{"id":26155,"date":"2015-11-25T20:30:40","date_gmt":"2015-11-25T20:30:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/?p=26155"},"modified":"2019-05-02T08:02:55","modified_gmt":"2019-05-02T08:02:55","slug":"gli-atti-telematici-e-le-copie-telematiche-nel-pct-tra-normativa-del-cad-regole-tecniche-e-la-legge-132-2015","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/26155\/gli-atti-telematici-e-le-copie-telematiche-nel-pct-tra-normativa-del-cad-regole-tecniche-e-la-legge-132-2015\/","title":{"rendered":"Gli   atti   telematici e  le  copie  telematiche nel PCT tra normativa  del  CAD, Regole Tecniche  e la Legge 132\/2015"},"content":{"rendered":"<div class=\"row \"><div class=\"wpv-grid grid-1-1  wpv-first-level first unextended\" style=\"padding-top:0px;padding-bottom:0px\" id=\"wpv-column-62673ac995ff868a0e41ec03d678247d\" ><h5 style=\"text-align: justify;\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4055 aligncenter\" src=\"https:\/\/avvocatotelematico.files.wordpress.com\/2015\/09\/ssm.png?resize=122%2C80\" alt=\"ssm\" width=\"122\" height=\"80\" \/><\/h5>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Relazione tenuta da Roberto Arcella ai Corsi per la Scuola Superiore di Magistratura<\/h5>\n<h6 style=\"text-align: justify;\"><strong>P15060<\/strong> &#8211; Il processo civile telematico (IV edizione) &#8211; <strong>Napoli, 23 Settembre 2015\u00a0<\/strong><\/h6>\n<h6 style=\"text-align: justify;\"><strong>P15071<\/strong> &#8211; Il processo civile telematico (IV edizione) &#8211; <strong>Napoli, 21 Ottobre 2015\u00a0<\/strong><\/h6>\n<p><a href=\"https:\/\/avvocatotelematico.files.wordpress.com\/2015\/11\/gli-atti-telematici-e-le-copie-telematiche-di-atti-tra-normativa-del-cad1.pdf\">Scarica da qui la relazione in formato pdf<\/a><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>1) DALLO SCRITTO SU CARTA ALLO SCRITTO \u00a0INFORMATICO: LA \u201cFORMA TELEMATICA\u201d\u00a0<\/b><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il concetto di \u201c<i>forma<\/i>\u201d degli atti \u00e8 in generale mutuato dal diritto sostanziale: nel codice civile essa viene per lo pi\u00f9 riferita ai negozi giuridici quale veste esteriore del negozio stesso (scritto o verbale) o, meglio, quale mezzo attraverso cui la volont\u00e0 negoziale si manifesta all&#8217;esterno.\u00a0\u00a0\u00a0 In ambito processuale la forma scritta viene ricondotta ai \u201cdocumenti\u201d, nell\u2019accezione del Carnelutti (1957, 85) di &#8220;<i>rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti<\/i>&#8220;) e, quindi, sia come \u201catti\u201d (processuali) che come \u201cprove documentali\u201d (art. 2712 e ss. c.c.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel processo civile v\u2019\u00e8 un totale predominio dell\u2019utilizzo forma scritta, laddove la forma orale \u00e8 riservata a specifici momenti: dalla trattazione (art. 180 c.p.c.), alle discussioni ex artt. 281 <i>quinquies<\/i> e 281 <i>sexies<\/i>, dalla discussione orale ex art. 429 cpc nel rito del lavoro alle prove orali per testimoni e per interpello.\u00a0 Anche ci\u00f2 che avviene oralmente nel processo, per\u00f2, necessita di un minimo di documentazione: il \u201cverbale\u201d, anch\u2019esso inevitabilmente in forma scritta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quando si parla di \u201cforma telematica\u201d degli atti processuali l\u2019espressione non \u00e8 del tutto corretta: l\u2019atto processuale telematico \u00e8 pur sempre un atto \u201cscritto\u201d, che contiene necessariamente una rappresentazione visiva di segni grafici e di espressioni linguistiche destinate ad essere percepita nella tradizionale semantica degli scritti dalle altre parti e dal Giudice: \u00e8 diverso solo il modo in cui questo scritto viene generato, trasmesso, consultato dall\u2019occhio umano e conservato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viceversa, l\u2019espressione \u201c<em>forma telematica<\/em>\u201d diviene corretta se riferita ad una particolare categoria di documenti informatici, vale a dire quelli che sono e restano destinati ad un mera interpretazione del linguaggio informatico da parte delle \u201cmacchine\u201d (la \u201c<i>rappresentazione di dati<\/i>\u201d cui pure si riferisce l\u2019art. 1 del C.A.D.) e non anche ad essere percepiti in via diretta ed immediata dall\u2019interlocutore. Si tratta di una categoria di documenti informatici \u201cdi servizio\u201d, la cui rilevanza nell\u2019ambito del processo sta assumendo contorni sempre pi\u00f9 netti:\u00a0 si pensi alla rilevanza di documenti quali il <i>DatiAtto.xml<\/i> destinato ad essere \u201cinterpretato\u201d da macchine in sede di deposito telematico degli atti: tale documento informatico contiene infatti alcuni dati, in forma strutturata, solo a fatica interpretabili dall\u2019occhio umano\u00a0 e deputati a svolgere determinate funzioni automatizzate, quali l\u2019individuazione del fascicolo di riferimento e la popolazione dei campi del <i>database<\/i> che costituisce i registri di cancelleria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal proposito, pur avendo nel processo rilievo preponderante le attivit\u00e0 realizzate con la scrittura, per quanto informatica (i.e.: il contenuto degli scritti difensivi e dei provvedimenti), l\u2019importanza che assumono i documenti intesi come mera rappresentazione di dati non \u00e8 marginale: si pensi ai provvedimenti giurisdizionali (cfr. Ord. Trib. Torino 11.06.2015 \u2013 R.G. n. 18336\/14) che sempre pi\u00f9 spesso si ha occasione di leggere e che prendono in considerazione anche il contenuto di simili documenti onde stabilire se un\u2019attivit\u00e0 processuale sia o meno stata svolta correttamente e tempestivamente.<\/p>\n<p><b>2)\u00a0\u00a0LA \u201cSCRITTURA\u201d E LA TRASPOSIZIONE DEL RELATIVO CONCETTO NEL DOCUMENTO INFORMATICO\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggetto delle riflessioni che seguono sono tuttavia gli atti ed i provvedimenti \u201cscritti\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il concetto di \u201cscritto\u201d e di \u201cscrittura\u201d sono \u00a0storicamente legati all\u2019utilizzo dell\u2019inchiostro (o, pi\u00f9 recentemente, dal <i>toner<\/i>) che imprime la carta. Di ci\u00f2 sono testimonianze le numerose \u201cregole tecniche\u201d per la redazione degli scritti: l\u2019art. 6 del r.d.l. 19\/12\/1936 n. 2380, convertito in L. 1041 del 1937, stabiliva che l\u2019inchiostro per gli atti scritti a mano \u00ab<i>deve garantire la stabilit\u00e0 delle scritture, e perci\u00f2 deve essere senza anilina n\u00e9 materie corrosive, resistenti alla luce e alle materie coloranti<\/i>\u00bb. Precisava poi che erano ammessi \u00ab<i>inchiostri contenenti sostanze ferrose<\/i>\u00bb, mentre per gli atti scritti a stampa disponeva che essa \u00ab<i>deve essere fatta con inchiostri grassi<\/i>\u00bb e che era da escludere \u00ab<i>il metodo rotocalcografico<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analogamente, il d.p.c.m. 3.8.1962, emanato a seguito della L. 251 del 14\/4\/1957, sulla redazione a macchina degli atti pubblici, stabiliva che le caratteristiche dei nastri dattilografici ad inchiostrazione indelebile ammessi per la stesura a macchina degli atti pubblici in genere con l\u2019utilizzo del \u201c<i>nero fisso<\/i>\u201d.\u00a0 L\u2019art. 67 del Regolamento notarile recita testualmente che \u201c<i>per la scritturazione degli atti <\/i><i>originali<\/i><i>\u2026<\/i><i>.<\/i><i> deve adoperarsi inchiostro indelebile<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ci\u00f2 si aggiungono norme sulla c.d. \u201cchiarezza espositiva\u201d: l\u2019art. 53 L.N: stabilisce che l\u2019atto va scritto in carattere \u00ab<i>chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell\u2019atto e senza raschiature<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo molto pi\u00f9 tardi,\u00a0 con la Legge sull\u2019informatizzazione della P.A. (dlt 39\/1993) e con il relativo Regolamento (DPR 513\/1997) si individueranno concetti come quello di documento informatico (con una formula poi recepito nel CAD) e poi con l\u2019art. 7 del T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) si\u00a0 affermer\u00e0\u00a0 che <i>\u201ci decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo atto a garantire la conservazione nel tempo\u201d.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le difficolt\u00e0 di approccio al processo telematico nascono proprio da ci\u00f2: ovvero dalla difficolt\u00e0, potremmo dire psicologica, di sganciare il concetto inveterato di \u201c<i>scritto<\/i>\u201d e di \u201c<i>documento<\/i>\u201d dall\u2019uso della carta e dell\u2019inchiostro per affidarsi a qualcosa di immateriale (i <i>files<\/i>). Il rapporto tra documento e la sua percezione ed elaborazione intellettiva, nel secondo caso, viene mediato dall\u2019utilizzo degli strumenti informatici o, nella maggior parte dei casi, in seconda battuta affidato alla stampa dei documenti, che riconduce l\u2019utente al primitivo concetto di scritto.\u00a0 Il comune denominatore tra la forma scritta informatica (o comunque tra la possibilit\u00e0 di rappresentare fatti e cose mediante documenti immateriali) e la \u201ccarta\u201d \u00e8 costituito dalla capacit\u00e0 degli uni e degli altri di veicolare informazioni, concetti, manifestazioni di volont\u00e0 con valore giuridico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E si tratta di una difficolt\u00e0 di approccio che ha riguardato anche il Legislatore (difficolt\u00e0 questa collegata in verit\u00e0 all\u2019impossibilit\u00e0 pratica di informatizzare di colpo ogni settore della P.A. e tutti i rapporti tra Cittadini e tra Cittadini e P.A.) preoccupatosi anche di regolamentare le copie analogiche di documenti informatici (oltre che di copie informatiche di documenti analogici), come si vedr\u00e0 pi\u00f9 avanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>3) IL\u00a0 <i>FILE<\/i> INFORMATICO E IL \u201cDOCUMENTO\u201d: LE REGOLE E LE SPECIFICHE TECNICHE\u00a0\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<b>art. 1 lettera p) del C.A.D.<\/b>, che definisce il documento informatico come \u201c<b><i>la rappresentazione<\/i><\/b> <b><i>informatica\u00a0 di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti<\/i><\/b>\u201d\u00a0 costituisce il <i>trait d\u2019<\/i><i>union<\/i> tra il concetto di \u201c<i>file <\/i>informatico\u201d e \u201cdocumento\u201d nell\u2019accezione tradizionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si sancisce per legge che il contenuto di un documento pu\u00f2 avere una rappresentazione informatica, ovvero essere \u201cfatto di <i>bit<\/i>\u201d piuttosto che di carta intrisa di inchiostro: il file informatico viene in rilievo non (solo) per il \u201clinguaggio macchina\u201d con cui \u00e8 stato creato o per le sequenze di bit che lo compongono, ma per il risultato concreto che esso produce in termini di capacit\u00e0 di rappresentare atti, fatti o dati che siano suscettibili di percezione con i sensi umani e di elaborazione intellettiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ben vedere, per\u00f2, il concetto non \u00e8 autosufficiente: il passaggio tra una sequenza di <i>bit<\/i> e qualcosa di percepibile attraverso gli umani sensi non \u00e8 cos\u00ec immediato come si potrebbe pensare, e lo stesso significato di \u201crappresentazione informatica\u201d \u00e8 troppo ampio: cos\u00ec come lo scritto \u201cinchiostro-su-carta\u201d a aveva richiesto le regole tecniche sopra ricordate dell\u2019inchiostro nero indelebile\u00a0 e della chiarezza espositiva, cos\u00ec la percepibilit\u00e0 dei contenuti con i sensi umani\u00a0 di documenti immateriali richiede l\u2019applicazione di regole certe.