Sommario: 1. La fase di pendenza e la sua problematica. – 2. Il fondamento normativo: l’art. 460 c.c. – 3. Le azioni possessorie come strumento cautelare tipico. – 4. Gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea. – 5. L’autorizzazione alla vendita urgente dei beni deperibili. – 6. Il rapporto con l’accettazione tacita: la linea di confine. – 7. L’eredità giacente e la nomina del curatore: effetto soppressivo sui poteri del chiamato. – 8. Conclusioni.


1. La fase di pendenza e la sua problematica

L’apertura della successione determina, per effetto della morte del de cuius, la devoluzione dell’eredità ai chiamati, i quali tuttavia non acquistano immediatamente la qualità di eredi, ma si trovano in una condizione intermedia — quella del delato — che permane fintanto che non sia intervenuta l’accettazione, espressa o tacita, ovvero la rinunzia. Durante tale fase di pendenza il patrimonio ereditario è privo di un titolare definitivo, il che esponeva tradizionalmente i cespiti alla dispersione, al deterioramento e alle iniziative pregiudizievoli di terzi.

Il codice civile del 1942 ha affrontato il problema con una soluzione tecnica bilanciata: attribuire al chiamato talune facoltà di intervento conservativo, strettamente delimitate nella loro portata qualitativa, sì da evitare da un lato che il patrimonio relitto rimanga indifeso, dall’altro che l’esercizio di tali facoltà possa essere interpretato come atto di ingerenza incompatibile con la volontà di rinunziare. La ratio di sistema è, secondo la dottrina, quella di evitare che, nel tempo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione, possa verificarsi un pregiudizio — dispersione dei beni, loro apprensione da parte di terzi — che derivi dalla mancanza di un soggetto definitivamente legittimato alla loro tutela (cfr. AA.VV., Manuale di diritto civile, Giuffrè, 2019, p. 569).


2. Il fondamento normativo: l’art. 460 c.c.

La disposizione cardine in materia è l'art. 460 c.c., rubricato «Poteri del chiamato prima dell'accettazione». Nella versione vigente, quale risulta dal testo estratto da Normattiva, la norma così recita:
«Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.»

La struttura della norma articola dunque tre categorie di facoltà — le azioni possessorie, gli atti conservativi in senso lato e la vendita autorizzata dei beni deperibili — cui corrispondono altrettanti gradi di intensità dell’intervento del delato sul patrimonio relitto, ferma restando una clausola finale di cedevolezza rispetto all’istituto dell’eredità giacente. Come osserva Gazzoni (Manuale di diritto privato, XIX ed., ESI, 2019, p. 445), il chiamato esercita tali poteri pur non essendo ancora possessore nel senso tecnico-giuridico del termine, in quanto non ancora erede, donde la necessità della fictio normativa che lo abilita ad agire in via possessoria senza materiale apprensione dei beni.


3. Le azioni possessorie come strumento cautelare tipico

La prima facoltà riconosciuta al delato dall’art. 460, comma 1, c.c. è quella di esperire le azioni possessorie — reintegrazione ex art. 1168 c.c. e manutenzione ex art. 1170 c.c. — a tutela dei beni che già erano nel possesso del de cuius al momento dell’apertura della successione, senza che a tal fine sia necessaria l’apprensione materiale degli stessi. Si tratta di un’abilitazione processuale eccezionale: il chiamato non è possessore, eppure può avvalersi di rimedi tipicamente riconosciuti a chi si trovi in quella condizione.

La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che tale abilitazione trova giustificazione nell’esigenza che, nel periodo tra la delazione e l’accettazione, l’eredità non sia lasciata indifesa contro gli spogli e le turbative. Secondo Cass., Sez. II, 8 aprile 2002, n. 4991 (Rv. 553557-01), l’art. 460 c.c. «dispone che i chiamati all’eredità possono, in quanto tali, esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari senza bisogno di materiale apprensione degli stessi, obbedendo all’esigenza che, pur nel periodo tra la delazione e l’accettazione, l’eredità non sia lasciata indifesa contro gli spogli e le turbative; conseguentemente, in applicazione di detto principio, possono anche proseguire un giudizio possessorio iniziato dal proprio dante causa». Tale orientamento è consolidato e confermato, nella sostanza, da Cass., Sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3018 (Rv. 581099-01), secondo cui l’immissione nel possesso dei beni ereditari non comporta di per sé accettazione dell’eredità, atteso che l’art. 460 c.c. attribuisce al chiamato tale potere anche anteriormente all’accettazione e addirittura senza bisogno della materiale apprensione.

