 16 bis, comma 1, DL 179\/2012, conteneva l\u2019espressa previsione che \u201c<strong><em>l\u2019invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, fa decorrere i termini per l\u2019impugnazione<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019 equivoco fu infine normativamente risolto con la legge 114\/2014 di conversione del DL 90\/2014. Con essa all\u2019art. 133 c.p.c. fu aggiunta la previsione che \u201c<em>La comunicazione non \u00e8 idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all&#8217;art. 325<\/em>\u201d.Alla luce di tale riassetto normativo, pu\u00f2 dirsi che nel concreto sia svanita ogni diversificazione concettuale tra le <em>comunicazioni<\/em> e le <em>notificazioni<\/em> di cancelleria: sotto il profilo oggettivo, non sussiste pi\u00f9 la tradizionale distinzione secondo cui la comunicazione \u00e8 quel documento \u00ab<em>contenente un cenno sommario dell\u2019atto o del fatto medesimo<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\"><strong>[6]<\/strong><\/a> distinguendosi dalla <em>notificazione <\/em>che, invece, indica \u00ab<em>l\u2019attivit\u00e0 di un soggetto qualificato a portare un atto, giudiziale o stragiudiziale a conoscenza di uno o pi\u00f9 soggetti determinati<\/em>\u00bb<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\"><strong>[7]<\/strong><\/a>; sotto il profilo soggettivo perch\u00e9, alla luce dell\u2019art. 16 in commento, la cancelleria diviene a tutti gli effetti soggetto autore anche delle notificazioni ancorch\u00e9 esclusivamente mediante l\u2019utilizzo della posta certificata.Va segnalato, tuttavia, che una differenziazione ancora sussiste:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>sul piano normativo, dacch\u00e9 permangono i casi in cui la legge prescrive la <em>comunicazione<\/em> (ad es. art. 133 e 136 c.p.c) e casi in cui viene invece prescritta la <em>notificazione <\/em>(ad es. art. 6, comma 8 dlt 150\/2011; art. 35 dlt 25\/2008);<\/li>\n<li>Sul piano del contenuto del messaggio, che mantiene una netta distinzione tra notificazioni<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a> e comunicazioni<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a><\/li>\n<li>nell\u2019ambito delle specifiche tecniche del processo civile telematico: per l\u2019art. 17, ultimo comma, del Provv. DGSIA 16\/4\/2014, infatti, \u00ab<em>la ricevuta di avvenuta consegna \u00e8 di tipo breve<\/em><a href=\"#_ftn10\" name=\"_ftnref10\"><strong>[10]<\/strong><\/a><em> per le comunicazioni e di tipo completo<\/em><a href=\"#_ftn11\" name=\"_ftnref11\"><strong>[11]<\/strong><\/a> <em>per le notificazioni<\/em>\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto il profilo operativo, sia il Portale che i sistemi SICID-SIECIC che Consolle Magistrato consentono di distinguere agevolmente i documenti informatici relativi alle comunicazioni da quelli relativi alle notificazioni.Accade spesso che le cancellerie, nel dubbio, provvedano ad inviare <em>notificazioni<\/em> anche nelle ipotesi in cui sarebbero necessarie delle semplici <em>comunicazioni<\/em>: se a tale scelta consegue poco o niente sul piano della validit\u00e0 degli atti (le notificazioni hanno qualcosa <em>in pi\u00f9<\/em>, almeno concettualmente, rispetto alle comunicazioni), le ripercussioni non sono trascurabili (sui grandi numeri) in punto di mole di dati da conservare e di carico per i sistemi informatici ministeriali: la conservazione delle ricevute complete delle notificazioni, che includono anche gli allegati al messaggio, comporta di fatto un raddoppio del peso informatico di ciascun invio.Non si pu\u00f2 dire, invece, che sia vero il contrario: non direi che una comunicazione eseguita dalla cancelleria in luogo di una notificazione sia scevra di conseguenze sul piano della validit\u00e0 dell\u2019atto.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><a name=\"_Toc450832101\"><\/a>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019esclusivit\u00e0 delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il cuore della norma in commento \u00e8 costituito dal <strong>comma 4<\/strong>: \u201c<em>Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va anzitutto evidenziato il tono perentorio espresso con l\u2019avverbio \u201c<strong><em>esclusivamente<\/em><\/strong>\u201d. Le sole eccezioni previste sono quelle contemplate dai commi 6, 7 e 8:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Il comma 6<\/strong>, che prescrive la <strong>notifica in cancelleria<\/strong> ai \u201c<em>soggetti per i quali la legge prevede l&#8217;obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata<\/em>\u201d per i casi in cui non vi sia un indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni e notificazioni;<\/li>\n<li>Il <strong>comma 7<\/strong>, che prevede che la parte che sta in giudizio personalmente \u00ab<strong><em><u>pu\u00f2<\/u> indicare l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata<\/em><\/strong>\u00bb ai fini delle comunicazioni e notificazioni: se la parte opta per tale indicazione, le notificazioni e comunicazioni seguiranno le regole del comma 6 e del comma 8; diversamente, si seguono le norme ordinarie sulle notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario. La norma precisa peraltro che quando a stare \u00ab<em>in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti<\/em>\u00bb sono le pubbliche amministrazioni, le comunicazioni e notificazioni vanno fatte \u00ab<em>esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12<\/em>\u00bb;<\/li>\n<li>Il <strong>comma 8<\/strong>, che prevede che, nei casi in cui non sia \u00ab<em>possibile procedere ai sensi del comma 4 <u>per causa non imputabile<\/u> al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l&#8217;articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile<\/em>\u00bb.<\/li>\n<li><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il <strong>comma<\/strong> <strong>6<\/strong> prevede che \u201c<em>Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l&#8217;obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, <strong>che non hanno provveduto ad istituire <u>O<\/u> comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria<\/strong><\/em>.