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entrano quindi in gioco le \u201cregole tecniche\u201d che il CAD prevede all\u2019art. 71, sancendo \u2013 come principio generale, al comma 1 <i>ter<\/i><i>, <\/i>introdotto dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 \u2013 che \u201c<i>Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformit<\/i><i>\u00e0<\/i> <i>ai\u00a0 requisiti<\/i><i>\u00a0\u00a0 tecnici\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 accessibilit\u00e0<\/i><i>\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 cui all&#8217;articolo 11 dell<\/i><i>a legge 9 gennaio 2004,\u00a0 n.\u00a0 4,<\/i><i> alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica\u00a0 a\u00a0 livello internazionale ed alle normative dell&#8217;Unione europea<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se non esistessero \u201cregole tecniche\u201d nel C.A.D., qualunque <i>file<\/i> informatico potrebbe contenere informazioni, rappresentazioni di cose o fatti, ma il relativo utilizzo potrebbe essere non alla portata di tutti, sia per ragioni fisiche (per es. utilizzo di caratteri troppo piccoli o non leggibili se non da monitor con specifiche caratteristiche), sia per la peculiarit\u00e0 dei formati adoperati e la conseguente difficolt\u00e0 di reperire i <i>software<\/i> per la relativa lettura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le regole tecniche ex art. 71 CAD stanno insomma ai documenti informatici come l\u2019art. 6 del r.d.l. 19\/12\/1936 n. 2380 e succ. modd. stanno allo scritto su carta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 71, comma 1 <i>ter<\/i>,\u00a0 C.A.D. \u00a0impone allora alla P.C.M. ed ai Ministeri interessati alla redazione di qualsivoglia regola tecnica che discenda dal CAD di adeguarsi<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>ai requisiti tecnici di <b>accessibilit\u00e0<\/b><\/li>\n<\/ol>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>agli \u201c<b><i>standard<\/i><\/b>\u201d internazionali, ovvero a quell\u2019 insieme di norme, raccomandazioni o specifiche ufficiose o ufficiali, puramente convenzionali, prestabilite da un&#8217;autorit\u00e0 e riconosciute tali con lo scopo di rappresentare una base di riferimento o paradigma codificato per la realizzazione di tecnologie fra loro compatibili e interoperabili, che siano componenti hardware, software o infrastrutture di rete.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">I requisiti tecnici di <b>accessibilit\u00e0<\/b> riguardano essenzialmente la possibilit\u00e0 di fruire dei documenti in pi\u00f9 forme: per esempio, ingrandendo i caratteri o le immagini o separando le une dalle altre, consentendo all\u2019utente di utilizzare alternativamente la tastiera o il mouse, garantendo all\u2019utente tempo sufficiente per leggere i documenti, evitando di utilizzare contenuti che possano provocare crisi epilettiche, consentendo all\u2019utente di trovare contenuti e di determinare la propria posizione nelle pagine e cos\u00ec via.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;altro requisito, ovvero la corrispondenza delle regole agli <b><i>standard internazionali<\/i><\/b>, muove dai risultati dell&#8217;esperienza e dello sviluppo tecnologico secondo il principio dello \u201cstato dell&#8217;arte\u201d: le regole &#8220;standard&#8221; vengono approvate da un organismo regionale, nazionale, sovranazionale o internazionale di normazione riconosciuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il pi\u00f9 noto di essi \u00e8 l&#8217;<b>ISO<\/b>, l&#8217;Organizzazione internazionale per la standardizzazione (<i>International <\/i><i>Organization<\/i> <i>for<\/i> <i>Standardization<\/i>), una ONG che ha sede a Ginevra e che si occupa di formulare norme per gli standard di qualit\u00e0 praticamente in ogni settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altrettanto noto \u00e8 l\u2019organismo che si occupa delle regole per il funzionamento della rete Internet, il World Wide Web Consortium (W3C), \u201c<i>una comunit\u00e0 internazionale in cui le <\/i><i>Organizzazioni Membro, uno staff full <\/i><i>time<\/i><i>, e gli utenti lavorano insieme per sviluppare\u00a0 standard Web. Guidato dall&#8217;inventore del Web Tim <\/i><i>Berners-Lee<\/i><i> e dal CEO Jeffrey <\/i><i>Jaffe<\/i><i>, la missione del W3C \u00e8 di portare il Web fino al massimo del suo potenziale<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per essere chiari e per dare un\u2019idea immediata di cosa siano questi <i>standard<\/i> informatici, si pensi al formato \u201c<i>pdf<\/i>\u201d (Portable Document Format), ovvero al formato dei documenti informatici pi\u00f9 diffuso al mondo e non a caso adottato quale formato principale nelle regole tecniche per il PCT: il suo utilizzo diffuso a livello planetario \u00e8 il risultato appunto di un processo di standardizzazione, nato dall\u2019ideazione e dal progressivo perfezionamento di un tipo di documento suscettibile di essere letto sotto pi\u00f9 sistemi operativi senza perdere le proprie caratteristiche, di impaginazione, di caratteri, di colore e via dicendo (<i>PDF\/A<\/i>, difatti, \u00e8 uno standard ISO pubblicato il 1\u00ba ottobre 2005\u00a0 con l&#8217;identificativo <b>ISO 19005-1:2005)<\/b>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le\u00a0 \u201c<b><i>Regole<\/i><\/b>\u201d, poi, sono completate dalle \u201c<b><i>Specifiche<\/i><\/b>\u201d, ovvero da Provvedimenti dei Direttori Generali dei dipartimenti interessati volti ad indicare gli aspetti di dettaglio pi\u00f9 tecnici.\u00a0 Nel processo civile telematico esistono regole tecniche e specifiche tecniche <i>ad hoc<\/i>: le prime sono contenute nel DM 44\/2011 e le seconde nel Provvedimento del Direttore Geneale SIA da ultimo aggiornato il 16\/4\/2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va subito detto \u2013 ed \u00e8 questo uno degli argomenti maggiormente discusso tra gli appassionati di processo telematico \u2013 che le regole e le specifiche tecniche previste per il processo civile telematico (DM 44\/2011) sono state approvate prima di quelle che l\u2019art. 20 del C.A.D., richiamando l\u2019art. 71 dello stesso provvedimento, aveva previsto in generale per\u00a0 tutti i\u00a0 documenti informatici. Queste ultime, diventate ormai celebri per via dell\u2019impronta informatica (c.d. <i>hash<\/i>), sono infatti state approvate solo col DPCM 13.11.2014, entrato in vigore solo l\u201911\/2\/2015, dieci anni dopo l\u2019entrata in vigore del C.A.D.!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per limitarci al tema in oggetto, vale a dire degli \u201catti telematici\u201d nel processo civile, le norme di riferimento sono gli artt. 12, 13 e 14 del DM 44\/2011 e gli artt. 12 (per gli \u201catti\u201d) e 13 (per gli \u201callegati\u201d) del Provvedimento del 16\/4\/2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se si confronta l\u2019art. 12 delle Specifiche per il PCT, che alle lettere a) e b) prescrive l\u2019utilizzo del pdf \u201c<i>privo di elementi attivi<\/i>\u201d, si noter\u00e0 la prima disarmonia tra le regole (e specifiche) previste dal dpcm 13.11.2014 che, dopo la descrizione delle caratteristiche generali di cui all\u2019art. 36,\u00a0 all\u2019Allegato 2 contempla il pdf tra numerosi altri <i>formati<\/i> consentiti e, nell\u2019ambito del pdf, predilige il PDF\/A, \u201c<i>sviluppato con l\u2019obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali<\/i>\u201d, che ha tra le sue\u00a0 caratteristiche, l\u2019assenza di collegamenti esterni, l\u2019assenza di codici eseguibili quali <i>javascript<\/i> ecc. e l\u2019assenza di contenuti crittografati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel pct evidentemente si \u00e8 preferito restare fuori dal pi\u00f9 angusto limite dei pdf\/a (probabilmente anche per favorire la stesura di documenti ipertestuali e con collegamenti ai documenti allegati), e si \u00e8 pertanto adoperata l\u2019equivoca espressione di documenti pdf \u201c<i>privi di elementi attivi<\/i>\u201d che tanto ha fatto discutere e che molte vittime ha mietuto: elementi attivi vietati che, per bocca dello stesso D.G.S.I.A. vanno individuati\u00a0 in<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<i>macro o di campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto<\/i>\u201d, laddove \u00ab<i>sono ammessi, invece, elementi quali: figure all\u2019interno del testo, indirizzi mail\/pec link a documenti allegati al deposito: consigliati in quanto migliorano la leggibilit\u00e0 e la<\/i> <i>fruizione dell\u2019intero deposito. Per inserire un link in un testo: selezionare la parola a cui legare il collegamento e selezionare la funzione \u201cinserisci collegamento ipertestuale\u201d;<\/i> <i>selezionare, quindi, il file (contenente l\u2019allegato<\/i><i>) a cui si vuole creare il link;<\/i>\u00a0 <i>link a siti o risorse esterne: in questo caso al magistrato viene inviata una segnalazione di<\/i> <i>attenzione che non risulta comunque bloccante<\/i>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce del confronto tra la norma tecnica in materia di documenti contenuta nel dpcm 13.11.2014 e la norma sugli \u201catti\u201d del DM44\/2011, mi sento di azzardare ancora una volta l\u2019affermazione che tra i due sistemi esiste un <b>rapporto di <\/b><b><i>genus<\/i><\/b> <b>a <\/b><b><i>species<\/i><\/b> e persino di sussidiariet\u00e0, nel senso che laddove la normativa del DM 44\/2011 non contenga alcuna specifica previsione, debba applicarsi la norma tecnica generale di derivazione C.A.D.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale osservazione avrebbe, a mio modo di vedere, consentito di superare sul piano interpretativo il problema che il Legislatore si \u00e8 posto dapprima col D.L. 83\/2015 (la cui prima stesura ha provocato molteplici sussulti ed allarmi) e successivamente con le maldestre modifiche contenute nell\u2019art. 16 <i>undecies<\/i> D.L. 179\/2012 come emendato dalla legge n. 132\/2015 di conversione del DL 83\/15, di cui si dir\u00e0 di qui a poco: problema che adesso necessita dell\u2019emanazione di \u201cspecifiche tecniche\u201d <i>ad hoc<\/i> in materia di attestazioni di conformit\u00e0 contenute in documenti separati, per disciplinare l\u2019individuazione dei documenti cui le attestazioni si riferiscono.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va peraltro aggiunto, per completezza espositiva, che il formato <i>pdf<\/i> non \u00e8 l\u2019unico nel quale ci si pu\u00f2 imbattere trattando di processo telematico: il .pdf (testuale o nativo, cio\u00e8 derivato dalla trasformazione di un documento informatico testuale e non per esempio dalla scansione di un documento cartaceo) \u00e8 difatti il formato prescritto per gli atti (c.d. \u201catti principali\u201d) e per\u00a0 i provvedimenti; per gli \u201callegati\u201d, invece, ci si pu\u00f2 imbattere anche oltre che in pdf (anche come \u201cpdf immagine\u201d) in .rtf,\u00a0 .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml e .msg (entrambi solo se contenenti file nei formati appena indicati), nonch\u00e9 nei formati compressi (purch\u00e9 contenenti file nei formati previsti e gi\u00e0 ricordati) .zip,\u00a0 .rar e\u00a0 .arj (art. 13 del Provvedimento del 16\/4\/2014).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>4) IL SUPERAMENTO DELLA TRADIZIONALE DICOTOMIA ORIGINALE-COPIA DEI DOCUMENTI ANALOGICI\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altro <i>punctum<\/i> <i>dolens<\/i> su cui si sono soffermate a lungo le prime interpretazioni sul processo civile telematico \u00e8 che questo\u00a0 instaurerebbe sostanzialmente un processo fondato su \u201ccopie\u201d: nel momento in cui l\u2019Avvocato deposita un documento o un atto scansionato, il Giudice si trover\u00e0 pur sempre di fronte ad una copia per immagine dell\u2019originale e mai all\u2019originale, a meno che questo non sia un documento informatico originale.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>4.1. LA &#8220;COPIA&#8221; IN INFORMATICA E LA &#8220;COPIA&#8221; NEL C.A.D.