Del pari, Cass., Sez. II, 11 ottobre 1992, n. 11831 (Rv. 479245-01) ha chiarito che il chiamato non ancora accettante non è tecnicamente possessore e, per l’effetto, non succede automaticamente nel possesso del de cuius: la sua posizione processuale è possibile solo in forza della speciale abilitazione conferita dall’art. 460, c. 1, c.c. Una lettura sistematica porta inoltre a ritenere che la norma abiliti il chiamato a proseguire i giudizi possessori già pendenti al momento dell’apertura della successione (cfr. le conformi nn. 1501 del 1980, 9782 del 1995, 2274 del 1997, 10197 del 2000 citate in motivazione dalla sentenza n. 4991/2002 cit.).

Sul versante del compossesso, Cass., Sez. II, 28 gennaio 2005, n. 1741 (Rv. 578774-01) ha precisato che i chiamati all’eredità o i coeredi che si trovino in una situazione di compossesso non possono far valere un diritto di ritenzione, ma la situazione di compossesso rende ammissibile l’azione di reintegrazione qualora uno di essi tenti di trasformarla in un possesso esclusivo.


4. Gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea

Il secondo comma dell’art. 460 c.c. amplia il ventaglio degli interventi del delato oltre la sfera processuale possessoria, includendo gli atti conservativi, quelli di vigilanza e quelli di amministrazione temporanea. Si tratta di categorie funzionalmente orientate alla salvaguardia del patrimonio ereditario nella sua consistenza quantitativa e qualitativa.

La dottrina ha operato una distinzione concettuale utile: l’attività conservativa in senso stretto mira ad evitare il pericolo attuale di un danno derivante da una modifica dello stato giuridico o materiale dei beni (Capozzi G., Successioni e donazioni, vol. I, I ed., Giuffrè, 1983, pp. 77-78), mentre la vigilanza si risolve in un’attività di controllo e sorveglianza che non si traduce necessariamente in un atto formalmente rilevante verso i terzi. L’amministrazione temporanea, infine, abbraccia quegli atti che, pur non essendo conservativi in senso stretto, si impongono per la fisiologica gestione del compendio in attesa della definizione dello status ereditario.

Merita particolare rilievo la portata estensiva attribuita dalla dottrina alle misure conservative: esse non si restringono alla richiesta di provvedimenti cautelari in senso tecnico-processuale — sequestro conservativo sui beni dei debitori dell’eredità, sequestro giudiziario di beni ereditari, apposizione di sigilli — ma comprendono ogni atto diretto ad evitare la dispersione dei beni o a recuperarli (Capozzi, op. cit., p. 79). Tra i provvedimenti cautelari tipici, il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. può essere richiesto dal chiamato nei confronti dei debitori del de cuius che distraggano il patrimonio, mentre il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. appare utilizzabile ogniqualvolta sorga controversia sul possesso o sulla detenzione dei beni ereditari.

Sul piano della natura giuridica di questi poteri, la dottrina prevalente — cui aderiscono Cicu, Barbero, Giannattasio, Ferri, Grosso e Burdese, Cariota-Ferrara — qualifica il complesso di facoltà di cui all’art. 460 c.c. come facoltà e non come obblighi. La norma fa significativamente riferimento a una condotta facoltativa, evidentemente imperniata sull’interesse del chiamato — al quale i beni sono destinati — ad una buona gestione del compendio che potrebbe diventare suo (AA.VV., Manuale di diritto civile, cit., p. 568). Ciò vale anche per le persone giuridiche che per legge necessitino di autorizzazione governativa ad accettare: Cass., Sez. II, 29 agosto 1991, n. 9228 (Rv. 473683-01) ha affermato che la disciplina dell’art. 460 c.c. si applica anche agli enti pubblici nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione governativa.


