{"id":26739,"date":"2026-03-28T09:21:38","date_gmt":"2026-03-28T09:21:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/?p=26739"},"modified":"2026-10-18T13:42:38","modified_gmt":"2026-10-18T13:42:38","slug":"le-facolta-di-azione-cautelare-del-chiamato-alleredita-nella-fase-di-pendenza-della-delazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/26739\/le-facolta-di-azione-cautelare-del-chiamato-alleredita-nella-fase-di-pendenza-della-delazione\/","title":{"rendered":"Le facolt\u00e0 di azione cautelare del chiamato all&#8217;eredit\u00e0 nella fase di pendenza della delazione"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"font-size: 0.95em;\"><strong>Sommario:<\/strong> 1. La fase di pendenza e la sua problematica. \u2013 2. Il fondamento normativo: l&#8217;art. 460 c.c. \u2013 3. Le azioni possessorie come strumento cautelare tipico. \u2013 4. Gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea. \u2013 5. L&#8217;autorizzazione alla vendita urgente dei beni deperibili. \u2013 6. Il rapporto con l&#8217;accettazione tacita: la linea di confine. \u2013 7. L&#8217;eredit\u00e0 giacente e la nomina del curatore: effetto soppressivo sui poteri del chiamato. \u2013 8. Conclusioni.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>1. La fase di pendenza e la sua problematica<\/h3>\n<p>L&#8217;apertura della successione determina, per effetto della morte del <em>de cuius<\/em>, la devoluzione dell&#8217;eredit\u00e0 ai chiamati, i quali tuttavia non acquistano immediatamente la qualit\u00e0 di eredi, ma si trovano in una condizione intermedia \u2014 quella del delato \u2014 che permane fintanto che non sia intervenuta l&#8217;accettazione, espressa o tacita, ovvero la rinunzia. Durante tale fase di pendenza il patrimonio ereditario \u00e8 privo di un titolare definitivo, il che esponeva tradizionalmente i cespiti alla dispersione, al deterioramento e alle iniziative pregiudizievoli di terzi.<\/p>\n<p>Il codice civile del 1942 ha affrontato il problema con una soluzione tecnica bilanciata: attribuire al chiamato talune facolt\u00e0 di intervento conservativo, strettamente delimitate nella loro portata qualitativa, s\u00ec da evitare da un lato che il patrimonio relitto rimanga indifeso, dall&#8217;altro che l&#8217;esercizio di tali facolt\u00e0 possa essere interpretato come atto di ingerenza incompatibile con la volont\u00e0 di rinunziare. La ratio di sistema \u00e8, secondo la dottrina, quella di evitare che, nel tempo intercorrente tra l&#8217;apertura della successione e l&#8217;accettazione, possa verificarsi un pregiudizio \u2014 dispersione dei beni, loro apprensione da parte di terzi \u2014 che derivi dalla mancanza di un soggetto definitivamente legittimato alla loro tutela (cfr. AA.VV., <em>Manuale di diritto civile<\/em>, Giuffr\u00e8, 2019, p. 569).<\/p>\n<hr \/>\n<h3>2. Il fondamento normativo: l&#8217;art. 460 c.c.<\/h3>\n<p>La disposizione cardine in materia \u00e8 l&#8217;art. 460 c.c., rubricato \u00abPoteri del chiamato prima dell&#8217;accettazione\u00bb. Nella versione vigente, quale risulta dal testo estratto da Normattiva, la norma cos\u00ec recita:<\/p>\n<blockquote><p>\n\u00abIl chiamato all&#8217;eredit\u00e0 pu\u00f2 esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre pu\u00f2 compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e pu\u00f2 farsi autorizzare dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non pu\u00f2 il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si \u00e8 provveduto alla nomina di un curatore dell&#8217;eredit\u00e0 a norma dell&#8217;art. 528.\u00bb\n<\/p><\/blockquote>\n<p>La struttura della norma articola dunque tre categorie di facolt\u00e0 \u2014 le azioni possessorie, gli atti conservativi in senso lato e la vendita autorizzata dei beni deperibili \u2014 cui corrispondono altrettanti gradi di intensit\u00e0 dell&#8217;intervento del delato sul patrimonio relitto, ferma restando una clausola finale di cedevolezza rispetto all&#8217;istituto dell&#8217;eredit\u00e0 giacente. Come osserva Gazzoni (<em>Manuale di diritto privato<\/em>, XIX ed., ESI, 2019, p. 445), il chiamato esercita tali poteri pur non essendo ancora possessore nel senso tecnico-giuridico del termine, in quanto non ancora erede, donde la necessit\u00e0 della fictio normativa che lo abilita ad agire in via possessoria senza materiale apprensione dei beni.