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va anzitutto segnalato che la congiunzione alternativa va interpretata nel senso che non basta <em>istituire<\/em> la PEC ma bisogna anche comunicarla: anzich\u00e9 la congiunzione alternativa \u201c<em>o<\/em>\u201d, sarebbe stato preferibile usare la coordinante copulativa \u201c<em>e<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Essa si pu\u00f2 riferire non solo agli <strong>avvocati<\/strong>, ma anche ai <strong>CTU<\/strong> che, essendo iscritti in albi, hanno l&#8217;obbligo di dotarsi di PEC e comunicarla al proprio ordine professionale: i CTU, peraltro, possono anche iscriversi autonomamente al REGINDE, qualora il loro Ordine non abbia trasmesso l&#8217;albo informatico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.3\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tra i soggetti obbligati ad istituire (ed a <em><u>comunicare<\/u> <\/em>al Ministro della Giustizia) una casella di posta elettronica va segnalata anche la P.A.: il <strong>comma 12 dell\u2019art. 16<\/strong> prevede infatti che &#8220;<em>Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, <strong>COMUNICANO<\/strong> al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l\u2019indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L\u2019elenco formato dal Ministero della giustizia \u00e8 consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come poc\u2019anzi detto, all\u2019indirizzo p.e.c. della P.A. iscritto nel Registro PP.AA. vanno effettuate pure tutte le comunicazioni e notificazioni nei processi nei quali la stessa pubblica amministrazione sta in giudizio avvalendosi dei propri dipendenti (art. 16, comma 7, ultima parte).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne deriva che, ove la P.A. dovesse risultare destinataria di una notificazione o comunicazione di cancelleria e non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero ai fini del registro PP.AA., si applicher\u00e0 il comma 6, ovvero la notifica in Cancelleria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A dire il vero, tale quadro normativo, con specifico riferimento alla pubblica amministrazione, non \u00e8 correttamente applicato nella prassi quotidiana di molte cancellerie civili: si tratta di quei casi in cui alla notifica di cancelleria destinata alla pubblica amministrazione si continua a provvedere mediante ufficiale giudiziario: e ci\u00f2 non solo, ancora una volta, con ricadute sul piano della validit\u00e0 degli atti del processo ma anche e soprattutto con gli ingiustificati esborsi connessi alle spese di notificazione a carico della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, sia consentita una riflessione connessa alla doglianza, frequente soprattutto tra gli avvocati adusi alle notificazioni telematiche in proprio (che condividono gli elenchi utilizzabili dalle cancellerie), relativa all\u2019inadempimento di numerose amministrazioni pubbliche in relazione all\u2019obbligo di cui al citato comma 12: si osserva (fondatamente) che per tale inosservanza non \u00e8 prevista sanzione alcuna. Orbene, pare a chi scrive che se le cancellerie osservassero il dettato di cui all\u2019art. 16, eseguendo le notificazioni dirette alla P.A. col solo mezzo telematico (specie nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative di competenza del Tribunale, ex art. 6, dlt 150\/2011), non solo si sottrarrebbero all\u2019eventuale contestazione del profilato danno erariale ma indurrebbero le stesse pubbliche amministrazioni ad adempiere a quell\u2019onere onde non scoprirsi colpevolmente contumaci nei giudizi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4.4\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tra i soggetti obbligati a comunicare il proprio indirizzo pec si annoverano anche le <strong>imprese<\/strong> (dopo le societ\u00e0 anche quelle individuali, per ultime, ex 5 commi 1 e 2 del D.l. 179\/2012): queste tuttavia non sembrano interessate dall\u2019eventualit\u00e0 di subire una notifica in cancelleria: salvo errore dello scrivente, l\u2019unico caso di notifica di cancelleria alle imprese \u00e8 quello previsto dall\u2019art. 15, comma 3, L.F.<a href=\"#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a>, ma tale norma prevede, com\u2019\u00e8 noto, quale forma di notifica subordinata al mancato successo di quella telematica, la consegna \u201c<em>di persona<\/em>\u201d a cura della parte ed a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede risultante dal registro delle imprese e, quando la notificazione non pu\u00f2 essere compiuta con queste modalit\u00e0, con il deposito dell&#8217;atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><a name=\"_Toc450832102\"><\/a>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Quali indirizzi PEC devono essere utilizzati?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 16 individua le PEC destinatarie delle comunicazioni telematiche non attraverso un riferimento specifico al registro generale degli indirizzi elettronici del processo telematico (c.d. REGINDE), ma mediante un riferimento pi\u00f9 generico a \u201c<strong><em>pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni<\/em><\/strong>\u201d, secondo la normativa generale CAD.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In realt\u00e0 la norma, cos\u00ec come la L. 53\/1994 in tema di notifica in proprio dell\u2019Avvocato, rinvia all\u2019art. 16-<em>ter <\/em>del medesimo D.L..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questa sede va ricordato che fino al 18\/8\/2014, l\u2019art. 16-<em>ter<\/em> d.l. 179\/2012, modificato dalla legge\u00a0228\/12, e conv. nella legge 221\/12,\u00a0prevedeva:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e\u00a0comunicazione degli atti in materia civile, penale,\u00a0amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi\u00a0quelli previsti <strong>dagli articoli 4 e 16, comma 12<\/strong>, del presente\u00a0decreto; <strong>all\u2019articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.\u00a0185<\/strong>, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,\u00a0\u00a0dall\u2019articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.\u00a082, nonch\u00e9\u0301 il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito<\/em><em>\u00a0<\/em><em>dal Ministero della Giustizia<\/em>\u201c.<\/p>\n<p>All\u2019art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, vigente in detto periodo, vi erano quindi menzionati due elenchi:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">al comma 6, il registro delle imprese;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">al comma 8, l\u2019IndicePA (o IPA, altrimenti detto).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 19 agosto 2014, l\u2019art. 16-<em>ter<\/em> d.l. 179\/12 (modificato dalla legge 114\/14 di conversione, con modificazioni, del d.l. 90\/2014) richiama non pi\u00f9 l\u2019intero art. 16 del D.l. 185\/2008 <strong>ma\u00a0<u>solo il comma 6<\/u><\/strong> di tale norma (quindi solo il Registro delle Imprese), lasciando fuori dal novero degli elenchi pubblici, per ragioni tuttora misteriose, l\u2019 IndicePA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di tale modifica, sono pubblici elenchi validi per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\">il RegInde<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l&#8217;indirizzario PEC dell&#8217;anagrafe nazionale della popolazione residente (non ancora in essere), di cui all&#8217;art. 3-bis del CAD;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">il &#8220;Registro PP.AA.