5. L’autorizzazione alla vendita urgente dei beni deperibili

Un’ulteriore facoltà, esercitabile solo previa autorizzazione del giudice, è quella di procedere alla vendita dei beni che non possono essere conservati o la cui conservazione importerebbe grave dispendio (art. 460, comma 2, seconda parte). Questa previsione risponde ad una logica di bilanciamento degli interessi: il sacrificio dell’integrità del patrimonio relitto — essendo la vendita un atto di disposizione e non meramente conservativo — è ammesso, ma è subordinato al controllo dell’autorità giudiziaria, che valuta la ricorrenza delle condizioni giustificative.

Perché il giudice accordi l’autorizzazione è necessario che ricorra almeno una delle due condizioni: l’impossibilità oggettiva di conservare il bene (ad esempio, merce deperibile, animali di allevamento) ovvero il costo eccessivo della conservazione in rapporto al valore del cespite. Non è invece richiesto un fumus sulla futura accettazione, poiché l’istituto opera prescindendo da tale requisito. Il provvedimento autorizzativo è emesso in sede di volontaria giurisdizione ed ha carattere sommario; il prezzo ricavato dalla vendita entra a far parte dell’asse ereditario in luogo del bene alienato.


6. Il rapporto con l’accettazione tacita: la linea di confine

Il problema più delicato che la disciplina dell’art. 460 c.c. pone in via applicativa è quello della distinzione tra atti che rientrano nell’ambito delle facoltà conservative del delato — e pertanto non producono accettazione tacita — e atti che invece eccedono tale ambito, integrando la fattispecie dell’accettazione tacita di cui all’art. 476 c.c.

Il principio generale, quale risulta dalla giurisprudenza di legittimità, è che gli atti riconducibili alla conservazione del patrimonio ereditario — tra i quali la richiesta di sequestro, la proposizione di azioni possessorie, la prosecuzione di giudizi pendenti al momento della morte — non costituiscono accettazione tacita, in quanto non esprimono un’inequivoca intenzione di fare propria l’eredità (Capozzi, op. cit., pp. 164-165). Per converso, azioni giudiziarie proposte dal chiamato al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall’art. 460 c.c. danno luogo ad accettazione tacita: lo ha affermato, in termini netti, Cass., Sez. II, 1° aprile 2025, n. 8520 (Rv. 674556-01), precisando che ciò avviene anche in assenza delle condizioni richieste per la trascrizione, essendo i requisiti della trascrivibilità stabiliti dalla legge tassativamente ai soli fini della pubblicità immobiliare.

Il discrimine, dunque, risiede nella funzione dell’atto: se esso è obiettivamente orientato alla conservazione e salvaguardia del patrimonio ereditario senza presupporre la volontà di appropriarsene, rimane nell’orbita dell’art. 460 c.c. e non è qualificabile come accettazione; se invece esprime un’attività dispositiva, gestoria in senso pieno o processuale non riducibile alla mera difesa conservativa, ricade nella fattispecie dell’art. 476 c.c. La sentenza della Cassazione del 2025 citata chiarisce, inoltre, che la proposizione di un’azione giudiziaria dà luogo ad accettazione tacita anche quando la domanda non sia trascrivibile, dissipando così residue incertezze sull’efficacia del negozio processuale ai fini della successione.

Analogamente, Cass., Sez. I, 27 agosto 2025, n. 24006 (Rv. 675937-01) ha precisato che l’assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo un’attività che esula dalla mera tutela conservativa del patrimonio ereditario.


7. L’eredità giacente e la nomina del curatore: effetto soppressivo sui poteri del chiamato

Il terzo comma dell’art. 460 c.c. introduce una clausola di recessività: le facoltà riconosciute al chiamato nei commi precedenti vengono meno quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità giacente a norma dell’art. 528 c.c. L’istituto dell’eredità giacente ricorre, ai sensi dell’art. 528, comma 1, c.c. (nel testo vigente a seguito del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), quando il chiamato non abbia accettato l’eredità e non sia nel possesso dei beni ereditari: in tali circostanze il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione nomina, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, un curatore che amministra il patrimonio relitto.