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>3. Le azioni possessorie come strumento cautelare tipico<\/h3>\n<p>La prima facolt\u00e0 riconosciuta al delato dall&#8217;art. 460, comma 1, c.c. \u00e8 quella di esperire le azioni possessorie \u2014 reintegrazione ex art. 1168 c.c. e manutenzione ex art. 1170 c.c. \u2014 a tutela dei beni che gi\u00e0 erano nel possesso del <em>de cuius<\/em> al momento dell&#8217;apertura della successione, senza che a tal fine sia necessaria l&#8217;apprensione materiale degli stessi. Si tratta di un&#8217;abilitazione processuale eccezionale: il chiamato non \u00e8 possessore, eppure pu\u00f2 avvalersi di rimedi tipicamente riconosciuti a chi si trovi in quella condizione.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che tale abilitazione trova giustificazione nell&#8217;esigenza che, nel periodo tra la delazione e l&#8217;accettazione, l&#8217;eredit\u00e0 non sia lasciata indifesa contro gli spogli e le turbative. Secondo Cass., Sez. II, 8 aprile 2002, n. 4991 (Rv. 553557-01), l&#8217;art. 460 c.c. \u00abdispone che i chiamati all&#8217;eredit\u00e0 possono, in quanto tali, esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari senza bisogno di materiale apprensione degli stessi, obbedendo all&#8217;esigenza che, pur nel periodo tra la delazione e l&#8217;accettazione, l&#8217;eredit\u00e0 non sia lasciata indifesa contro gli spogli e le turbative; conseguentemente, in applicazione di detto principio, possono anche proseguire un giudizio possessorio iniziato dal proprio dante causa\u00bb. Tale orientamento \u00e8 consolidato e confermato, nella sostanza, da Cass., Sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3018 (Rv. 581099-01), secondo cui l&#8217;immissione nel possesso dei beni ereditari non comporta di per s\u00e9 accettazione dell&#8217;eredit\u00e0, atteso che l&#8217;art. 460 c.c. attribuisce al chiamato tale potere anche anteriormente all&#8217;accettazione e addirittura senza bisogno della materiale apprensione.<\/p>\n<p>Del pari, Cass., Sez. II, 11 ottobre 1992, n. 11831 (Rv. 479245-01) ha chiarito che il chiamato non ancora accettante non \u00e8 tecnicamente possessore e, per l&#8217;effetto, non succede automaticamente nel possesso del <em>de cuius<\/em>: la sua posizione processuale \u00e8 possibile solo in forza della speciale abilitazione conferita dall&#8217;art. 460, c. 1, c.c. Una lettura sistematica porta inoltre a ritenere che la norma abiliti il chiamato a proseguire i giudizi possessori gi\u00e0 pendenti al momento dell&#8217;apertura della successione (cfr. le conformi nn. 1501 del 1980, 9782 del 1995, 2274 del 1997, 10197 del 2000 citate in motivazione dalla sentenza n. 4991\/2002 cit.).<\/p>\n<p>Sul versante del compossesso, Cass., Sez. II, 28 gennaio 2005, n. 1741 (Rv. 578774-01) ha precisato che i chiamati all&#8217;eredit\u00e0 o i coeredi che si trovino in una situazione di compossesso non possono far valere un diritto di ritenzione, ma la situazione di compossesso rende ammissibile l&#8217;azione di reintegrazione qualora uno di essi tenti di trasformarla in un possesso esclusivo.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>4. Gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea<\/h3>\n<p>Il secondo comma dell&#8217;art. 460 c.c. amplia il ventaglio degli interventi del delato oltre la sfera processuale possessoria, includendo gli atti conservativi, quelli di vigilanza e quelli di amministrazione temporanea. Si tratta di categorie funzionalmente orientate alla salvaguardia del patrimonio ereditario nella sua consistenza quantitativa e qualitativa.<\/p>\n<p>La dottrina ha operato una distinzione concettuale utile: l&#8217;attivit\u00e0 conservativa in senso stretto mira ad evitare il pericolo attuale di un danno derivante da una modifica dello stato giuridico o materiale dei beni (Capozzi G., <em>Successioni e donazioni<\/em>, vol. I, I ed., Giuffr\u00e8, 1983, pp. 77-78), mentre la vigilanza si risolve in un&#8217;attivit\u00e0 di controllo e sorveglianza che non si traduce necessariamente in un atto formalmente rilevante verso i terzi. L&#8217;amministrazione temporanea, infine, abbraccia quegli atti che, pur non essendo conservativi in senso stretto, si impongono per la fisiologica gestione del compendio in attesa della definizione dello <em>status<\/em> ereditario.