<\/b><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima di addentrarci nella problematica specifica, che \u00e8 stata la ragione di fondo per la quale negli ultimi due anni si sono succedute norme su norme, tutte attributive alla figura dell\u2019Avvocato la qualit\u00e0 di pubblico ufficiale col correlato conferimento di poteri di attestazione di conformit\u00e0, occorre soffermarsi su un\u2019ulteriore considerazione, che \u00e8 necessaria per comprendere una differenza di fondo tra il concetto di \u201c<b><i>copia<\/i><\/b>\u201d qual \u00e8 stato tradizionalmente inteso nel mondo giuridico e processuale, e di \u201c<b><i>copia informatica<\/i><\/b>\u201d: in informatica, infatti,\u00a0 un <i>file <\/i>in originale pu\u00f2 essere \u201ccopiato\u201d (duplicato) un infinito numero di volte senza che sia poi concretamente distinguibile dal suo \u201coriginale\u201d.\u00a0\u00a0 L\u2019utilizzo della funzione informatica di\u00a0 \u201ccopia\u201d restituisce all\u2019utente, in altri termini, un <i>file<\/i> perfettamente identico e non distinguibile dal primo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalla constatazione che i due concetti non coincidono (una copia di un atto cartaceo \u00e8 ontologicamente diversa dall\u2019originale mentre la copia <i>stricto<\/i> <i>sensu<\/i> di un file informatico \u00e8 identica all\u2019originale),\u00a0 nel C.A.D. nasce un <i>tertium<\/i> <i>genus<\/i> di documenti: il \u201c<b><i>duplicato informatico<\/i><\/b>\u201d (che traduce in diritto il concetto di copia adoperato in informatica).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ragione di ci\u00f2 risiede nel fatto che il concetto di \u201ccopia informatica di un documento\u201d e di \u201ccopia di documento informatico\u201d non coincidono. La copia (quale intesa in informatica) di un <i>file<\/i> che in s\u00e9 contenga la <b><i>rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti <\/i><\/b>\u00e8 per il C.A.D. un \u201cduplicato\u201d, mentre la &#8220;copia&#8221; (per il C.A.D.)\u00a0 di un documento informatico non \u00e8 un duplicato, in quanto la stessa non \u00e8 realizzata informaticamente dalla stessa \u201csequenza di bit\u201d, potendosi quella copia limitarsi a veicolare la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti con l\u2019utilizzo di un linguaggio informatico diverso, in un diverso formato o persino nel medesimo formato ma con una diversa <i>sequenza di bit<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detto in poche parole: la copia esatta di un file informatico nel CAD \u00e8 un \u201c<i>duplicato<\/i>\u201d; la riproduzione\u00a0 del contenuto percepibile dai sensi\u00a0 umani di un documento informatico (per es. la scansione di un documento) nel CAD viene definita una \u201c<i>copia<\/i>\u201d.<\/p>\n<p><b>5) ORIGINALI, COPIE E DUPLICATI NEL C.A.D.\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed ecco allora che il C.A.D., tra le definizioni di cui all\u2019art. 1, introduce quelle di \u201ccopie\u201d e quella di \u201cduplicati\u201d, che si riferiscono principalmente alla capacit\u00e0 rappresentativa dei <i>files<\/i> informatici, appunto, di \u201catti, fatti o dati\u201d: con la caratteristica addizionale per i duplicati di essere \u201cfatti\u201d anche della stessa \u201cmateria\u201d informatica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alle lettere da <i>i-bis<\/i> ad\u00a0 <i>i-quinquies<\/i>, l\u2019art. 1 C.A.D. contiene le seguenti definizioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0<\/i><i>i-bis) <\/i><b><i>copia\u00a0 informatica\u00a0 di\u00a0 documento\u00a0 analogico<\/i><\/b><i>:\u00a0 il\u00a0 documento informatico\u00a0 avente\u00a0 contenuto\u00a0 identico\u00a0 a\u00a0 quello\u00a0\u00a0 del\u00a0\u00a0 documento analogico da cui e&#8217; tratto;\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0 i-ter) <\/i><b><i>copia per immagine\u00a0 su\u00a0 supporto\u00a0 informatico\u00a0 di\u00a0 documento analogico<\/i><\/b><i>: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e&#8217; tratto;\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0 <\/i><i>i-quater<\/i><i>) <\/i><b><i>copia informatica di documento informatico<\/i><\/b><i>: il\u00a0 documento\u00a0 informatico avente contenuto identico a quello del documento\u00a0 da\u00a0 cui e&#8217; tratto su supporto informatico\u00a0 con\u00a0 diversa\u00a0 sequenza\u00a0 di\u00a0 valori binari;\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0 <\/i><i>i-quinquies<\/i><i>)\u00a0 <\/i><b><i>duplicato\u00a0 informatico<\/i><\/b><i>:\u00a0 il\u00a0\u00a0 documento\u00a0\u00a0 informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso\u00a0 dispositivo\u00a0 o\u00a0 su dispositivi diversi, della medesima sequenza\u00a0 di\u00a0 valori\u00a0 binari\u00a0 del documento originario.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di concetti fondamentali, com\u2019\u00e8 intuibile, in mancanza dei quali l\u2019informatica sarebbe stato un mondo a s\u00e9 e non avrebbe potuto coesistere con tutto ci\u00f2 che era gi\u00e0 esistente nel mondo giuridico.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>5.1 DOCUMENTO<\/b><b> INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA<\/b><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Balza all\u2019occhio, intanto, l\u2019inesistenza di una definizione di \u201cdocumento originale\u201d: solo alla lettera <i>i <\/i><i>quinquies<\/i> il C.A.D. parla di \u201cdocumento originario\u201d ma ci\u00f2 solo per dire che esso \u00e8 identico in tutto e per tutto al documento dal quale il duplicato \u00e8 stato estratto e dal quale, una volta estratto, non risulta pi\u00f9 oggettivamente distinguibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si dir\u00e0: potrei estrarre un duplicato del file &#8220;orignale&#8221; <i>decreto.pdf<\/i><i>\u00a0<\/i> e chiamarlo <i>dup<\/i><i>l<\/i><i>icato_decreto.pdf<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; vero: ma nessuno sarebbe in grado di affermare quale dei due sia realmente il <i>file <\/i>creato prima.\u00a0 Senza contare che il \u201c<i>nomefile<\/i>\u201d pu\u00f2 essere modificato a piacimento, senza che nel documento muti perci\u00f2 la sequenza dei bit che lo compongono.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, nel mondo informatico non ha molto senso parlare di &#8220;originale&#8221;, perch\u00e9 questo \u00e8 riproducibile un numero illimitato di volte e sempre uguale a se stesso come &#8220;<i>duplicato<\/i>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f9 che di documento in originale, il CAD si premura di disciplinare in generale il \u201cdocumento\u201d, distinguendo tra <b>documento informatico semplice<\/b>, disciplinato\u00a0 <b>all\u2019art. 20 CAD<\/b> (dopo le modifiche ex dlt 235\/2010) sotto il profilo dell\u2019<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<i>idoneita&#8217;<\/i><i>\u00a0 del\u00a0 documento\u00a0 informatico\u00a0 a\u00a0 soddisfare\u00a0 il requisito della\u00a0 forma\u00a0 scritta\u00a0 e\u00a0 il\u00a0 suo\u00a0 valore\u00a0 probatorio<\/i>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">che sono<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<i>liberamente\u00a0 valutabili\u00a0 in\u00a0 giudizio,\u00a0\u00a0 tenuto\u00a0\u00a0 conto\u00a0\u00a0 delle\u00a0\u00a0 sue caratteristiche\u00a0 oggettive\u00a0 di\u00a0 <\/i><i>qualita&#8217;<\/i><i>,\u00a0 sicurezza,\u00a0 <\/i><i>integrita&#8217;<\/i><i>\u00a0 ed <\/i><i>immodificabilita<\/i><i>&#8216;, fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 21<\/i>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0e documento informatico munito di firma elettronica\u00a0che, all\u2019<b> art<\/b><b>. 21<\/b> viene cos\u00ec definito:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<i>\u00a0 1. Il documento informatico, cui e&#8217; apposta una firma\u00a0 elettronica, sul piano probatorio e&#8217; liberamente valutabile\u00a0 in\u00a0 giudizio,\u00a0 tenuto conto delle sue caratteristiche\u00a0 oggettive\u00a0 di\u00a0 <\/i><i>qualita&#8217;<\/i><i>,\u00a0 sicurezza, <\/i><i>integrita&#8217;<\/i><i> e <\/i><i>immodificabilita<\/i><i>&#8216;.\u00a0<\/i><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li><i> Il\u00a0 documento\u00a0 informatico\u00a0 sottoscritto\u00a0 con\u00a0 firma\u00a0 elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto\u00a0 delle\u00a0 regole tecniche\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 20,\u00a0 comma\u00a0\u00a0 3,\u00a0\u00a0 che\u00a0\u00a0 garantiscano l&#8217;<\/i><i>identificabilita<\/i><i>&#8216; dell&#8217;autore, l&#8217;<\/i><i>integrita<\/i><i>&#8216; e\u00a0 l&#8217;<\/i><i>immodificabilita<\/i><i>&#8216; del documento, ha l&#8217;efficacia prevista dall&#8217;articolo 2702 del\u00a0 codice civile. L&#8217;utilizzo del dispositivo di firma <\/i><i>elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo\u00a0 che\u00a0 questi dia prova contraria.\u00a0<\/i><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>\u00a0 2-bis).\u00a0 Salvo\u00a0 quanto\u00a0 previsto\u00a0 dall&#8217;articolo\u00a0 25,\u00a0 le\u00a0 scritture private di cui all&#8217;articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12,\u00a0 del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di <\/i><i>nullita&#8217;<\/i><i>, con firma elettronica\u00a0 qualificata\u00a0 o\u00a0 con\u00a0 firma digitale. Gli atti di cui all&#8217;articolo 1350, numero 13, del\u00a0 codice civile soddisfano\u00a0 comunque\u00a0 il\u00a0 requisito\u00a0 della\u00a0 forma\u00a0 scritta\u00a0 se sottoscritti\u00a0 con\u00a0\u00a0 firma\u00a0\u00a0 elettronica\u00a0\u00a0 avanzata,\u00a0\u00a0 qualificata\u00a0\u00a0 o digitale.\u00a0<\/i><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"3\">\n<li><i> L&#8217;apposizione ad un documento informatico di una firma\u00a0 digitale o di un altro tipo di firma\u00a0 elettronica\u00a0 qualificata\u00a0 basata\u00a0 su\u00a0 un certificato\u00a0 elettronico\u00a0 revocato,\u00a0 scaduto\u00a0 o\u00a0 sospeso\u00a0 equivale\u00a0 a mancata\u00a0 sottoscrizione.\u00a0 La\u00a0 revoca\u00a0 o\u00a0 la\u00a0\u00a0 sospensione,\u00a0\u00a0 comunque\u00a0<\/i><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che\u00a0 essa\u00a0 era <\/i><i>gia&#8217;<\/i><i> a conoscenza di tutte le parti interessate.\u00a0<\/i><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"4\">\n<li><i> Le disposizioni del presente articolo si applicano anche\u00a0 se\u00a0 la firma elettronica e&#8217; basata su un certificato qualificato\u00a0 rilasciato da\u00a0 un\u00a0 certificatore\u00a0 stabilito\u00a0 in\u00a0 uno\u00a0 Stato\u00a0 non\u00a0 facente\u00a0 parte dell&#8217;Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:\u00a0<\/i><\/li>\n<li><i> a) il certificatore possiede i requisiti di\u00a0 cui\u00a0 alla\u00a0 direttiva 1999\/93\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,\u00a0 del\u00a0 13\u00a0 dicembre 1999, ed e&#8217; accreditato in uno Stato membro;\u00a0<\/i><\/li>\n<li><i> b) il certificato qualificato e&#8217; garantito\u00a0 da\u00a0 un\u00a0 certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;\u00a0<\/i><\/li>\n<li><i> c)\u00a0 il\u00a0 certificato\u00a0\u00a0 qualificato,\u00a0\u00a0 o\u00a0\u00a0 il\u00a0\u00a0 certificatore,\u00a0\u00a0 e&#8217; riconosciuto in forza di un accordo bilaterale\u00a0 o\u00a0 multilaterale\u00a0 tra l&#8217;Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.\u00a0<\/i><\/li>\n<li><i> Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici\u00a0 ed\u00a0 alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le <\/i><i>modalita&#8217;<\/i><i> definite con uno o <\/i><i>piu&#8217;<\/i><i> decreti del Ministro\u00a0 dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l&#8217;innovazione e\u00a0 le tecnologie.