&#8221; previsto dall&#8217;art. 16 comma 12 DL 179\/2012 (ancora in larga parte incompleto);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il Registro Imprese (art. 16, comma 6, DL 185\/2008)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l&#8217;INIPEC, previsto dall&#8217;art. 6-bis del CAD.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Va qui evidenziato che i sistemi informatici del Ministero della Giustizia consentono di acquisire in maniera automatica gli indirizzi PEC dei soggetti che ne siano muniti e che siano iscritti nei pubblici elenchi anzidetti.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><a name=\"_Toc450832103\"><\/a>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La mancata consegna della comunicazione &#8211; notificazione non imputabile al destinatario<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<strong>art. 16, comma 8<\/strong> prescrive che \u00ab<em>Quando non \u00e8 possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l&#8217;articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma non prevede espressamente un ordine tassativo di tali forme alternative di notificazione. Quella a mezzo fax (art. 136, comma 3, c.p.c.) si ritiene tuttavia privilegiata rispetto alle altre in ragione dei minori costi che comporta e per l\u2019espressa previsione (poi abrogata quanto all\u2019indicazione negli atti dell\u2019indirizzo p.e.c. per effetto del DL 90\/2014) dell&#8217;obbligo per i difensori di inserire nel primo atto difensivo il proprio numero di fax, con la previsione sanzionatoria per l\u2019inadempimento a tale obbligo, ai sensi della legge 111\/2011, dell&#8217;aumento dell&#8217;importo del contributo unificato pari alla met\u00e0 del valore stabilito dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma quali sono le cause imputabili e quelle non imputabili?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Intanto va fatto riferimento all\u2019<strong>art. 20 DM 44\/2011<\/strong>, che impone precisi obblighi all\u2019Avvocato ed agli altri soggetti esterni, obblighi che sono funzionali al buon fine delle comunicazioni e delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<em>2. Il soggetto abilitato esterno \u00e8 tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l&#8217;assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati. <\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"4\">\n<li><em> La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all&#8217;articolo 34 <\/em>(ai sensi dell\u2019art. 21 del Provv. DGSIA 16.4.2014 tale spazio \u00e8 pari ad almeno 1 Gb).<\/li>\n<li><em> Il soggetto abilitato esterno \u00e8 tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell&#8217;imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilit\u00e0 dello spazio disco a disposizione<\/em>\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al riguardo, si segnala un\u2019ordinanza del<strong> Tribunale di Milano, 3^ sezione civile, est. dr. Angelini, del 20 Aprile 2016<\/strong>, che fa corretta applicazione di tale norma. Nella specie, la parte reclamante incorsa in decadenza deduceva di aver appreso dell\u2019intervenuta emissione del provvedimento di fissazione dell\u2019udienza, del quale non aveva curato la notifica a controparte, soltanto a termini scaduti e ad esito di un controllo effettuato a mezzo Consolle Avvocato, rappresentando di non aver mai ricevuto comunicazione dalla cancelleria del menzionato decreto con l\u2019apposito messaggio a mezzo p.e.c. e chiedeva, pertanto \u2013 sul presupposto di non essere stata posta nella condizione di provvedere tempestivamente alla notifica del reclamo e del decreto nel termine all\u2019uopo ivi assegnato \u2013 di \u00abemettere nuovo decreto di fissazione dell\u2019udienza di trattazione e del relativo termine per la notifica del reclamo e del medesimo provvedimento\u00bb: il Tribunale rigettava l\u2019istanza, dichiarando inammissibile il reclamo, dopo aver verificato che dall\u2019attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria emergeva che quest\u2019ultima aveva regolarmente eseguito la comunicazione in data 23 marzo 2016 nei confronti del legale dei reclamanti, ottenendo dal gestore di p.e.c. del destinatario ricevuta di \u201cmancata consegna\u201d con la causale \u00abcasella piena\u00bb. Si tratta quindi, all\u2019evidenza, proprio della ritenuta violazione dell\u2019obbligo di cui all\u2019art. 20 delle Regole Tecniche dacch\u00e9 l\u2019avvocato non ha verificato nella specie \u201c<em>la effettiva disponibilit\u00e0 dello spazio disco a disposizione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analogamente accadrebbe se l\u2019avvocato risultasse impossibilitato a leggere o a ricevere i messaggi di posta certificata a causa dell\u2019infezione di un virus o per essersi dotato di una casella di posta certificata con spazio troppo esiguo (eventualit\u00e0 questa piuttosto remota, considerato che un\u2019offerta base di servizi di posta elettronica certificata difficilmente contempla uno spazio a disposizione inferiore ai 2 Gb).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La \u201c<strong><em>mancata consegna<\/em><\/strong>\u201d non \u00e8 tuttavia sempre imputabile all\u2019avvocato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Regolamento recante disposizioni per l&#8217;utilizzo della posta elettronica certificata (DPR 68\/2005), all\u2019art. 8, prevede che<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Quando il messaggio di posta elettronica certificata <u>non risulta<\/u> <u>consegnabile<\/u> il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all&#8217;invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalit\u00e0 previste dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17<\/em>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle \u201c<em>regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata<\/em>\u201d, tuttavia, sono previste due ipotesi generali diverse di mancata consegna:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><b><strong>Al punto 6.3.5<\/strong> si prevede che qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore del destinatario, nelle dodici ore successive all\u2019inoltro del messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di effettuare la consegna del messaggio. Tale comunicazione \u00e8 effettuata mediante un avviso di mancata consegna per <strong><em>superamento dei tempi massimi<\/em>. <\/strong>Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla mancata consegna del messaggio entro le 24 e non prima delle 22 ore successive all\u2019invio. Il messaggio che viene generato in tal caso \u00e8 ancora una volta un \u201cavviso di mancata consegna\u201d che indica, nel relativo corpo, che il messaggio \u201c<em>non e stato consegnato nelle ventiquattro ore successive al suo invio. Si ritiene che la spedizione debba considerarsi non andata a buon fine<\/em>\u201d.