<\/p>\n<p>Merita particolare rilievo la portata estensiva attribuita dalla dottrina alle misure conservative: esse non si restringono alla richiesta di provvedimenti cautelari in senso tecnico-processuale \u2014 sequestro conservativo sui beni dei debitori dell&#8217;eredit\u00e0, sequestro giudiziario di beni ereditari, apposizione di sigilli \u2014 ma comprendono ogni atto diretto ad evitare la dispersione dei beni o a recuperarli (Capozzi, op. cit., p. 79). Tra i provvedimenti cautelari tipici, il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. pu\u00f2 essere richiesto dal chiamato nei confronti dei debitori del <em>de cuius<\/em> che distraggano il patrimonio, mentre il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. appare utilizzabile ogniqualvolta sorga controversia sul possesso o sulla detenzione dei beni ereditari.<\/p>\n<p>Sul piano della natura giuridica di questi poteri, la dottrina prevalente \u2014 cui aderiscono Cicu, Barbero, Giannattasio, Ferri, Grosso e Burdese, Cariota-Ferrara \u2014 qualifica il complesso di facolt\u00e0 di cui all&#8217;art. 460 c.c. come facolt\u00e0 e non come obblighi. La norma fa significativamente riferimento a una condotta facoltativa, evidentemente imperniata sull&#8217;interesse del chiamato \u2014 al quale i beni sono destinati \u2014 ad una buona gestione del compendio che potrebbe diventare suo (AA.VV., <em>Manuale di diritto civile<\/em>, cit., p. 568). Ci\u00f2 vale anche per le persone giuridiche che per legge necessitino di autorizzazione governativa ad accettare: Cass., Sez. II, 29 agosto 1991, n. 9228 (Rv. 473683-01) ha affermato che la disciplina dell&#8217;art. 460 c.c. si applica anche agli enti pubblici nelle more dell&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione governativa.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>5. L&#8217;autorizzazione alla vendita urgente dei beni deperibili<\/h3>\n<p>Un&#8217;ulteriore facolt\u00e0, esercitabile solo previa autorizzazione del giudice, \u00e8 quella di procedere alla vendita dei beni che non possono essere conservati o la cui conservazione importerebbe grave dispendio (art. 460, comma 2, seconda parte). Questa previsione risponde ad una logica di bilanciamento degli interessi: il sacrificio dell&#8217;integrit\u00e0 del patrimonio relitto \u2014 essendo la vendita un atto di disposizione e non meramente conservativo \u2014 \u00e8 ammesso, ma \u00e8 subordinato al controllo dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, che valuta la ricorrenza delle condizioni giustificative.<\/p>\n<p>Perch\u00e9 il giudice accordi l&#8217;autorizzazione \u00e8 necessario che ricorra almeno una delle due condizioni: l&#8217;impossibilit\u00e0 oggettiva di conservare il bene (ad esempio, merce deperibile, animali di allevamento) ovvero il costo eccessivo della conservazione in rapporto al valore del cespite. Non \u00e8 invece richiesto un fumus sulla futura accettazione, poich\u00e9 l&#8217;istituto opera prescindendo da tale requisito. Il provvedimento autorizzativo \u00e8 emesso in sede di volontaria giurisdizione ed ha carattere sommario; il prezzo ricavato dalla vendita entra a far parte dell&#8217;asse ereditario in luogo del bene alienato.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>6. Il rapporto con l&#8217;accettazione tacita: la linea di confine<\/h3>\n<p>Il problema pi\u00f9 delicato che la disciplina dell&#8217;art. 460 c.c. pone in via applicativa \u00e8 quello della distinzione tra atti che rientrano nell&#8217;ambito delle facolt\u00e0 conservative del delato \u2014 e pertanto non producono accettazione tacita \u2014 e atti che invece eccedono tale ambito, integrando la fattispecie dell&#8217;accettazione tacita di cui all&#8217;art. 476 c.c.