<\/i> \u00bb<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Atteso il tema delle presenti riflessioni, che riguarda prettamente le tematiche processuali relative agli atti ed alle copie,\u00a0 in questa sede \u00e8 possibile operare qualche solo qualche fugace considerazione sulla norma in esame, evidenziando<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>che la norma attribuisce al Giudice il potere di valutare liberamente le firme elettroniche tenuto conto delle relative caratteristiche <i>qualita&#8217;<\/i><i>,\u00a0 sicurezza, <\/i><i>integrita&#8217;<\/i><i> e <\/i><i>immodificabilita<\/i><i>&#8216;<\/i>;<\/li>\n<li>che essa equipara il documento informatico munito alla di firma elettronica qualificata alla scrittura privata riconosciuta, con l\u2019ulteriore previsione che \u00e8 attribuito alla parte che risulti aver apposto la firma mediante un dispositivo di firma digitale di operare una sorta di disconoscimento dell\u2019uso (\u201c<i>L&#8217;utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al <\/i><i>titolare, salvo\u00a0 che\u00a0 questi dia prova contraria<\/i>\u201d) della cui prova sar\u00e0 conseguentemente onerato;<\/li>\n<li>che la firma elettronica qualificata o la firma digitale soddisfano i requisiti di forma scritta <i>ad <\/i><i>substantiam<\/i> richiesti dall\u2019art. 1350 c.c. (per gli atti di cui al numero 13 \u00e8 sufficiente anche la firma elettronica avanzata)<\/li>\n<li>che l\u2019utilizzo di certificati di firma scaduti o revocati equivale a mancata apposizione della firma<\/li>\n<li>l\u2019estensione della normativa anzidetta anche a firme i cui certificati siano stati rilasciati all\u2019estero purch\u00e9 certificatori e certificati rispondano ai requisiti richiamati dalla norma.<\/li>\n<\/ol>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">5.2 LE FIRME ELETTRONICHE<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un breve accenno al concetto di &#8220;firma elettronica&#8221; (con la tranquillizzante precisazione che, ai fini delle sottoscrizioni digitali di atti e provvedimenti nel PCT si adopera la firma digitale, ovvero la quarta di esse): pur essendo prevista la f.e.q. nelle specifiche tecniche (es. art. 12 Provv. DGSIA 16.4.2014), l&#8217;utilizzo \u00e8 tuttavia limitato nel concreto, come detto, alla firma digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le diverse tipologie di firma elettronica previste dal Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale sono<br \/>\n\uf0b7 Firma Elettronica<br \/>\n\uf0b7 Firma Elettronica Avanzata<br \/>\n\uf0b7 Firma Elettronica Qualificata<br \/>\n\uf0b7 Firma Digitale<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel C.A.D., all&#8217;art. 1, sono contenute le seguenti definizioni:<br \/>\n&#8220;q) firma elettronica: l&#8217;insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;<br \/>\n&#8220;q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l&#8217;identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario pu\u00f2 conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;<br \/>\n&#8220;r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;<br \/>\n&#8220;s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l&#8217;integrit\u00e0 di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici<br \/>\nPer la firma elettronica (FE), quindi, il Legislatore adopera una definizione piuttosto generica, che ricomprende in s\u00e9 svariate ipotesi, che vanno da PIN abbinato a una carta magnetica (es. il bancomat) alle credenziali di accesso alla casella di posta (nome utente e password). Tale ampio ventaglio di ipotesi giustifica il fatto che il valore probatorio del documento informatico su cui \u00e8 apposta questa tipologia di firma sia rimesso alla valutazione del giudice che dovr\u00e0 tenere conto, caso per caso, delle sue caratteristiche oggettive di qualit\u00e0, sicurezza, integrit\u00e0 e immodificabilit\u00e0.<br \/>\nUn esempio di firma elettronica avanzata (FEA), \u00e8 costituito invece per esempio dalla firma grafometrica (purch\u00e9 nel rispetto degli artt. 55 e ss. dpcm 22.1.2013), perch\u00e9 il collegamento univoco col soggetto firmatario \u00e8 garantito dalla firma autografa dello stesso (quale mezzo sul quali il firmatario pu\u00f2 conservare un controllo esclusivo), firma che viene trasformata in dati informatici che a loro volta vengono collegati ai dati del documento ai quali detta fir.ma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; per l\u2019art. 61 dpcm 22.1.2013 sono FEA anche le p.e.c. con ricevuta completa inviate alla P.A. cos\u00ec come (sempre nei confronti della P.A.) la C.I. elettronica, la CNS, il passaporto elettronico etc.<br \/>\nLa firma elettronica qualificata (FEQ) si distingue in firma elettronica qualificata vera e propria e firma digitale: entrambe sono basate sull&#8217;utilizzo di un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, ma la seconda richiede che tale sistema sia basato su un sistema di due chiavi crittografiche, una pubblica e l&#8217;altra privata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esaminiamo ora, invece, partitamente le quattro categorie di COPIE <i>(lato <\/i><i>sensu<\/i><i>)<\/i> documenti informatici alla luce del CAD e specifica normativa, anche regolamentare, che governa il processo civile telematico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a06)\u00a0<b>COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre che dalla definizione contenuta nell\u2019<b>art. 1 lett<\/b><b>ere<\/b> <b><i>i-bis<\/i><\/b> <b>e<\/b> <b><i>-ter<\/i><\/b>, le copie informatiche di documenti analogici hanno la loro specifica disciplina <b>nell\u2019art. 22 del CAD<\/b>., secondo cui:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00ab <b><i>1.<\/i><\/b><i>\u00a0 <\/i><b><i>I\u00a0 documenti\u00a0 informatici\u00a0 contenenti\u00a0 copia<\/i><\/b><i>\u00a0 di atti pubblici, scritture\u00a0 private\u00a0 e\u00a0 documenti\u00a0 in\u00a0 genere,\u00a0 compresi\u00a0 gli\u00a0 atti\u00a0 e documenti\u00a0 amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai\u00a0 pubblici\u00a0 ufficiali,\u00a0 hanno\u00a0 piena\u00a0 efficacia,\u00a0 ai\u00a0 sensi\u00a0 degli articoli\u00a0 2714\u00a0 e\u00a0 2715\u00a0 del\u00a0 codice\u00a0 civile, se ad essi e&#8217; apposta o associata,\u00a0 da\u00a0 parte\u00a0 di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale\u00a0 o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell&#8217;originale.<\/i><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li><b><i><\/i><\/b><i> Le\u00a0 <\/i><b><i>copie\u00a0 per\u00a0 immagine<\/i><\/b><i>\u00a0 su\u00a0 supporto informatico di documenti originali\u00a0 formati\u00a0 in\u00a0 origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro <\/i><i>conformita&#8217;<\/i><i> e&#8217; attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a<\/i> <i>cio&#8217;<\/i><i> autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e\u00a0\u00a0 asseverata\u00a0\u00a0 secondo\u00a0\u00a0 le\u00a0 regole\u00a0 tecniche\u00a0 stabilite\u00a0 ai\u00a0 sensi dell&#8217;articolo 71.<\/i> \u00bb<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Evidenziamo subito che la distinzione tra le due ipotesi di cui alle lettere <i>i-bis<\/i> ed <i>i-ter<\/i> risiede nel fatto che le seconde (copie per immagine) hanno<i> contenuto e forma identici a quelli del documento analogico <\/i>da cui sono tratte, vale a dire che costituiscono una sorta di \u201c<i>fotocopia<\/i>\u201d leggibile dallo schermo di un pc o di un <i>tablet<\/i>, mentre le prime rispecchiano il solo contenuto dell\u2019originale. In altri termini, dato come originale un verbale di udienza manoscritto, la copia per immagine (<i>i-ter<\/i>) sar\u00e0 costituita dalla scansione del verbale, mentre la copia ex art. 1, lettera <i>i-bis<\/i> del CAD potr\u00e0 essere costituita anche dalla (fedele) trascrizione informatica del verbale stesso con un ordinario software di elaborazione di testi (MS Word, LibreOffice Writer etc).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tornando all&#8217;art. 22, la distinzione tra le fattispecie disciplinate nei due commi risiede quindi nel fatto che il primo comma riguarda copie (non necessariamente per immagine) di atti pubblici, scritture private ed altro documenti, compresi atti amministrativi &#8220;<i>spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai\u00a0 pubblici\u00a0 ufficiali&#8221;,\u00a0<\/i> i quali, se corredati della firma digitale o firma elettronica qualificata di colui che li spedisce o li rilascia, hanno rispettivamente &#8220;<i>fanno fede come l&#8217;originale<\/i>&#8221; dell&#8217;atto pubblico da cui sono estratte e sono di queste sostitutive ad ogni effetto (art. 2714 c.c.) e, nel caso delle scritture private &#8220;<i>hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte<\/i>&#8221; (art. 2715 c.c.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso disciplinato dal secondo comma, invece,\u00a0 riguarda pi\u00f9 esattamente le copie per immagine di documenti originali analogici, per\u00a0 la cui attestazione di conformit\u00e0 \u00e8 prescritta una <i>&#8220;dichiarazione <\/i><i>allegata<\/i><i>&#8220;<\/i>: sul significato di &#8220;allegazione&#8221; informatica dell&#8217;attestazione di conformit\u00e0, poi, si soffermer\u00e0 la regola tecnica generale ex art. 4 dpcm 13.11.2014 e, quanto al processo telematico, il nuovo art. 16 <i>undecies<\/i> D.L. 179\/2012, introdotto dalla L. 132\/2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>7) COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 1, <i>i-quater<\/i><i>) <\/i>definisce la copia informatica di documento informatico come\u00a0 &#8220;<i>il\u00a0 documento\u00a0 informatico avente contenuto identico a quello del documento\u00a0 da\u00a0 cui e&#8217; tratto su supporto informatico\u00a0 con\u00a0 diversa\u00a0 sequenza\u00a0 di\u00a0 valori binari&#8221;.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene quindi in rilievo non il <i>file <\/i>informatico, ma ci\u00f2 che esso contiene in termini di rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti: documento informatico &#8220;originale&#8221; e documento informatico &#8220;copia&#8221; sono totalmente diversi nei bit che lo compongono ma hanno \u201c<i>contenuto identico<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcuni esempi chiariranno meglio d&#8217;ogni altra cosa questo concetto apparentemente complesso: \u00e8 possibile affermare con certezza che si tratta di copia informatica (elencazione non esaustiva)<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>quando un documento informatico viene stampato e successivamente scansionato: in tal caso, alla pur fedele riproduzione visiva del documento (<i>contenuto identico<\/i>) non corrisponde la stessa &#8220;composizione&#8221; di <i>bit<\/i><\/li>\n<li>quando un documento informatico firmato digitalmente viene privato degli attributi informatici della firma (come nel caso degli atti e dei provvedimenti allorquando i sistemi informatici del MInistero della Giustizia vi appongono la &#8220;coccardina&#8221;<\/li>\n<li>quando l&#8217;originale di un documento si presenta in un formato (per esempio: pdf) e se ne crea una copia in altro formato (per es. .tiff))<\/li>\n<li>quando l&#8217;originale di un documento viene sottoposto a procedimenti di compressione irreversibili con l&#8217;uso di <i>software <\/i>che permettono di alleggerirne il peso informatico (attenzione, non \u00e8 questo il caso dei software che comprimono in .zip, .rar etc., perch\u00e9 in tal caso il procedimento di compressione \u00e8 reversibile e restituisce all&#8217;esito il medesimo documento informatico).<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>8) I DUPLICATI\u00a0 INFORMATICI\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <b>duplicato<\/b> \u00e8 definito dall&#8217;art. 1, lettera <i>i-quinquies<\/i><i>)\u00a0 <\/i>come<i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<i>&#8220;il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo\u00a0 o\u00a0 su dispositivi diversi, della medesima sequenza\u00a0 di\u00a0 valori\u00a0 binari\u00a0 del documento originario&#8221;.\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All&#8217;art. 23 <i>bis, <\/i>comma 1, del CAD si stabilisce che<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0&#8220;<i>I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformit\u00e0 alle regole tecniche di cui all&#8217; articolo 71<\/i>&#8220;,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">laddove le regole tecniche per i ducumenti (dpcm 13.11.2014), all&#8217;art. 5 contiene un ritorno alla definizione di cui alla lettera <i>i-quinquies<\/i> dell&#8217;art. 1, stabilendo che<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>&#8220;Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all&#8217;art. 23-bis, comma 1, del Codice e&#8217; prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine<\/i>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Che cos&#8217;\u00e8 questa &#8220;stessa sequenza di <i>bit<\/i>&#8221; cui fanno costantemente riferimento le norme?