<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Al punto 6.4.3.3<\/strong>. delle regole si prevede, che qualora il gestore del destinatario riceva messaggi di posta elettronica certificata con <strong>virus informatici<\/strong> \u00e8 tenuto a non inoltrarli, informando tempestivamente il gestore del mittente affinch\u00e9 comunichi al mittente medesimo l\u2019impossibilit\u00e0 di dar corso alla trasmissione: si tratta invero di un\u2019ipotesi remota, forse di scuola, ma da non scartare <em>a priori<\/em>. In tal caso, il messaggio di posta elettronica non viene recapitato ed al mittente (la cancelleria, in ipotesi) viene recapitato, il luogo della RdAC, un messaggio formato sul modello che segue<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mentre nel caso sub b) non possono esservi dubbi in ordine alla non imputabilit\u00e0 all\u2019avvocato della mancata consegna, l\u2019ipotesi sub a) \u2013 insieme a quella della mancata individuazione dell\u2019indirizzo PEC del destinatario \u2013 \u00e8 stata fatta oggetto di una <strong>nota del<\/strong> <strong>DGSIA dell\u20191\/2\/2013<\/strong> nella quale si precisa che \u201c<em>nel caso di mancata consegna o di mancata individuazione dell\u2019indirizzo PEC del destinatario, il sistema considerer\u00e0 automaticamente la comunicazione\/notificazione depositata in cancelleria. In questi casi, sar\u00e0 comunque necessario l\u2019intervento manuale del cancelliere (supportato dai tecnici dell\u2019Amministrazione) al fine di individuare se la causa \u00e8 imputabile o meno al destinatario<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se il cancelliere verifica che la mancata consegna sia imputabile al sistema, egli deve ripetere, se possibile ed utile, la comunicazione-notificazione telematica (<em>reinvio<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La summenzionata nota del DGSIA distingueva invero tre ipotesi:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">casella sconosciuta, casella scaduta o non attivata;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">casella piena;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">problemi di connessione fra i sistemiLe prime due, invero, sono teoricamente sempre riconducibili a fatto imputabile al destinatario, diversamente dalla terza che impone il <em>reinvio<\/em>, quantomeno in prima battuta<em>. <\/em>Sta di fatto per\u00f2 che non pu\u00f2 escludersi l\u2019eventualit\u00e0 di un errore nell\u2019indicazione del codice fiscale nell\u2019anagrafica del soggetto destinatario (che costituisce l\u2019elemento di raccordo tra il SICID e gli elenchi PEC) per cui la cancelleria dovrebbe, quantomeno nella prima ipotesi, sincerarsi che i dati presenti nel SICID siano stati correttamente inseriti.<\/li>\n<li><\/li>\n<\/ul>\n<p>In tale quadro, quindi, <strong>l\u2019art. 136<\/strong>, comma 3, c.p.c.<a href=\"#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a> si applicher\u00e0, previo tentativo di <em>reinvio<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio pec non imputabili al destinatario;<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>nell\u2019ipotesi in quella meramente residuale di mancato funzionamento dei sistemi informatici per un tempo che sia incompatibile, ad esempio, con l\u2019urgenza del recapito della comunicazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">mentre <strong>l\u2019art. 16, comma 4<\/strong>, con la \u201c<em>notifica in cancelleria<\/em>\u201d, in caso di mancata ricezione per fatto del destinatario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La teorica casistica di mancata consegna annovera peraltro anche le seguenti ipotesi:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Indirizzo PEC mai comunicato al proprio Ordine o al RegInde (imputabile)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Indirizzo PEC regolarmente comunicato al proprio Ordine o al RegInde con inserimento da parte di tali Enti di dati errati (non imputabile)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Indirizzo PEC regolarmente comunicato al proprio Ordine o al RegInde e mancato aggiornamento degli elenchi per fatto ascrivibile a tali Enti (non imputabile).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ritiene, tuttavia, impossibile che la cancelleria possa risalire in prima battuta, quand\u2019anche con l\u2019ausilio tecnico del locale CISIA, a simili ipotesi connesse in realt\u00e0 a fattori estranei ai sistemi informatici ministeriali e riconducibili piuttosto a difetto di comunicazione tra sistemi informatici terzi (COA-RegInde-INIPEC): si tratter\u00e0 quindi di casi che andranno risolti dal Giudice in sede di istanze di remissioni in termini, con conseguente onere probatorio sul fatto tecnico a carico della parte che la invochi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso, l\u2019art. 16, comma 4, DM 44\/2011 prevede un\u2019 \u00e0ncora di salvataggio: nel caso in cui viene generato infatti un avviso di mancata consegna, viene infatti pubblicato nel portale dei servizi telematici un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell&#8217;atto nella cancelleria o segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso \u00e8 visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati, mediante accesso autenticato con <em>smart card<\/em>, nell\u2019apposita sezione \u201cNotifiche in Cancelleria\u201d<\/p>\n<p>E\u2019 quindi norma di prudenza per l\u2019avvocato controllare periodicamente tale sezione del Portale per verificare se, per sventura, qualche notifica non gli sia stata recapitata e per poter recuperare il provvedimento oggetto della comunicazione attraverso l\u2019accesso da remoto al fascicolo informatico.