<\/p>\n<p>Il principio generale, quale risulta dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, \u00e8 che gli atti riconducibili alla conservazione del patrimonio ereditario \u2014 tra i quali la richiesta di sequestro, la proposizione di azioni possessorie, la prosecuzione di giudizi pendenti al momento della morte \u2014 non costituiscono accettazione tacita, in quanto non esprimono un&#8217;inequivoca intenzione di fare propria l&#8217;eredit\u00e0 (Capozzi, op. cit., pp. 164-165). Per converso, azioni giudiziarie proposte dal chiamato al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall&#8217;art. 460 c.c. danno luogo ad accettazione tacita: lo ha affermato, in termini netti, Cass., Sez. II, 1\u00b0 aprile 2025, n. 8520 (Rv. 674556-01), precisando che ci\u00f2 avviene anche in assenza delle condizioni richieste per la trascrizione, essendo i requisiti della trascrivibilit\u00e0 stabiliti dalla legge tassativamente ai soli fini della pubblicit\u00e0 immobiliare.<\/p>\n<p>Il discrimine, dunque, risiede nella funzione dell&#8217;atto: se esso \u00e8 obiettivamente orientato alla conservazione e salvaguardia del patrimonio ereditario senza presupporre la volont\u00e0 di appropriarsene, rimane nell&#8217;orbita dell&#8217;art. 460 c.c. e non \u00e8 qualificabile come accettazione; se invece esprime un&#8217;attivit\u00e0 dispositiva, gestoria in senso pieno o processuale non riducibile alla mera difesa conservativa, ricade nella fattispecie dell&#8217;art. 476 c.c. La sentenza della Cassazione del 2025 citata chiarisce, inoltre, che la proposizione di un&#8217;azione giudiziaria d\u00e0 luogo ad accettazione tacita anche quando la domanda non sia trascrivibile, dissipando cos\u00ec residue incertezze sull&#8217;efficacia del negozio processuale ai fini della successione.<\/p>\n<p>Analogamente, Cass., Sez. I, 27 agosto 2025, n. 24006 (Rv. 675937-01) ha precisato che l&#8217;assunzione in giudizio della qualit\u00e0 di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualit\u00e0 senza contestare il difetto di titolarit\u00e0 passiva della pretesa, compiendo un&#8217;attivit\u00e0 che esula dalla mera tutela conservativa del patrimonio ereditario.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>7. L&#8217;eredit\u00e0 giacente e la nomina del curatore: effetto soppressivo sui poteri del chiamato<\/h3>\n<p>Il terzo comma dell&#8217;art. 460 c.c. introduce una clausola di recessivit\u00e0: le facolt\u00e0 riconosciute al chiamato nei commi precedenti vengono meno quando si \u00e8 provveduto alla nomina di un curatore dell&#8217;eredit\u00e0 giacente a norma dell&#8217;art. 528 c.c. L&#8217;istituto dell&#8217;eredit\u00e0 giacente ricorre, ai sensi dell&#8217;art. 528, comma 1, c.c. (nel testo vigente a seguito del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), quando il chiamato non abbia accettato l&#8217;eredit\u00e0 e non sia nel possesso dei beni ereditari: in tali circostanze il tribunale del circondario in cui si \u00e8 aperta la successione nomina, su istanza delle persone interessate o anche d&#8217;ufficio, un curatore che amministra il patrimonio relitto.<\/p>\n<p>La ratio della disposizione \u00e8 di ordine sistematico: ove l&#8217;inerzia del delato abbia reso necessaria la nomina di un curatore, sarebbe contraddittorio \u2014 e potenzialmente fonte di conflitti nella gestione \u2014 consentire la coesistenza dell&#8217;attivit\u00e0 del curatore con quella del chiamato. Come osserva la dottrina, \u00abne \u00e8 chiaro il motivo: ogniqualvolta l&#8217;inattivit\u00e0 di colui al quale sarebbe devoluto l&#8217;asse ereditario ha condotto alla nomina di un curatore, dando vita alla giacenza, appare incongruo e contraddittorio che alla condotta fattiva di quest&#8217;ultimo possa sovrapporsi un&#8217;operativit\u00e0 del primo\u00bb (AA.VV., <em>Manuale di diritto civile<\/em>, cit., p. 560). D&#8217;altra parte, la nomina del curatore pu\u00f2 essere promossa dagli stessi chiamati che non abbiano accettato e che non siano nel possesso dei beni ereditari (Fratini M., <em>Manuale sistematico di diritto civile<\/em>, I ed., Accademia Iuris, 2019, p. 323), il che consente al delato inerte di attivare il meccanismo tutorio senza assumere personalmente la gestione.