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detto in maniera molto sommaria, il <i>bit<\/i> \u00e8 &#8220;<i>l&#8217;unit\u00e0 di misura dell&#8217;informazione <\/i>(dall&#8217;inglese<i> &#8220;<\/i><b><i>b<\/i><\/b><i>inary<\/i> <i>dig<\/i><b><i>it<\/i><\/b><i>&#8220;)&#8221;\u00a0 <\/i>ovvero<i> uno dei due simboli del <\/i><i>sistema numerico binario<\/i><i>, classicamente chiamati zero (0) e uno (1)&#8221;:\u00a0<\/i>un qualunque <i>file <\/i>informatico \u00e8 composto da sequenze di milioni di <i>bit <\/i>in multipli di 8 (<i>byte<\/i>), vale a dire da una serie innumerevole di &#8220;0&#8221; ed &#8220;1&#8221;; ed immaginiamo anche che cambiando anche solo la posizione di uno di questi numeri binari (e quindi la &#8220;sequenza&#8221;) ed avremo una idea di cosa intendono le ricordate norme allorch\u00e9 definiscono il &#8220;duplicato&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul piano pratico, va ancora una volta ricordato che uno dei modi pi\u00f9 semplici di ottenere il duplicato di un documento informatico \u00e8 costituito dalla comune funzione &#8220;copia&#8221; attivata, per esempio, col tasto destro del <i>mouse<\/i> dal menu a tendina. Il confronto tra due documenti, allo scopo di verificare se essi presentano la medesima sequenza di bit, avviene con dei calcoli matematici (algoritmi) che restituiscono come risultato una stringa alfanumerica pi\u00f9 o meno lunga, chiamata \u201c<i>impronta<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel processo telematico, fino al 30\/3\/2015, il duplicato era un illustre sconosciuto: tutti i soggetti del processo, tranne l&#8217;Avvocato (o l&#8217;Ausiliario) depositante in possesso dei file originali fatti oggetto di deposito telematico, avevano a disposizione, ai fini della consultazione, le sole copie degli atti e dei provvedimenti depositati dal Magistrato e dalle altre parti: il che \u00e8 francamente un controsenso, dacch\u00e9 il controllo della validit\u00e0 delle firme era &#8220;delegata&#8221; ai sistemi ministeriali e verificabile attraverso la ingannevole &#8220;coccardina&#8221; sul margine, frutto di una vera e propria manipolazione dei documenti informatici ad opera dei <i>software<\/i> del DGSIA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bene: da meno di un anno &#8211; solo per gli &#8220;atti principali&#8221; e per i provvedimenti del Magistrato &#8211; i soggetti esterni al pct possono estrarre dai registri informatici anche i relativi duplicati, potendo cos\u00ec procedere, ad esempio, alle notificazioni degli stessi omettendo ogni attestazione di conformit\u00e0 dacch\u00e9 l\u2019oggetto della notifica \u00e8 appunto un duplicato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analogamente, l\u2019Avvocato potrebbe depositare, a corredo di un\u2019impugnaizone, un duplicato informatico, anzich\u00e9 la copia autentica del provvedimento impugnato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019immagine che segue \u00e8 evidenziato il modo di estrazione di un duplicato attraverso il PdA del Portale dei Servizi Telematici:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4738 aligncenter\" src=\"https:\/\/avvocatotelematico.files.wordpress.com\/2015\/11\/duplicati.jpg?resize=417%2C352\" alt=\"DUPLICATI\" width=\"417\" height=\"352\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema serio consiste per\u00f2 nel fatto che i Magistrati continuano a poter consultare solo le copie di tali atti, sicch\u00e9 \u00e8 possibile che si verifichi qualche problema: si immagini, ad esempio, il caso dell\u2019Avvocato che a corredo di una impugnazione, depositi un duplicato informatico della sentenza: nel momento in cui egli estrae la copia \u201cvede\u201d (e pu\u00f2 verificarne la validit\u00e0) la firma del Giudice. Una volta effettuato il deposito, per\u00f2, la stessa firma del Giudice <i>a quo <\/i>verr\u00e0 trasformata dai sistemi informatici nella celeberrima \u201ccoccardina\u201d (n\u00e9 pi\u00f9 n\u00e9 meno come sulle copie), sicch\u00e9 il Giudice dell\u2019impugnazione\u00a0 non avr\u00e0 possibilit\u00e0 alcuna di sapere se si tratta di una copia informatica (priva dell\u2019autentica) o di un duplicato, potendolo al pi\u00f9 dedurre dal fatto che sul duplicato con compaiono le \u201c<i>scritte in blu<\/i>\u201d (le segnature di protocollo impropriamente dette in tal caso).\u00a0\u00a0 Egli potr\u00e0 certamente consultare il Cancelliere o il proprio CISIA\u00a0 chiedendo chiarimenti al riguardo, ma francamente sarebbe auspicabile un aggiornamento evolutivo dei sistemi che consenta a tutti i soggetti del processo di estrarre i duplicati dei documenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>9) L&#8217;ALLEGAZIONE INFORMATICA\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quando si tratta di copie informatiche, l\u2019art. 22, comma 2, CAD richiede l\u2019 <i>allegazione<\/i> dell\u2019attestazione di conformit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019allegazione, quale operazione di collegamento materiale tra pi\u00f9 documenti, se riferita a documenti cartacei, pu\u00f2 essere fatta mediante una semplice pinzatura (o spillatura, che dir si voglia) od anche attraverso rilegature pi\u00f9 sofisticate (ma pur sempre meccaniche).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale operazione, invece, non s&#8217;addice ovviamente ai documenti informatici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019allegazione informatica costituisce dunque inevitabilmente uno degli aspetti puramente tecnici la cui soluzione va affidata ad una regola tecnica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed ecco, quindi, che di &#8220;allegazione&#8221; informatica si occupano gli artt. 4 e 6 del dpcm 13.11.2014 (che ai fini dell&#8217;allegazione, entrambi al comma 3, prevedono l&#8217;utilizzo dell&#8217;impronta dei <i>file <\/i>quale elemento di giunzione tra due o pi\u00f9 documenti informatici).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma se ne occupano indirettamente anche altre norme, a cominciare dallo stesso art. 3 del dpcm 13.11.2014, comma 4, lettera c), laddove si prevede (prendendo atto della realt\u00e0 fattuale) che un documento diventa immodificabile se fatto oggetto di &#8220;<i>trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa<\/i>&#8220;: in tal caso, il documento viene di fatti allegato ad un messaggio di posta elettronica che, a sua volta, diventa un allegato della busta di trasporto e, all&#8217;esito della consegna, diventer\u00e0 allegato alla p.e.c. recante la relativa ricevuta, firmata dal gestore p.e.c.: \u00e8 intuitivo, quindi, che se tale documento (la busta di ricevuta completa di consegna) \u00e8 considerato dalla norma (giustamente ed inevitabilmente) immodificabile, altrettanto immodificabile saranno gli altri documenti allegati al medesimo messaggio p.e.c. e, conseguentemente, immodificabile sar\u00e0 pure il legame reciproco tra i documenti.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>9.1 UN CASO PARTICOLARE <\/b><b>DI<\/b><b> ALLEGAZIONE INFORMATICA:\u00a0 <\/b><b>LA PROCURA <\/b><b><i>AD LITEM<\/i><\/b><b><i>\u00a0<\/i><\/b><b> CARTACEA E LA QUESTIONE DELLA RELATIVA ATTESTAZIONE <\/b><b>DI<\/b><b> CONFORMITA\u2019<\/b><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">A riprova di quanto appena detto, si osservi che\u00a0 l&#8217;art. 18, comma 5, DM 44\/2011 relativo alla procura, stabilisce che si considera &#8220;<i>in calce all&#8217;atto cui si riferisce quando e&#8217; rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l&#8217;atto e&#8217; notificato<\/i>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel processo civile, prim\u2019ancora che nelle regole tecniche ex DM 454\/2011, di copia informatica di documento analogico si parla <b>nell\u2019art. 83, comma 3 c.p.c.<\/b> a proposito proprio della procura <i>ad <\/i><i>litem<\/i>: \u00ab <i>La procura si considera <\/i><i>apposta in calce<\/i><i> anche se rilasciata su foglio separato che sia per\u00f2 congiunto materialmente all&#8217;atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all&#8217;atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia<\/i><b><i>.<\/i><\/b> <b><i>Se la procura alle liti \u00e8 stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale<\/i><\/b><i>, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, <\/i><i>concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica<\/i> \u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Legislatore, in altri termini, prende atto di quanto accade nella vita giudiziaria quotidiana, laddove la parte rilascia solitamente al proprio Avvocato una procura cartacea, e prevede che la stessa venga depositata in copia (i.e.: copia digitale di documento analogico \u2013 art. 1 lettera i-bis del C.A.D.) certificata conforme mediante (la sola) l\u2019apposizione di firma digitale dell\u2019Avvocato, non essendo richiesta l\u2019allegazione di alcuna dichiarazione espressa di attestazione di conformit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed infatti,\u00a0 l\u2019inciso finale della norma (<i>nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica<\/i>) richiama evidentemente la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione digitale (gli artt. 24 e ss. del CAD ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante le relative regole tecniche) nonch\u00e9 D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l\u2019utilizzo della posta elettronica certificata), e non anche le regole tecniche sui documenti informatici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma pare quindi aver privilegiato un\u2019esigenza di semplificazione con la previsione della firma digitale apposta dal Difensore ad un documento gi\u00e0 firmato cartaceamente dalla parte, e ci\u00f2 ai soli fini di attestare (implicitamente) che quel documento \u00e8 conforme all\u2019originale cartaceo (e ci\u00f2 anche alla luce della banalissima considerazione che una firma digitale col\u00e0 apposta altra funzione\u00a0 non potrebbe avere).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, il Legislatore colloca la copia digitalizzata (e firmata digitalmente) della procura nel novero delle copie ex art. 22 comma 1 del CAD ed esattamente nel novero dei <i>\u201cdocumenti\u00a0 informatici\u00a0 contenenti\u00a0 copia\u00a0 di scritture\u00a0 private<\/i>\u201d cui\u00a0<i>\u00a0 <\/i>\u201c<i>\u2026e\u2019 apposta o associata,\u00a0 da\u00a0 parte\u00a0 di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale<\/i>\u201d, e si accontenta di tanto nell\u2019ambito del PCT sul presupposto che \u201c<i>Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte<\/i>\u201d, pacifica essendo l\u2019attribuzione della qualit\u00e0 di pubblico ufficiale all\u2019Avvocato che compie la certificazione di autografia in calce alla\u00a0procura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per completare la disamina del caso della procura <i>ad <\/i><i>litem<\/i>, va aggiunto che le regole tecniche per il pct se ne occupano solo ai fini delle notificazioni in proprio degli Avvocati, all\u2019art. 18 comma 5, DM 44\/2011,\u00a0sopra richiamato, affermando che \u00ab <i>La procura alle liti si considera apposta in calce all&#8217;atto\u00a0 cui si riferisce quando e&#8217; rilasciata su documento\u00a0 informatico\u00a0 separato allegato al messaggio di posta elettronica\u00a0 certificata\u00a0 mediante\u00a0 il quale l&#8217;atto\u00a0 e&#8217;\u00a0 notificato.\u00a0 La\u00a0 disposizione\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e&#8217; rilasciata su foglio separato del quale e&#8217; estratta copia informatica, anche per immagine<\/i> \u00bb.