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc450832104\"><\/a>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le comunicazioni e notificazioni di atti o provvedimenti rivelatori di dati sensibili<\/h3>\n<p>Al <strong>comma 5<\/strong>, l\u2019art. 16 DL 179\/2012 prevede che<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<em>La <strong>notificazione o comunicazione che contiene <u>dati<\/u> <u>sensibili<\/u> <\/strong>\u00e8 effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall&#8217;amministrazione, dell&#8217;atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all&#8217;articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giova muovere dal rilievo che i \u201cdati sensibili\u201d sono quelli di cui alla definizione ex art. 4, lettera d) del Codice della Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), ovvero quei<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<em>dati personali idonei a rivelare l&#8217;origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l&#8217;adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonch\u00e9 i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale<\/em>\u00bb:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">se davvero si ipotizzasse una pedissequa applicazione di tale norma, probabilmente pochissimi provvedimenti andrebbero notificati o comunicati in forme diverse da quella prescritta dal comma 5: si pensi ad una sentenza di lavoro nella quale il Giudice dia o non dia atto dell\u2019iscrizione del convenuto datore di lavoro ad un\u2019associazione sindacale ai fini dell\u2019applicazione di istituti tipicamente contrattuali; si pensi alle sentenze in materia di invalidit\u00e0 o a quelle aventi ad oggetto lesioni personali oppure a molte cause matrimoniali o, infine, a quegli atti o provvedimenti nei quali sia pur incidentalmente vengano rivelati dati riconducibili alla citata norma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante tale potenziale amplissimo campo di applicazione, almeno nella prassi partenopea, tale forma di notificazione costituisce ancora un inedito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul piano tecnico, il comma 6 dell\u2019art. 16 Provv. DGSIA 16\/4\/2014 prevede che la comunicazione che contiene dati sensibili \u00e8 effettuata \u201c<em>per estratto<\/em>\u201d con contestuale messa a disposizione dell&#8217;atto integrale nell&#8217;apposita area del portale dei servizi telematici nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all&#8217;articolo 26, con modalit\u00e0 tali da garantire l&#8217;identificazione dell&#8217;autore dell&#8217;accesso e la tracciabilit\u00e0 delle relative attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 7 prevede poi che, in tal caso, la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario: in buona sostanza, si concede all\u2019avvocato una proroga dell\u2019eventuale termine decorrente dalla comunicazione al primo giorno feriale successivo, in modo tale da consentirgli in tale lasso di tempo (in via presuntiva) di acquisire l\u2019atto integrale mediante l\u2019accesso autenticato ai registri di cancelleria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le criticit\u00e0 su tale aspetto delle comunicazioni non si contano: a chi spetta il controllo sulla sensibilit\u00e0 del dato trasmesso: al Giudice, che dovrebbe indicarlo nel provvedimento, o al Cancelliere? <em>Quid iuris<\/em> sulla decorrenza dei termini ai sensi del ricordato comma 7, laddove sussistano i presupposti per secretare la comunicazione del provvedimento che sia invece stato integralmente trasmesso?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ammesso che il controllo debba essere effettuato dal Cancelliere, l\u2019applicazione pedissequa delle norme in commento comporterebbe, almeno in linea teorica, la necessit\u00e0 di leggere l\u2019intero atto o provvedimento (col necessario bagaglio di conoscenze giuridiche in tema di tutela della riservatezza) al fine di valutare se il documento da trasmettere sia suscettibile di rivelare taluno dei dati sensibili di cui all\u2019art. 4, lett. d), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul piano operativo ed al di l\u00e0 delle questioni giuridiche connesse alla valutazione del dato, la questione si risolve per il cancelliere nella selezione dell\u2019apposita spunta prevista dal SICID:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fatto ci\u00f2, il messaggio PEC recante la comunicazione di cancelleria che sar\u00e0 recapitato all\u2019avvocato a fronte dell\u2019invio che contempli la selezione della casella evidenziata, sar\u00e0 privo dell\u2019allegato pdf e conterr\u00e0 invece un link:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cliccando sul link in parola, per\u00f2, sar\u00e0 necessario autenticarsi con <em>smart card<\/em> onde poter procedere a \u201cscaricare\u201d l\u2019atto desiderato<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc450832105\"><\/a>8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Le comunicazioni tra avvocato e cancelliere in sede di deposito telematico: il campo \u201cnote\u201d e la quarta pec<\/h3>\n<p>Per quanto l\u2019argomento non sia strettamente connesso col tema generale della presente relazione, che gravita attorno all\u2019art. 16 DL 179\/2012, va ricordato che, con molto minor clamore, il processo civile telematico ha introdotto anche una forma di comunicazione telematica diretta \u2013 per quanto limitata e circoscritta a determinati momenti \u2013 tra avvocato e cancelliere, e viceversa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lato avvocato, la funzionalit\u00e0 esiste solo per taluni schemi xsd, ed essenzialmente per le memorie generiche, atti generici ed istanze generiche aspecifiche, non accompagnate cio\u00e8 da istanze aggiuntive tipizzate negli schemi informatici, quali ad esempio le istanze di anticipazione o d differimento dell\u2019udienza, l\u2019istanza di correzione dell\u2019errore materiale, la richiesta di esecutoriet\u00e0 ex art 647 c.p.c. ed altre che determinano la creazione di un evento <em>ad hoc<\/em> in fase di accettazione del cancelliere o, in taluni casi, l\u2019apertura di un subprocedimento.<\/p>\n<p>Nei casi in cui il soggetto esterno debba depositare un atto non codificato dal sistema pu\u00f2 avvalersi del campo \u201cnote\u201d del redattore, nel quale pu\u00f2 fornire brevi indicazioni utili al cancelliere per comprendere l\u2019esatta natura del deposito e selezionare manualmente l\u2019evento pi\u00f9 appropriato. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare d\u2019intuito, il veicolo di informazioni utili al cancelliere per far risolvere anticipatamente possibili dubbi sul deposito non \u00e8 infatti il corpo del messaggio pec di invio, il quale, ai sensi dell\u2019Allegato 6 delle specifiche tecniche, viene ignorato dal sistema e non risulter\u00e0 in alcun modo disponibile per la lettura da parte dell\u2019ufficio destinatario:<\/p>\n<p>Lato cancelleria, invece, lo strumento di comunicazione \u00e8 costituito dalla \u201cquarta pec\u201d, generata dal sistema in occasione dell\u2019accettazione del deposito o del relativo rifiuto: in caso di accettazione, il cancelliere pu\u00f2 ad esempio segnalare eventuali carenze relative al contributo unificato.