<\/p>\n<p>Sul piano degli effetti del provvedimento del curatore verso i terzi, Cass., Sez. II, 30 gennaio 2023, n. 2725 (Rv. 666839-01) ha affermato che la sentenza emessa nei confronti del curatore dell&#8217;eredit\u00e0 giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l&#8217;accettazione, abbiano poi acquistato la qualit\u00e0 di erede, determinando la cessazione della curatela. Il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarit\u00e0 dei beni affidati, in assenza di un&#8217;iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell&#8217;eredit\u00e0 giacente.<\/p>\n<hr \/>\n<h3>8. Conclusioni<\/h3>\n<p>La disciplina delle facolt\u00e0 cautelari del chiamato all&#8217;eredit\u00e0, come delineata dall&#8217;art. 460 c.c. e interpretata dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, risponde ad una logica di tutela strumentale e temporanea: il delato pu\u00f2 agire per preservare l&#8217;integrit\u00e0 del patrimonio ereditario, ma non pu\u00f2 \u2014 n\u00e9 dovrebbe \u2014 disporne in modo da manifestare, anche implicitamente, una volont\u00e0 di appropriazione incompatibile con la conservazione della libera scelta tra accettazione e rinunzia.<\/p>\n<p>La giurisprudenza pi\u00f9 recente della Suprema Corte \u2014 si vedano le sentenze nn. 8520 e 24006 del 2025 \u2014 ha inteso rafforzare la linea di demarcazione tra atti conservativi ex art. 460 c.c. e accettazione tacita ex art. 476 c.c., precisando che qualunque azione giudiziaria eccedente la difesa conservativa d\u00e0 luogo ad acquisto dell&#8217;eredit\u00e0 indipendentemente dalla trascrivibilit\u00e0 della domanda. Per il professionista, ne discende l&#8217;esigenza di calibrare con rigore la strategia di intervento nella fase di pendenza: confinare l&#8217;attivit\u00e0 processuale e gestoria del cliente chiamato entro i limiti dell&#8217;art. 460 c.c. ogniqualvolta si voglia preservare la facolt\u00e0 di rinunziare, e verificare preliminarmente se la nomina di un curatore dell&#8217;eredit\u00e0 giacente non costituisca lo strumento pi\u00f9 idoneo per garantire la tutela del compendio ereditario senza esporsi al rischio di un&#8217;accettazione non voluta.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Roberto Arcella<\/strong> <em>Avvocato, Studio Legale Arcella, Napoli<\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Fonti<\/strong><\/p>\n<p><em>Normativa:<\/em> art. 460 c.c.; art. 528 c.c.; art. 476 c.c.; art. 485 c.c.; artt. 670, 671 c.p.c.<\/p>\n<p><em>Dottrina:<\/em> Capozzi G., <em>Successioni e donazioni<\/em>, vol. I, I ed., Giuffr\u00e8, 1983, pp. 66-68, 75-80, 83, 90, 164-165; Gazzoni F., <em>Manuale di diritto privato<\/em>, XIX ed., ESI, 2019, p. 445; AA.VV., <em>Manuale di diritto civile<\/em>, Giuffr\u00e8, 2019, pp. 560, 568-569; Fratini M., <em>Manuale sistematico di diritto civile<\/em>, I ed., Accademia Iuris, 2019, p. 323.<\/p>\n<p><em>Giurisprudenza:<\/em> Cass., Sez. II, 8 aprile 2002, n. 4991, Rv. 553557-01; Cass., Sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3018, Rv. 581099-01; Cass., Sez. II, 11 ottobre 1992, n. 11831, Rv. 479245-01; Cass., Sez. II, 28 gennaio 2005, n. 1741, Rv. 578774-01; Cass., Sez. II, 29 agosto 1991, n. 9228, Rv. 473683-01; Cass., Sez. II, 1\u00b0 aprile 2025, n. 8520, Rv. 674556-01; Cass., Sez. I, 27 agosto 2025, n. 24006, Rv. 675937-01; Cass., Sez. II, 30 gennaio 2023, n. 2725, Rv. 666839-01.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I poteri del chiamato all\u2019eredit\u00e0 prima dell\u2019accettazione (art. 460 c.c.): azioni possessorie, atti conservativi, vendita dei beni deperibili e limiti.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-26739","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-commenti-normativi"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/paWWDs-6Xh","jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26739"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26739\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26848,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26739\/revisions\/26848"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegalearcella.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}