\u00a0In tale norma viene quindi in rilievo quindi la sola <i>fictio<\/i> di collocazione della procura \u201cin calce\u201d ai fini di un\u2019armonizzazione con le norme del codice di rito, mentre le \u201cspecifiche tecniche\u201d di cui al Provvedimento del 16\/4\/2011 prescrivono per la procura una specifica \u201cdefinizione\u201d negli schemi dedicati al deposito (\u201c<i>PL<\/i>\u201d) e l\u2019obbligo di apposizione di firma digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>10) LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA\u2019 DA ANALOGICO A DIGITALE NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO\u00a0<\/b><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><b>L\u2019ATTO ANALOGICO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA<\/b><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altro ricorrente caso di allegazione di un\u2019attestazione di conformit\u00e0 di una copia informatica di un documento analogico \u00e8 quello di cui all\u2019art. <b>3 <\/b><b><i>bis<\/i><\/b><b>, comma 2, L. 53\/1994<\/b>, vale a dire il caso della notifica telematica in proprio di atti in origine cartacei.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vecchia formulazione del comma 2 dell\u2019art. 3 <i>bis <\/i>prescriveva infatti che \u00ab <i>Quando l&#8217;atto\u00a0 da\u00a0 notificarsi\u00a0 non\u00a0 consiste\u00a0 in\u00a0 un\u00a0 documento informatico,\u00a0 l&#8217;avvocato\u00a0 provvede\u00a0 ad\u00a0 estrarre\u00a0 copia\u00a0\u00a0 informatica dell&#8217;atto formato su supporto analogico, <\/i><b><i>attestandone la\u00a0 <\/i><\/b><b><i>conformita&#8217;<\/i><\/b><b><i> all&#8217;originale\u00a0 a\u00a0 norma\u00a0 dell&#8217;articolo\u00a0 22,\u00a0 comma\u00a0 2,\u00a0 del\u00a0\u00a0 decreto legislativo 7 marzo 2005, n.\u00a0 82<\/i><\/b><i>.\u00a0 La\u00a0 notifica\u00a0 si\u00a0 esegue\u00a0 mediante allegazione\u00a0 dell&#8217;atto\u00a0 da\u00a0 notificarsi\u00a0\u00a0 al\u00a0\u00a0 messaggio\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 posta elettronica certificata<\/i> \u00bb.\u00a0\u00a0\u00a0 Il comma 6, poi, prevedeva (e prevede) che l\u2019attestazione di conformit\u00e0 fosse inserita nella relata di notifica, da redigersi come documento separato rispetto all\u2019atto notificato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricordiamo infatti che l\u2019art. 22, comma 2, del CAD richiede l\u2019attestazione di \u201c<i>conformita&#8217;<\/i> <i>\u2026con<\/i><i> dichiarazione <\/i><i>allegata<\/i><i> al documento<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 3 <i>bis <\/i>L. 53\/1994 (in vigore sino al 20.8.2015) richiamava quindi il CAD e, conseguentemente, le relative regole tecniche. Fino a quando queste ultime non sono state approvate, ai fini dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 si riteneva pacificamente possibile allegare al messaggio pec di notifica una dichiarazione di forma libera ma che esprimesse chiaramente la certificazione di conformit\u00e0 della copia digitale all\u2019originale analogico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 fino al momento in cui non sono entrate in vigore le regole tecniche ex dpcm 13.11.2014, ovvero dall\u201911\/2\/2015. All\u2019art. 4 di queste si prevede infatti, al comma 3, che<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<i>\u2026<\/i> <b><i>L&#8217;attestazione di <\/i><\/b><b><i>conformita&#8217;<\/i><\/b><b><i> delle copie per immagine su\u00a0 supporto\u00a0 informatico\u00a0 di uno o <\/i><\/b><b><i>piu&#8217;<\/i><\/b><b><i> documenti analogici <\/i><\/b><b><i>puo&#8217;<\/i><\/b><b><i>\u00a0 essere\u00a0 <\/i><\/b><b><i>altresi&#8217;<\/i><\/b><b><i>\u00a0 prodotta\u00a0 come documento informatico <\/i><\/b><b><i>separato<\/i><\/b><b><i> contenente un riferimento temporale\u00a0 e l&#8217;impronta di ogni copia per immagine.<\/i><\/b><i> Il documento informatico <\/i><i>cosi&#8217;<\/i><i> prodotto e&#8217; sottoscritto con firma digitale del notaio\u00a0 o\u00a0 con\u00a0 firma digitale o firma elettronica qualificata\u00a0 del\u00a0 pubblico\u00a0 ufficiale\u00a0 a <\/i><i>cio&#8217;<\/i><i> autorizzato<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ben vedere, quindi, nel caso individuato dalla norma tecnica ex art. 4 rientrava esattamente quello della notifica telematica, atteso l\u2019espresso richiamo contenuto nell\u2019art. 3 bis comma 2 all\u2019art. 22 comma 2 del CAD e la necessit\u00e0 che l\u2019attestazione fosse contenuta in un documento separato (la relata di notifica): ne \u00e8 derivato una sorta di allarme sociale per gli Avvocati, impegnati a reperire gli strumenti necessari a calcolare l\u2019impronta dei files (c.d. <i>hash<\/i>) ed i riferimenti temporali nello schema UTC ed anche per i Magistrati, giustamente preoccupati dall\u2019ulteriore onere di confronto delle lunghissime stringhe alfanumeriche riproducenti l\u2019impronta dei documenti. E, vale la pena sin d\u2019ora sottolinearlo, per evitare di tornare sull\u2019argomento, ormai superato (si spera),\u00a0 che analoga questione si poneva per le copie informatiche di documenti informatici, dacch\u00e9 l\u2019art. 6 del dpcm 13.11.2014 al comma 3 si esprime in termini sostanzialmente equivalenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bene: la disciplina in parola \u00e8 stata innovata con la discussa norma di cui all\u2019art. 16 <i>undecies<\/i> DL 179\/2012, introdotta dall\u2019art. 19 DL 83\/2015 dopo le modifiche apportate dalla Legge di conversione che introduce una disciplina sostanzialmente unitaria (ancorch\u00e9 confusa) per le attestazioni di conformit\u00e0, siano queste riferite a copie informatiche di documenti analogici che a copia informatiche di documenti informatici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Intanto, per concludere con l\u2019art. 22 del CAD, ricordiamo che ai commi da 3 a 6 si prevede che le\u00a0 copie\u00a0 per\u00a0 immagine\u00a0 su\u00a0 supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole\u00a0 tecniche\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 71 hanno la stessa efficacia probatoria\u00a0 degli originali da cui sono tratte se la loro conformit\u00e0 all&#8217;originale non e&#8217; espressamente disconosciuta; che le copie\u00a0 formate ai sensi dei primi tre commi\u00a0 sostituiscono ad ogni\u00a0 effetto\u00a0 di\u00a0 legge gli originali formati in origine su supporto analogico,\u00a0 e\u00a0 sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo il caso dei c.d. \u201coriginali analogici unici\u201d, tipologia questa da individuarsi con\u00a0 decreto\u00a0 del Presidente del Consiglio dei Ministri\u00a0 in\u00a0 ragione\u00a0 di esigenze di natura pubblicistica per la quale \u00e8 ammessa la conservazione del solo documento analogico originale o di copia certificata conforme, con firma digitale, da notaio o da altro pubblico ufficiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>11) L\u2019ATTO ANALOGICO DA DEPOSITARE TELEMATICAMENTE: I CASI PREVISTI DAL C.P.C. \u2013 L\u2019ART. 16\u00a0 <\/b><b><i>DECIES<\/i><\/b> <b>DL<\/b><b> 179\/2012<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 poc\u2019anzi detto che una delle osservazioni pi\u00f9 ricorrenti sul processo telematico \u00e8 che lo stesso determinasse la nascita di un processo fondato su \u201ccopie\u201d. Si tratta di un\u2019obiezione fondata solo in parte:\u00a0 fin quando si tratta di\u00a0 copie di documenti, infatti, le copie informatiche sono anch\u2019esse suscettibili di disconoscimento ex art. 2712 c.c. come modificato dall\u2019art. 23 del CAD, a sua volta introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema pi\u00f9 evidente ricorre(va) allorch\u00e9 si fosse trattato di depositare telematicamente la copia informatica di un originale analogico costituito, ad esempio, da un atto di <i>vocatio<\/i><i> in <\/i><i>ius<\/i> notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, attesa la centralit\u00e0 del controllo della regolarit\u00e0 del contraddittorio, controllo che va notoriamente eseguito sull\u2019atto originale.\u00a0 E, a maggior ragione, il problema sussiste(va) nel momento in cui, con il DL 83\/2015, \u00e8 stato introdotto il comma 1 <i>bis<\/i> dell\u2019art. 16 bis del DL 179\/2012, con la conseguente facolt\u00e0 di depositare telematicamente i c.d. \u201cintroduttivi\u201d (i.e.: iscrizione a ruolo dei processi introdotti con citazione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 stata quindi introdotta la norma di cui all\u2019art. 16 <i>decies<\/i> DL 179\/2012 (art. 19 DL 83\/2015) la cui formulazione iniziale era la seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<i>Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano\u00a0 con <\/i><i>modalita&#8217;<\/i><i> telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico <\/i><i>e notificato, con <\/i><i>modalita&#8217;<\/i><i>\u00a0 non telematiche<\/i><i>, dall&#8217;ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la <\/i><i>conformita&#8217;<\/i><i> della copia al predetto atto. La copia munita dell&#8217;attestazione di <\/i><i>conformita&#8217;<\/i><i> equivale all&#8217;originale dell&#8217;atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all&#8217;atto consegnato all&#8217;ufficiale giudiziario o all&#8217;ufficio postale per la notificazione<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si prevedeva quindi che il deposito di una copia informatica di un atto formato su supporto analogico \u201c<i>e notificato con modalit\u00e0 non telematiche<\/i>\u201d (od anche solo \u201c<i>consegnato all&#8217;ufficiale giudiziario o all&#8217;ufficio postale per la notificazione<\/i>\u201d)\u00a0 dovesse essere asseverato da apposita attestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sede di conversione (l\u2019appetito vien mangiando), tuttavia, il Legislatore ha allargato il novero degli atti da depositare muniti di attestazione di conformit\u00e0, cancellando l\u2019ultimo inciso e riformulando la norma nei termini che seguono:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<i>Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista\u00a0 delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con <\/i><i>modalita&#8217;<\/i><i> telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un <\/i><b><i>atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico<\/i><\/b><i> e detenuto in originale o in copia conforme attestano la <\/i><i>conformita&#8217;<\/i><i> della\u00a0 copia al predetto atto. La copia munita dell&#8217;attestazione di <\/i><i>conformita&#8217;<\/i><i> equivale all&#8217;originale o alla copia conforme dell&#8217;atto o del provvedimento<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne discende che qualsivoglia copia informatica di <i>atto processuale di parte<\/i> o di <i>provvedimento del giudice<\/i>, ove depositata in copia informatica, andr\u00e0 corredata dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 nelle modalit\u00e0 stabilite dall\u2019art. 16 <i>undecies<\/i> dello stesso provvedimento: tal \u00e8, ad esempio, il caso del deposito del decreto ingiuntivo notificato a mezzo ufficiale giudiziario (od anche a mezzo del servizio postale ai sensi della Legge 53\/94) a corredo dell&#8217;istanza di esecutoriet\u00e0, ovvero il caso dell&#8217;iscrizione a ruolo telematica di un giudizio introdotto con citazione notificato nelle stesse modalit\u00e0 (in tal caso, poich\u00e9 l&#8217;atto generato da scansione non risponde all dettato ex art. 12 Provv. 16\/4\/2014, andr\u00e0 a mio modo di vedere formata anche una copia testuale dell&#8217;atto notificato, da trasformarsi nativamente in pdf e da utilizzarsi come &#8220;atto principale&#8221;).