<\/p>\n<p>Ma ci\u00f2 che risulta invece estremamente utile \u00e8 il messaggio relativo all\u2019eventuale rifiuto del deposito, in quanto con esso il Cancelliere pu\u00f2 chiarire le ragioni di tale operazione al di l\u00e0 dei laconici messaggi spesso contenuti nel messaggio di esito dei controlli automatici, messaggi che non consentono in maniera chiara di distinguere gli errori fatali (<em>FATAL<\/em>), non suscettibili di accettazione, da quelli forzabili (<em>WARN<\/em> o <em>ERROR<\/em>). In siffatte ipotesi \u00e8 buona norma che il cancelliere rifiuti anche i depositi con errori <em>FATAL<\/em>, copiando nell\u2019apposito campo il messaggio che compare nella relativa videata SICID (meglio ancora, aggiungendo anche la dicitura \u201cerrore fatale\u201d) e che non sempre corrisponde alla descrizione contenuta nella terza pec: ci\u00f2 offre infatti al soggetto esterno ulteriori elementi utili a comprendere l\u2019errore commesso e ad evitarlo in fase di nuovo deposito.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Estratto dalle regole tecniche: art. 16 DM 44\/2011<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 16<\/strong><\/p>\n<p><strong>(Comunicazioni per via telematica)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>La comunicazione per via telematica dall&#8217;ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all&#8217;utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata dell&#8217;ufficio giudiziario mittente all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l&#8217;impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell&#8217;articolo 34.<\/li>\n<li>La cancelleria o la segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell&#8217;articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.<\/li>\n<li>La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ((ricevuta di avvenuta consegna)) da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell&#8217;amministrazione digitale.<\/li>\n<li>Fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all&#8217;articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell&#8217;articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell&#8217;atto nella cancelleria o segreteria dell&#8217;ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso e&#8217; visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44.<\/li>\n<li>Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.<\/li>\n<li>La comunicazione che contiene dati sensibili e&#8217; effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell&#8217;atto integrale nell&#8217;apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell&#8217;articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all&#8217;articolo 26, con modalita&#8217; tali da garantire l&#8217;identificazione dell&#8217;autore dell&#8217;accesso e la tracciabilita&#8217; delle relative attivita&#8217;. 7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ((ricevuta di avvenuta consegna)) da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario. 8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell&#8217;articolo 49 del codice dell&#8217;amministrazione digitale.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Estratto dalle specifiche tecniche: art. 17 Provv. DGSIA 16\/4\/2014<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 17<\/strong><\/p>\n<p><strong>Comunicazioni e notificazioni per via telematica \u2013 art. 16 del regolamento<\/strong><\/p>\n<p>Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall\u2019ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell\u2019utente privato destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell&#8217;art 16-ter del decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179 oppure ai sensi dell&#8217;art 16 comma 7 del medesimo decreto; il formato del messaggio \u00e8 riportato nell\u2019Allegato 8; la comunicazione o notificazione \u00e8 riportata nel corpo del messaggio nonch\u00e9 nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD \u00e8 riportato nell\u2019Allegato 4).<\/p>\n<p>La cancelleria o la segreteria dell\u2019ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all\u2019articolo 10, provvede ad effettuare una copia per immagine in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica \u00e8 conservata nel fascicolo informatico.<\/p>\n<p>Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di avvenuta consegna \u00e8 di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> <strong><em>Avvocato del foro di Napoli \u2013 Componente GdL F.I.I.F. \u2013 Fondazione Italiana per l\u2019Innovazione Forense \u2013 Consiglio Nazionale Forense<\/em><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a><strong> DL 112\/2008, art. 51. &#8211; Comunicazioni e notificazioni per via telematica\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>A decorrere dalla data fissata con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell&#8217;articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell&#8217;articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all&#8217;indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.<\/li>\n<li>Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell&#8217;Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalit\u00e0 dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.<\/li>\n<li>A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l&#8217;indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.<\/li>\n<li>A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell&#8217;articolo 170 del codice di procedura civile.<\/li>\n<li>All&#8217;articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/li>\n<li>a) dopo il primo comma \u00e8 aggiunto il seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00abNell&#8217;albo \u00e8 indicato l&#8217;indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123\u00bb;<\/p>\n<ol>\n<li>b) il quarto comma \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abA decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell&#8217;Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l&#8217;uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> Si riporta di seguito il <strong>testo vigente<\/strong> <strong>dell\u2019art. 16 DL 179\/2012<\/strong> (<em>Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica<\/em>)<\/p>\n<ol>\n<li>All&#8217;articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: \u00abin carta non bollata\u00bb sono soppresse.<\/li>\n<li>All&#8217;articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: \u00abpubblici elenchi\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abo comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni\u00bb.<\/li>\n<li>All&#8217;articolo 45 delle disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: \u00abQuando viene redatto su supporto cartaceo\u00bb; b) al secondo comma le parole \u00abEsse contengono\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abIl biglietto contiene\u00bb; c) al secondo comma le parole \u00abed il nome delle parti\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abil nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato\u00bb; d) dopo il terzo comma \u00e8 aggiunto il seguente: \u00abQuando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria \u00e8 costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.