La ratio della disposizione è di ordine sistematico: ove l’inerzia del delato abbia reso necessaria la nomina di un curatore, sarebbe contraddittorio — e potenzialmente fonte di conflitti nella gestione — consentire la coesistenza dell’attività del curatore con quella del chiamato. Come osserva la dottrina, «ne è chiaro il motivo: ogniqualvolta l’inattività di colui al quale sarebbe devoluto l’asse ereditario ha condotto alla nomina di un curatore, dando vita alla giacenza, appare incongruo e contraddittorio che alla condotta fattiva di quest’ultimo possa sovrapporsi un’operatività del primo» (AA.VV., Manuale di diritto civile, cit., p. 560). D’altra parte, la nomina del curatore può essere promossa dagli stessi chiamati che non abbiano accettato e che non siano nel possesso dei beni ereditari (Fratini M., Manuale sistematico di diritto civile, I ed., Accademia Iuris, 2019, p. 323), il che consente al delato inerte di attivare il meccanismo tutorio senza assumere personalmente la gestione.

Sul piano degli effetti del provvedimento del curatore verso i terzi, Cass., Sez. II, 30 gennaio 2023, n. 2725 (Rv. 666839-01) ha affermato che la sentenza emessa nei confronti del curatore dell’eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l’accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela. Il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un’iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell’eredità giacente.


8. Conclusioni

La disciplina delle facoltà cautelari del chiamato all’eredità, come delineata dall’art. 460 c.c. e interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, risponde ad una logica di tutela strumentale e temporanea: il delato può agire per preservare l’integrità del patrimonio ereditario, ma non può — né dovrebbe — disporne in modo da manifestare, anche implicitamente, una volontà di appropriazione incompatibile con la conservazione della libera scelta tra accettazione e rinunzia.

La giurisprudenza più recente della Suprema Corte — si vedano le sentenze nn. 8520 e 24006 del 2025 — ha inteso rafforzare la linea di demarcazione tra atti conservativi ex art. 460 c.c. e accettazione tacita ex art. 476 c.c., precisando che qualunque azione giudiziaria eccedente la difesa conservativa dà luogo ad acquisto dell’eredità indipendentemente dalla trascrivibilità della domanda. Per il professionista, ne discende l’esigenza di calibrare con rigore la strategia di intervento nella fase di pendenza: confinare l’attività processuale e gestoria del cliente chiamato entro i limiti dell’art. 460 c.c. ogniqualvolta si voglia preservare la facoltà di rinunziare, e verificare preliminarmente se la nomina di un curatore dell’eredità giacente non costituisca lo strumento più idoneo per garantire la tutela del compendio ereditario senza esporsi al rischio di un’accettazione non voluta.


Roberto Arcella Avvocato, Studio Legale Arcella, Napoli


Fonti

Normativa: art. 460 c.c.; art. 528 c.c.; art. 476 c.c.; art. 485 c.c.; artt. 670, 671 c.p.c.

Dottrina: Capozzi G., Successioni e donazioni, vol. I, I ed., Giuffrè, 1983, pp. 66-68, 75-80, 83, 90, 164-165; Gazzoni F., Manuale di diritto privato, XIX ed., ESI, 2019, p. 445; AA.VV., Manuale di diritto civile, Giuffrè, 2019, pp. 560, 568-569; Fratini M., Manuale sistematico di diritto civile, I ed., Accademia Iuris, 2019, p. 323.

Giurisprudenza: Cass., Sez. II, 8 aprile 2002, n. 4991, Rv. 553557-01; Cass., Sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3018, Rv. 581099-01; Cass., Sez. II, 11 ottobre 1992, n. 11831, Rv. 479245-01; Cass., Sez. II, 28 gennaio 2005, n. 1741, Rv. 578774-01; Cass., Sez. II, 29 agosto 1991, n. 9228, Rv. 473683-01; Cass., Sez. II, 1° aprile 2025, n. 8520, Rv. 674556-01; Cass., Sez. I, 27 agosto 2025, n. 24006, Rv. 675937-01; Cass., Sez. II, 30 gennaio 2023, n. 2725, Rv. 666839-01.

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