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>11) COPIE ED ESTRATTI INFORMATICI\u00a0 DI DOCUMENTI INFORMATICI\u00a0\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le copie informatiche di documenti informatici, quale definite dall\u2019art. 1, lettera <i>i <\/i><i>quater<\/i> del CAD (\u201c<i>contenuto identico a quello del documento\u00a0 da\u00a0 cui e&#8217; tratto su supporto <\/i><i>informatico\u00a0 con\u00a0 diversa\u00a0 sequenza\u00a0 di\u00a0 valori binari<\/i>\u201d),\u00a0 sono disciplinate dal <b>comma 2 dell\u2019art. 23 <\/b><b><i>bis\u00a0<\/i><\/b><b> del CAD<\/b>\u00a0 (norma introdotta dal dlt 30 dicembre 2010, n. 235), che al comma 1 si occupa dei duplicati: collocazione sistematica questa che\u00a0 testimonia del carattere ibrido (informaticamente parlando) di una copia informatica che non sia identica, nel suo contenuto informatico, all\u2019originale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 2 prevede che<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab<i>Le\u00a0 copie e gli estratti informatici del documento informatico, se\u00a0 prodotti\u00a0 in\u00a0 <\/i><i>conformita&#8217;<\/i><i>\u00a0 alle\u00a0 vigenti\u00a0 regole\u00a0 tecniche di cui all&#8217;articolo\u00a0 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell&#8217;originale da\u00a0 cui sono tratte se la loro <\/i><i>conformita&#8217;<\/i><i> all&#8217;originale, in tutti le sue\u00a0 componenti,\u00a0 e&#8217;\u00a0 attestata\u00a0 da\u00a0 un\u00a0 pubblico\u00a0 ufficiale\u00a0 a\u00a0 <\/i><i>cio&#8217;<\/i><i> autorizzato\u00a0 o\u00a0 se la <\/i><i>conformita&#8217;<\/i><i> non e&#8217; espressamente disconosciuta.\u00a0<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>Resta\u00a0 fermo, ove previsto, l&#8217;obbligo di conservazione dell&#8217;originale informatico<\/i>.\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>12) COPIE ED ESTRATTI INFORMATICI\u00a0 DI DOCUMENTI INFORMATICI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul versante PCT v\u2019\u00e8 stata necessit\u00e0 di introdurre norme apposite su tale categoria di \u201ccopie\u201d per far fronte ad alcune peculiarit\u00e0 dell\u2019architettura del processo telematico: su quest\u2019ultima \u00e8 quindi necessario fare una breve premessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come sopra ricordato, fino al 30\/3\/2015, i registri informatici erano strutturati in modo tale tutti i soggetti del processo civile telematico (Cancellieri, Avvocati, Magistrati, gli Ausiliari del Giudice e le parti che fossero a tanto abilitate perch\u00e9 munite di dispositivo di autenticazione) potevano accedere da remoto ai fascicoli informatici ed estrarre i relativi atti e documenti. I Magistrati attraverso la <i>Consolle <\/i><i>Magistato<\/i>, i Cancellieri attraverso gli applicativi SICID-SIECIC e gli altri soggetti (esterni) grazie ai PdA (Punti di Accesso), previa identificazione con i certificati digitali di autenticazione contenuti nei medesimi dispositivi di firma digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La particolarit\u00e0 stava nel fatto che tale accesso consentiva a tutti l\u2019estrazione di mere \u201ccopie informatiche\u201d degli atti: in altri termini, posto che il ricorso dell\u2019Avvocato X era stato necessariamente depositato (pena l\u2019impossibilit\u00e0 tecnica del deposito ed il rifiuto da parte del sistema) munita di firma digitale; posto che il provvedimento telematico firmato dal Giudice Y era stato necessariamente depositato munito di firma digitale, tutti i soggetti del processo potevano estrarre di tali atti non \u201c<i>l\u2019originale<\/i>\u201d (<i>rectius<\/i>: il duplicato) munito di firma digitale, ma una mera copia, per di pi\u00f9 \u201cmanomessa\u201d dal sistema informatico ministeriale, dacch\u00e9 privata della firma digitale e sostituita quest\u2019ultima dalla celeberrima <i>coccardina<\/i> sul margine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quella tipologia di atto (tuttora estraibile dai registri informatici) era e restava una <b><i>copia informatica di documento informatico<\/i><\/b>, ovvero un<i>\u00a0 documento\u00a0 informatico avente contenuto identico a quello del documento\u00a0 da\u00a0 cui e&#8217; tratto su supporto informatico\u00a0 con\u00a0 diversa\u00a0 sequenza\u00a0 di\u00a0 valori binari<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ci\u00f2 si aggiunga che, nel sistema ibrido venutosi a creare per la coesistenza di depositi cartacei e depositi telematici (c.d. doppio fascicolo) ed a fronte dell\u2019inesistenza di un obbligo per il Giudice di depositare i propri provvedimenti in forma telematica (fatta eccezione per il procedimento monitorio), stante anche l\u2019art. 15 del DM 44\/2011, i Cancellieri erano (e sono) tenuti ad acquisire mediante scansione i provvedimenti depositati dal Giudice in formato cartaceo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per giunta, nonostante l\u2019enorme mole di tali provvedimenti e la carenza di personale munito di firma digitale, il Ministero della Giustizia provvide a modificare il ricordato art. 15 del DM 44\/2011: ci\u00f2 avvenne col DM 209\/2012 che con l&#8217;art. 2, comma 1, lettera b)) aggiungendo l\u2019ultimo inciso dell&#8217;art. 15, comma 4, ovvero le parole \u00ab<i>e provvede a\u00a0 depositarlo\u00a0 nel\u00a0 fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale<\/i>\u00bb: firma il cui rilievo \u00e8 stato sminuito dal comma 9 <i>bis<\/i> dell&#8217;art. 16 <i>bis <\/i>(introdotto con l\u2019art. 52 del DL 90\/2014) secondo il quale<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab <i>Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonch\u00e9 dei provvedimenti di quest&#8217;ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all&#8217;originale <\/i><i>anche se prive della firma digitale del cancelliere<\/i><i>. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalit\u00e0 telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformit\u00e0 delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. <\/i><b><i>Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell&#8217;attestazione di conformit\u00e0 a norma del presente comma, equivalgono all&#8217;originale.<\/i><\/b><i> Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all&#8217;ordine del giudice <\/i>\u00bb,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">con ci\u00f2, per un verso, contraddicendo l\u2019art. 15 DM 44\/2011 e, per altro verso, dando la stura all\u2019utilizzo, da parte degli Avvocati (principalmente, ma anche da parte degli altri soggetti esterni), delle copie di qualsiasi atto e provvedimento presente nel fascicolo informatico delle quali tali soggetti sono conseguentemente autorizzati ad attestare la conformit\u00e0 per qualsivoglia uso consentito, vale a dire (senza pretesa di esaustivit\u00e0 dell\u2019elencazione):<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Per le notificazioni in proprio, come copie informatiche di copie informatiche<\/li>\n<li>Per le notificazioni \u201ctradizionali\u201d come copie analogiche di documenti informatici<\/li>\n<li>Per i depositi, ove previsti, delle copie autentiche dei provvedimenti (per es. nei giudizi di impugnazione)<\/li>\n<li>Per le trascrizioni nei pubblici registri.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019indomani dell\u2019entrata in vigore della norma ex art. 52 DL 90\/2014 si pose per\u00f2 un problema ulteriore, quello delle modalit\u00e0 relative all\u2019attestazione di conformit\u00e0, in particolare, per le notificazioni telematiche: la norma ex art. 3 bis L. 53\/1994, infatti, ai commi 2 e 6 prevedeva la sola ipotesi di attestazione di conformit\u00e0 riferita ad un originale formato su supporto analogico e non anche il caso in cui \u201cl\u2019originale\u201d fosse costituito da una copia informatica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I pi\u00f9 ritennero che i commi 2 e 6 andassero interpretati estensivamente e con riferimento, quindi, anche alle copie informatiche di documenti informatici, nel senso che anche per queste ultime l\u2019attestazione di conformit\u00e0 dovesse essere contenuta nella relata di notifica: si \u00e8 registrata per\u00f2 una pronuncia del settembre 2014 della Sezione Feriale del Tribunale di Napoli che ritenne valida una notificazione telematica nella quale l\u2019attestazione era contenuta in un documento informatico separato, diverso ed ulteriore rispetto alla relata di notifica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b><i>13) <\/i>LA<i> REDUCTIO AD UNUM<\/i> DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA\u2019 CON LA LEGGE 132\/2015: ASPETTI PROBLEMATICI\u00a0\u00a0<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 16 <i>undecies<\/i> DL 179\/2012, come introdotto dall\u2019art. 19 della L. 132\/2015 ha, come accennato, unificato la disciplina delle attestazioni di conformit\u00e0, non facendo pi\u00f9 distinzione tra copie informatiche di originali analogici e copie informatiche di documenti informatici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tutte quante l\u2019attestazione di conformit\u00e0 va fatta nello stesso documento informatico (sovrascrivendo o aggiungendo in calce, con un foglio ulteriore scansionato, la dichiarazione di attestazione ed apponendo al documento nuovo\u00a0 cos\u00ec generato la firma digitale dell\u2019Avvocato).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma aggiunge, al comma 3, la previsione della possibilit\u00e0 che l\u2019attestazione sia fatta in un documento separato, ma in tal caso<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab l&#8217;individuazione della copia cui si riferisce ha\u00a0 luogo esclusivamente\u00a0 secondo\u00a0 le\u00a0 modalita&#8217;\u00a0 stabilite\u00a0 nelle\u00a0\u00a0 specifiche tecniche\u00a0 stabilite\u00a0 dal\u00a0 responsabile\u00a0 per\u00a0 i\u00a0 sistemi\u00a0\u00a0 informativi automatizzati\u00a0 del\u00a0 Ministero\u00a0 della\u00a0 giustizia \u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 3, infine, si chiude con la previsione:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00ab Se\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 copia informatica e&#8217; destinata alla notifica, l&#8217;attestazione di conformita&#8217; e&#8217; inserita nella relazione di notificazione \u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">in tal modo chiarendo che anche in caso di copia informatica di atto informatico l\u2019attestazione di conformit\u00e0 va inserita in relata di notifica: sul punto \u00e8 appena il caso di osservare che il malaccorto Legislatore, che pur aveva modificato il comma 2 dell\u2019art. 3 bis L. 53\/94, cancellando il richiamo all\u2019art. 22 del CAD e sostituendolo con quello al predetto art. 16 <i>undecies<\/i> DL 179\/2012, ha omesso invece di aggiornare anche il comma 2 nella parte in cui continua a far riferimento alla sola \u00ab <i>copia informatica dell&#8217;atto formato su supporto analogico<\/i> \u00bb e non anche alla copia informatica di un documento informatico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma in esame, peraltro, ha suscitato ben altro clamore.\u00a0\u00a0 Ed infatti<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>posto che l\u2019attestazione di conformit\u00e0 per le notificazioni ex art. 3 bis L. 53\/94 deve essere contenuta necessariamente in un documento separato qual \u00e8 la relata di notifica;<\/li>\n<li>posto altres\u00ec che per le attestazioni di conformit\u00e0 fatte su documento informatico separato\u00a0 \u00ab <i>l\u2019individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le <\/i><i>modalita\u2019<\/i><i> stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia<\/i> \u00bb;<\/li>\n<li>constatato che il Provvedimento del 16\/4\/2014 non contiene alcuna specifica al riguardo e che pertanto non si pu\u00f2 che attendere un aggiornamento delle stesse ai fini della completa operativit\u00e0 della norma ex art. 3 bis L. 53\/94,<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">se ne \u00e8 ricavata la conclusione che\u00a0 dal 21\/8\/2015 non sembrerebbe pi\u00f9 possibile notificare copie digitali di originali analogici ma solo originali o duplicati informatici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Data per scontata tale (allo stato unanime11) linea interpretativa, ritengo utile esporre alcune mie brevi riflessioni, che mitigano il rigore delle ricordate conclusioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va intanto sottolineato che, come accennato, l\u2019intento del Legislatore di sganciare le attestazioni di conformit\u00e0 dell\u2019Avvocato e degli Ausiliari del Giudice dal ginepraio alfanumerico delle impronte informatiche previste dagli artt. 4 e 6 del dpcm 13\/11\/2014 \u00e8 a mio modo di vedere affetto da una svista notevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giova premettere, infatti, che la tecnica legislativa prescelta per il processo telematico (coerente con quella del CAD), \u00e8 stata quella di affidare i principi quadro generali ad una norma di rango primario (l\u2019art. 4 DL 193\/2009, per giungere infine agli artt. 16 e ss. del DL 179\/2012 con le modifiche poi apportate dai successivi DL 90\/2014 e 83\/2015, solo per citare le pi\u00f9 rilevanti), delegando l\u2019emanazione delle regole tecniche ad un decreto ministeriale (il DM 44\/2011) emesso in forma del ricordato art. 4 del DL 193\/2009.