\u00bb.<\/li>\n<li>Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall&#8217;imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione \u00e8 redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.<\/li>\n<li>La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili \u00e8 effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall&#8217;amministrazione, dell&#8217;atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all&#8217;articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.<\/li>\n<li>Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l&#8217;obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita&#8217; si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.<\/li>\n<li>Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo&#8217; indicare l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.<\/li>\n<li>Quando non \u00e8 possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l&#8217;articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.<\/li>\n<li>Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d&#8217;appello che, alla predetta data sono gia&#8217; stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall&#8217;articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall&#8217;articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall&#8217;imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d&#8217;appello;<\/li>\n<li>Con uno o piu&#8217; decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell&#8217;ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita&#8217; dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall&#8217;imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.<\/li>\n<li>I commi da 1 a 4 dell&#8217;articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.<\/li>\n<li>Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L&#8217;elenco formato dal Ministero della giustizia \u00e8 consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.<\/li>\n<li>In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.<\/li>\n<li>All&#8217;articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente: \u00ab1-ter. L&#8217;importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, \u00e8 dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si \u00e8 resa possibile per causa a lui imputabile.\u00bb.<\/li>\n<li>Per l&#8217;adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonch\u00e8 per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo \u00e8 autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l&#8217;anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall&#8217;anno 2013.<\/li>\n<li>Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall&#8217;applicazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell&#8217;entrata ed in quello del Ministero della giustizia.<\/li>\n<li>Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> <strong>Art. 25 L. 183\/2011<\/strong>: \u00ab1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<ol>\n<li>a) all&#8217;articolo 125, primo comma, le parole: \u00abil proprio indirizzo di posta elettronica certificata\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abl&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine\u00bb;<\/li>\n<li>b) all&#8217;articolo 133, il terzo comma \u00e8 abrogato;<\/li>\n<li>c) all&#8217;articolo 134, il terzo comma \u00e8 abrogato;<\/li>\n<li>d) all&#8217;articolo 136:<\/li>\n<\/ol>\n<p>1) il secondo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abIl biglietto \u00e8 consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici\u00bb;<\/p>\n<p>2) il terzo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abSalvo che la legge disponga diversamente, se non \u00e8 possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o \u00e8 rimesso all&#8217;ufficiale giudiziario per la notifica\u00bb;<\/p>\n<p>3) il quarto comma \u00e8 abrogato;<\/p>\n<ol>\n<li>e) all&#8217;articolo 170, al quarto comma, le parole da: \u00abIl giudice puo&#8217; autorizzare per singoli atti\u00bb sino a: \u00abl&#8217;indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni\u00bb sono soppresse;<\/li>\n<li>f) all&#8217;articolo 176, al secondo comma, le parole da: \u00abanche a mezzo telefax\u00bb sino a: \u00abl&#8217;indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione\u00bb sono soppresse;<\/li>\n<li>g) all&#8217;articolo 183, il decimo comma \u00e8 abrogato;<\/li>\n<li>h) all&#8217;articolo 250, il terzo comma \u00e8 sostituito dal seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00abL&#8217;intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo&#8217; essere effettuata dal difensore attraverso l&#8217;invio di copia dell&#8217;atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.\u00bb;<\/p>\n<ol>\n<li>i) all&#8217;articolo 366:<\/li>\n<\/ol>\n<p>1) al secondo comma, dopo le parole: \u00abse il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abovvero non ha indicato l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine\u00bb;<\/p>\n<p>2) il quarto comma \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00abLe comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell&#8217;articolo 136, secondo e terzo comma.\u00bb;<\/p>\n<ol>\n<li>l) all&#8217;articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo \u00e8 sostituito dal seguente: \u00abL&#8217;ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio&#8217; non \u00e8 possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.\u00bb.<\/li>\n<li>Alle disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/li>\n<li>a) all&#8217;articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: \u00aba mezzo di posta ordinaria\u00bb sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: \u00aba mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio&#8217; non \u00e8 possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria\u00bb;<\/li>\n<li>b) all&#8217;articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: \u00aba mezzo di telefax\u00bb sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: \u00aba mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio&#8217; non \u00e8 possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli\u00bb.<\/li>\n<li>Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/li>\n<li>a) all&#8217;articolo 1, comma 1, dopo le parole: \u00aba mezzo del servizio postale, secondo le modalita&#8217; previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,\u00bb sono inserite le seguenti: \u00abovvero a mezzo della posta elettronica certificata\u00bb;<\/li>\n<li>b) all&#8217;articolo 3, il comma 3-bis \u00e8 sostituito dal seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00ab3-bis. La notifica \u00e8 effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l&#8217;indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita&#8217; previste dall&#8217;articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all&#8217;articolo 8\u00bb;<\/p>\n<ol>\n<li>c) all&#8217;articolo 4:<\/li>\n<\/ol>\n<p>1) al comma 1, dopo le parole: \u00abpuo&#8217; eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,\u00bb sono inserite le seguenti: \u00aba mezzo posta elettronica certificata, ovvero\u00bb;<\/p>\n<p>2) al comma 1 le parole: \u00abe che sia iscritto nello stesso albo del notificante\u00bb sono soppresse;<\/p>\n<p>3) il comma 2 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00ab2. La notifica puo&#8217; essere eseguita mediante consegna di copia dell&#8217;atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l&#8217;originale e la copia dell&#8217;atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.\u00bb;<\/p>\n<ol>\n<li>d) all&#8217;articolo 5:<\/li>\n<\/ol>\n<p>1) il comma 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u00ab1. Nella notificazione di cui all&#8217;articolo 4 l&#8217;atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.\u00bb;<\/p>\n<p>2) al comma 2, al primo periodo \u00e8 premesso il seguente:<\/p>\n<p>\u00abQuando la notificazione viene effettuata ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 2, l&#8217;atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.\u00bb;<\/p>\n<p>3) al comma 3, le parole: \u00abIn entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abNei casi previsti dal comma 2\u00bb.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>All&#8217;articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, \u00e8 inserito il seguente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00ab7-bis. L&#8217;omessa pubblicazione dell&#8217;elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell&#8217;ordine inadempiente\u00bb.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> In una relazione tenuta a luglio 2013 dall\u2019allora D.G. S.IA., dr.ssa Daniela INTRAVAIA, si legge che \u201ccalcolando un costo unitario medio di \u20ac 5,00 e moltiplicando per 12 milioni di comunicazioni all\u2019anno = \u00e8 ipotizzabile un RISPARMIO ANNUO FINO A 60 MILIONI \u20ac\u201d (cfr. https:\/\/pst.giustizia.it\/PST\/resources\/cms\/documents\/DgsiaStatoProgettiLug13.pdf)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Carnelutti, <em>Istituzioni del proc. civ. it<\/em>, I, Roma, 1956, 316<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\">[7]<\/a> Digesto, quarta edizione, XII, <em>Notificazione e comunicazione<\/em>, 261<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Nel corpo del <strong>messaggio di una notificazione<\/strong> viene scritto: \u201cTribunale di XXXXX. &#8212; Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179\/2012 Sezione: YY<\/p>\n<p>Tipo procedimento: Contenzioso Civile<\/p>\n<p>Numero di Ruolo generale: 000\/2016<\/p>\n<p>Giudice: dr\u2026\u2026<\/p>\n<p>Attore principale: ALFA<\/p>\n<p>Conv. principale: BETA<\/p>\n<p>Si da&#8217; atto che in data 02\/05\/2016 alle ore 11:43 il cancelliere Tizio Caio ha provveduto ad inviare<\/p>\n<p>al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia<\/p>\n<p>per il successivo inoltro all&#8217;indirizzo di posta elettronica roberto.arcella@pec.it della parte<\/p>\n<p>ROBERTO ARCELLA il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano<\/p>\n<p>allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:<\/p>\n<p>Data Evento: 28\/04\/2016<\/p>\n<p>Tipo Evento:<\/p>\n<p>Oggetto: DESIGNAZIONE GIUDICE PER LA FASE ISTRUTTORIA E FISSAZIONE PRIMA UDIENZA<\/p>\n<p>Descrizione: DESIGNATO IL GIUDICE \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. E PRIMA UDIENZA FISSATA AL \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Il messaggio tipo di <strong>una comunicazione<\/strong> indica: \u201cComunicazione di cancelleria<\/p>\n<p>Rito: ESECUZIONE MOBILIARE CON VENDITA POST LEGGE 80<\/p>\n<p>Numero di Ruolo generale: 000\/2016<\/p>\n<p>Giudice: DE Aaaaaa Bbbbbb<\/p>\n<p>Parti: Alfa<\/p>\n<p>Debitore: BEta<\/p>\n<p>Oggetto: FISSAZIONE UDIENZA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO<\/p>\n<p>Descrizione: FISSATA UDIENZA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO AL 05\/10\/2016 ALLE ORE 09-00 IN DATA 02\/05\/2016\u2026..\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> La ricevuta <u>breve<\/u> contiene in allegato i dati di certificazione del gestore del destinatario ed il testo del messaggio originale: gli allegati vengono invece \u2018sintetizzati\u2019 nei rispettivi <em>hash<\/em>.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> La ricevuta <u>completa<\/u> contiene in allegato il messaggio originale (<em>postacert.eml<\/em>) completo di allegati e i dati di certificazione del gestore del destinatario.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> Art. 15, comma 3, L.F.: \u00abIl decreto di convocazione \u00e8 sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi \u00e8 delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. <strong>Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall&#8217;Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti<\/strong>. L&#8217;esito della comunicazione \u00e8 trasmesso, con modalit\u00e0 automatica, all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. <strong>Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell&#8217;articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229<\/strong>, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non pu\u00f2 essere compiuta con queste modalit\u00e0, si esegue con il deposito dell&#8217;atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L&#8217;udienza \u00e8 fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell&#8217;udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> \u201cSalvo che la legge disponga diversamente, se non \u00e8 possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o \u00e8 rimesso all\u2019ufficiale\u201d (art. 136, comma 3, c.p.c.)<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>P16041 &#8211; Il processo civile telematico nell&#8217;interazione fra avvocato, cancelliere e magistrato \u2013 Sessione del 18\/5\/2016 Le comunicazioni telematiche e i pubblici registri: rassegna di ipotesi problematiche ed esempi concreti Scarica da qui il documento in formato pdf di Roberto Arcella [1] Sommario Le comunicazioni e notificazioni telematiche: la ratio ed il quadro normativo. 2&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-26144","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pct"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/paWWDs-6NG","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26144"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26144\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}