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come sopra accennato, nel CAD accade qualcosa di simile, perch\u00e9 tutte le materie ivi disciplinate presuppongono una normazione di grado inferiore, affidata dall\u2019art. 71 del Dlt 82\/2005 a regole tecniche da emettersi a cura della Presidenza del C.M. (va segnalato che proprio la legge 132\/2015, all\u2019art. 19 comma 2 bis, nell\u2019ottica di sganciare \u2013 o di armonizzare, a seconda dei punti di vista \u2013 le regole tecniche per il PCT da quelle generali di cui al dpmc 13.11.2014, ha previsto espressamente un potere di partecipazione del Ministro della Giustizia alla stesura delle regole tecniche, modificando proprio l\u2019art. 71 del CAD).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le regole tecniche, infine, prevedono una ulteriore disciplina di dettaglio (le \u201c<i>specifiche<\/i>\u201d): cos\u00ec accade nell\u2019art. 34 del DM 44\/2011 e cos\u00ec pure nel dpcm 13.11.2014 all\u2019art. 2, con la particolarit\u00e0 che per quest\u2019ultimo le specifiche tecniche sono accluse nei cinque allegati allo stesso provvedimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ora, \u00e8 di tutta evidenza che il richiamo alle \u201c<b><i>specifiche<\/i><\/b>\u201d (anzich\u00e9 alle \u201c<b><i>regole<\/i><\/b>\u201d) contenuto nella norma primaria di cui all\u2019art. 16 undecies DL 179\/2012, come modificato dalla L. 132\/2015, ha saltato a pie\u2019 pari il passaggio delle regole tecniche, mandando al DGSIA il compito di scrivere quella che nel concreto non sar\u00e0 una \u201cspecifica\u201d quanto una vera e propria \u201cregola\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fin qui nulla di male, si dir\u00e0: provveda il Ministro o il DGSIA, purch\u00e9 provveda qualcuno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ben vedere, per\u00f2, poich\u00e9 le specifiche tecniche promanano a loro volta, per loro stessa natura, dalle regole, e poich\u00e9 all\u2019art. 71 CAD \u00e8 stato previsto espressamente il potere di partecipazione del Ministro della Giustizia alla relativa stesura, a mio modesto parere l\u2019art. 16 <i>undecies<\/i>, cos\u00ec com\u2019\u00e8 stato scritto, lungi dal raggiungere lo scopo di sganciare il PCT dalle regole tecniche ex dpcm 13.11.2014, costituisce un tassello normativo in grado di portare l\u2019interprete nella direzione esattamente opposta. E\u2019 evidente allora che la Legge avrebbe dovuto richiamare non le \u201cspecifiche\u201d quanto le \u201cregole\u201d tecniche emanate autonomamente dal Ministero della Giustizia: e di l\u00ec sarebbe disceso il potere del DGSIA di emanare, ove necessario, anche opportune specifiche di dettaglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0E dunque, solo l\u2019emanazione di specifiche tecniche (che nel concreto non saranno \u201cspecifiche\u201d ma vere e proprie regole) da parte del DGSIA, che siano apertamente derogatorie rispetto agli artt. 4 e 6 del dpcm 13.11.2014, permetter\u00e0 di raggiungere lo scopo prefissato dal Legislatore e sinora malamente attuato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi sono per\u00f2 due considerazioni che, a mio modo di vedere, permettono ancora oggi e pure in assenza delle nuove specifiche tecniche, di eseguire notificazioni ex art. 3 bis L. 53\/94 anche di documenti in origine analogici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima di esse \u2013 che mi pare per\u00f2 francamente non assistita da adeguata forza persuasiva \u2013 risiede nell\u2019art. 34 DM 44\/2011 che al comma 3 recita:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u201c<i>Fino all\u2019emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti<\/i>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ragionamento \u00e8 pi\u00f9 o meno questo: i poteri del DGSIA di emanare specifiche tecniche, anche di aggiornamento a quelle vigenti, trovano fonte nel DM 44\/2011; la legge 132\/2015 ha espressamente prescritto nuove specifiche finalizzate ad individuare la copia informatica oggetto dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 fatta su documento separato; fino all\u2019emanazione delle nuove specifiche dovranno applicarsi quelle precedentemente utilizzate, ossia le regole del dpcm 13.11.201. Le quali, sia ben chiaro, includono anzitutto l\u2019art. 3, e non solo il 4 ed il 6, di tal che la semplice allegazione di un documento recante l\u2019attestazione allo stesso messaggio p.e.c. con ricevuta completa, in quanto immodificabile \u2013 cos\u00ec come tutti gli altri allegati e la stessa busta di trasporto \u2013 \u00e8 in grado di garantire il legame atto-attestazione, senza necessit\u00e0 alcuna di impronte e riferimenti temporali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ove tale tesi non convincesse, vi sono due ulteriori argomenti che possono trarsi dalla stessa formulazione dell\u2019art. 16 undecies DL 179\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo risiede nel fatto che la seconda parte del comma 3 dell\u2019art. 16 <i>undecies<\/i> prevede espressamente che \u201c<i>se la copia informatica e\u2019 destinata alla notifica, l\u2019attestazione di <\/i><i>conformita\u2019<\/i><i> e\u2019 inserita nella relazione di notificazione<\/i>\u201d. I primi interpreti sostengono che tale norma costituirebbe una mera precisazione dell\u2019obbligo, gi\u00e0 previsto dall\u2019art. 3 bis legge 53\/94 (ma esteso ora alle copie informatiche di documenti informatici), di attestare la conformit\u00e0 della copia digitale oggetto di notifica nel corpo della relata e, quindi, in un documento separato, con conseguente esclusione della facolt\u00e0, prevista dal comma 2 dell\u2019art. 16 <i>undecies<\/i>, di attestare la conformit\u00e0 nella stessa copia informatica. Prova ulteriore ne sarebbe la modifica, apportata all\u2019art. 3 bis L. 53\/94, che richiama espressamente \u201cle modalit\u00e0\u201d di cui all\u2019art. 16 <i>undecies<\/i>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contrariamente a tale tesi pu\u00f2 sostenersi invece che la norma cos\u00ec letta non avrebbe senso, dacch\u00e9 sarebbe meramente ripetitiva del contenuto dell\u2019art. 3 bis, comma 5, lettera g, L. 53\/94, il quale gi\u00e0 prescrive che la relata di notifica debba contenere l\u2019attestazione di conformit\u00e0: per raggiungere il risultato di uniformare l\u2019allocazione delle attestazioni (in relata di notifica in tutti i casi), sarebbe stato sufficiente modificare il comma 2 dell\u2019art. 3 bis L. 53\/94, sopprimendo le parole \u201c<i>su supporto analogico<\/i>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se pertanto deve attribuirsi un senso alla novella legislativa, il significato dell\u2019inciso \u201cSe la copia informatica e\u2019 destinata alla notifica, l\u2019attestazione di conformita\u2019 e\u2019 inserita nella relazione di notificazione\u201d non pu\u00f2 che essere quello di riconoscere al rapporto \u201cbusta di trasporto pec + allegati\u201d quel legame (indissolubile ed immodificabile, come riconosciuto del resto dall\u2019art. 3 dpcm 13.11.2014) che permette di ricondurre l\u2019attestazione di conformit\u00e0 alla copia attestata conforme: con conseguente esclusione della necessit\u00e0 di qualsivoglia ulteriore regola (o specifica) per le notifiche e con la conseguenza che il potere riconosciuto dalla stessa norma al DGSIA di emanare nuove specifiche si riferirebbe non alle notifiche, ma a tutti gli altri casi (depositi telematici \u2013 art. 16 decies) in cui l\u2019Avvocato opti per l\u2019attestazione di conformit\u00e0 contenuta in documenti separati: specifiche che pertanto potranno essere utilizzate, una vota emanate, anche per le notifiche via pec ma solo a scopo prudenziale e per conferire maggiore certezza in caso di allegazione multipla di copie digitali si originali analogici alla stessa busta di notifica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Va infatti considerato che l\u2019art. 16 <i>undecies<\/i> in realt\u00e0 non attribuisce affatto al DGSIA il potere di dettare le modalit\u00e0 per l\u2019attestazione di conformit\u00e0. La norma demanda al DGISIA infatti l\u2019indicazione degli strumenti tecnici per la \u201c<b><i>INDIVIDUAZIONE<\/i><\/b>\u201d della copia cui l\u2019attestazione si riferisce, chiarendo che essa avviene esclusivamente secondo le modalit\u00e0 stabilite nelle specifiche tecniche (\u201c<b><i>l\u2019individuazione<\/i><\/b><i> della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le <\/i><i>modalita\u2019<\/i><i> stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia<\/i>\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se le parole hanno un senso, aiutati dai comuni vocabolari secondo cui l\u2019individuazione consiste nel \u201c<i>rinvenimento, tra tante, della persona o della cosa che interessa, grazie ai suoi caratteri specifici<\/i>\u201d, un problema di individuazione del documento (con ricorso alle specifiche tecniche) si pone soltanto in caso di allegazione al messaggio di notifica di copie multiple di diversi documenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attestazione di conformit\u00e0 resta quindi atto a contenuto libero; essa pu\u00f2 essere inclusa sia nel corpo del documento che in documento separato (nel caso delle notifiche essa andr\u00e0 formulata nel corpo della realt\u00e0, e quindi, necessariamente in un documento separato): in tale ultimo caso, ove sia necessaria un\u2019attivit\u00e0 di individuazione della copia cui l\u2019attestazione si riferisce, occorre rifarsi alle specifiche DGSIA. Ma se l\u2019individuazione sia gi\u00e0 di per s\u00e9 univoca (perch\u00e9, ad esempio, nella busta c\u2019\u00e8 solo un solo documento costituente copia digitalizzata di un atto\/provvedimento cartaceo) il problema neanche si porr\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se nelle more intervenissero le auspicate \u201cspecifiche\u201d del DGISA, tireremmo un sospiro di sollievo.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u00a0<em>Avv. Roberto Arcella\u00a0<\/em><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Relazione tenuta da Roberto Arcella ai Corsi per la Scuola Superiore di Magistratura P15060 &#8211; Il processo civile telematico (IV edizione) &#8211; Napoli, 23 Settembre 2015\u00a0 P15071 &#8211; Il processo civile telematico (IV edizione) &#8211; Napoli, 21 Ottobre 2015\u00a0 Scarica da qui la relazione in formato pdf 1) DALLO SCRITTO SU CARTA ALLO SCRITTO \u00a0INFORMATICO:&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-26155","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pct"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/paWWDs-6NR","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26155","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26155"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26155\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.studiolegalearcella.it\/public_html\/wordpress_3\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}